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mercoledì 24 febbraio 2021

Ascensore condominiale: come si dividono le spese per la conservazione e la sicurezza



La Legge n.220/2012 di riforma del condominio ha esteso il criterio dettato dal vecchio art.1124 del Codice Civile di riparto delle spese per le scale anche agli ascensori.
Ciò vuol dire che, in mancanza di regolamento condominiale, ai sensi dell'art. 1124 del Codice Civile l’ascensore è mantenuto dai proprietari delle singole unità immobiliari a cui servono. 
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

L'art. 1124 del Codice Civile divide, pertanto, la spesa in due metà: alla ripartizione della prima metà si provvede in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano che delle scale si servono, alla ripartizione della seconda metà si provvede in misura proporzionale all'altezza di ciascuno degli stessi piani dal suolo. 
Le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, quando siano di proprietà separata, sono conside­rate come piani solo per quanto riguarda concorso nella prima metà di spese, mentre non concorrono al pagamento della seconda metà.

Con la sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare ancora una volta i criteri di ripartizione degli oneri condominiali: in ipotesi di ricostruzione e manutenzione di scale ed ascensore la norma di riconoscimento è costituita dall'art. 1124 c.c., che impone una suddivisione delle spese per il 50% in ragione dei millesimi generali e per il 50% in ragione del piano, salvo che sussista un diverso accordo di ripartizione di natura negoziale approvato all'unanimità dai condomini

E' opportuno, inoltre, verificare quando è stato realizzato l'ascensore:

a) l'impianto di ascensore eseguito all'epoca della costruzione dell'edificio, o comunque in un momento precedente al sorgere del condominio (ovvero prima dell'alienazione delle singole unità immobiliari), è oggetto di proprietà comune presunta (in tal senso, si vedano gli artt. 1117, n. 3, e 1124, comma 1°, del Codice Civile). 
Laddove poi l'edificio condominiale sia fornito di più scale, e quindi di più ascensori, ciascuno dei quali serva in modo esclusivo all'uso e al godimento di una parte soltanto dell'immobile, ogni ascensore può considerarsi comune non già alla totalità dei condomini, bensì soltanto a quella parte di essi al cui uso sia funzionalmente e strutturalmente destinato;

b) la proprietà dell'ascensore realizzato successivamente alla costituzione del condominio, è regolata dalla disciplina delle innovazioni ex artt. 1120 e 1121 c.c. ed ha quindi titolo nella apposita deliberazione assembleare di approvazione dell'opera e di ripartizione delle relative spese, in favore soltanto di coloro che abbiano voluto l'impianto e sopportato integralmente il suo costo. 
In pratica, l'ascensore che, pur essendo utilizzabile da tutti, sia stato però costruito a spese di uno soltanto dei condomini, rimane di proprietà esclusiva di questo fino alla richiesta degli altri di partecipare ai suoi vantaggi, contribuendo ai relativi costi di costruzione e manutenzione;

c) nel caso di ascensore installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condòmini, l'impianto si intende di proprietà comune fra tutti i partecipanti, in proporzione al valore della superficie di proprietà esclusiva.
Sussistendo una "presunzione di condominialità" dell'ascensore, le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, da ripartire tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 codice civile, prescindono dalla considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto.
Anche i proprietari di unità aventi accesso autonomo dalla strada devono, infatti, concorrere alle spese generali inerenti impianti e servizi condominiali, purché si tratti di utilità costituenti elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato, ovvero strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture, cui tutti i condomini siano tenuti per la salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi.

A tal proposito, si segnala la sentenza n. 14697 del 2015 della Corte di Cassazione.

Alla luce di quanto esposto, anche i condòmini al piano terra sono tenuti al pagamento delle spese per la conservazione e la sicurezza dell'ascensore.

Questa disciplina si applica anche nel caso di ricostruzione e manutenzione dell’ascensore. 

Si rileva che la disciplina prevista dal codice civile appena esplicata può sempre essere derogata, ma è necessario l’accordo di tutti i condòmini preso all’unanimità.
Così, per esempio, l’assemblea potrà stabilire di non far pagare le spese in questione agli appartamenti al piano terra o a quelli del sottoscala o del piano rialzato, ma tale decisione richiederà il voto unanime.

domenica 29 novembre 2020

assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: ultime novità

 



La Camera ha approvato definitivamente la conversione in legge, con modifiche, del Dl n. 125/2020, intervenendo anche in tema di assemblee condominiali in videoconferenza.

In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  tale norma modifica il sesto comma dell'art. 66 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, disponendo che: 

"anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

Di conseguenza, per deliberare lo svolgimento e la partecipazione all'assemblea condominiale in modalità cd. online non sarà quindi necessaria l'unanimità, ma sarà necessaria la maggioranza dei condòmini.

Si rileva, infine, che nulla viene disposto in merito alle modalità di svolgimento delle "assemblee condominiali in videoconferenza": spetterà, pertanto, agli Amministratori di Condominio trovare le soluzioni più adatte alle esigenze dei propri condòmini. 

martedì 3 novembre 2020

Assemblee di condominio: cosa fare alla luce degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri?


Assemblee di condominio: 
cosa fare alla luce degli ultimi decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri?




Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 apporta delle "modificazioni" al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
Nello specifico, aggiunge all'art. 1 la lettera n - bis) che dispone che: “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Le disposizioni del medesimo decreto del 18 ottobre, efficaci fino al 13 novembre 2020, vietano altresì assembramenti.

Pertanto, per analogia si potrebbe sostenere che anche le assemblee di condominio debbano ritenersi sospese fino al 13 novembre 2020 (e salvo ulteriori eventuali proroghe).

Si rileva, tuttavia, che l'articolo 63 della legge
n. 126 del 2020 prevede una "s
emplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali”.
Nello specifico, infatti, è prevista "la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenzaanche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini".
"Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”
In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Ai sensi del numero 10) dell'art. 1130 del Codice Civile l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Tuttavia, l'art. 63 bis della legge n. 126 del 2020 prevede che: 
“1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (al momento, quindi, fino al gennaio 2021). 
2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.

Pertanto, terminato il periodo di emergenza, i 180 giorni, al momento sospesi, riprenderanno a decorrere.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere così: 

a) per quanto riguarda le assemblee in presenza, sono da ritenersi sospese fino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 
Successivamente a tale data, sarà possibile svolgerle, fermi restando gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

b) per quanto riguarda le assemblee in modalità di videoconferenza (cd. modalità telematica), secondo quanto disposto dall'art. 63 della legge n. 126 del 2020, sarà possibile svolgere soltanto se previsto da apposita clausola regolamentare o previo consenso di tutti i condomini.