martedì 3 novembre 2020

Assemblee di condominio: cosa fare alla luce degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri?


Assemblee di condominio: 
cosa fare alla luce degli ultimi decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri?




Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 apporta delle "modificazioni" al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
Nello specifico, aggiunge all'art. 1 la lettera n - bis) che dispone che: “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Le disposizioni del medesimo decreto del 18 ottobre, efficaci fino al 13 novembre 2020, vietano altresì assembramenti.

Pertanto, per analogia si potrebbe sostenere che anche le assemblee di condominio debbano ritenersi sospese fino al 13 novembre 2020 (e salvo ulteriori eventuali proroghe).

Si rileva, tuttavia, che l'articolo 63 della legge
n. 126 del 2020 prevede una "s
emplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali”.
Nello specifico, infatti, è prevista "la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenzaanche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini".
"Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”
In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Ai sensi del numero 10) dell'art. 1130 del Codice Civile l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Tuttavia, l'art. 63 bis della legge n. 126 del 2020 prevede che: 
“1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (al momento, quindi, fino al gennaio 2021). 
2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.

Pertanto, terminato il periodo di emergenza, i 180 giorni, al momento sospesi, riprenderanno a decorrere.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere così: 

a) per quanto riguarda le assemblee in presenza, sono da ritenersi sospese fino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 
Successivamente a tale data, sarà possibile svolgerle, fermi restando gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

b) per quanto riguarda le assemblee in modalità di videoconferenza (cd. modalità telematica), secondo quanto disposto dall'art. 63 della legge n. 126 del 2020, sarà possibile svolgere soltanto se previsto da apposita clausola regolamentare o previo consenso di tutti i condomini.

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