mercoledì 12 settembre 2012

Referendum per abrogare la legge sulla privacy


Balle spaziali. Privaci : Deleteria per il paese ma non per i consulenti.
Ci hanno detto che con la tutela della privacy non ci sarebbero stati problemi.
Ora per fare un pagamento per prenotazione in capo al mondo ci si mette trenta secondi.
Per chieder qualcosa ad una amministrazione o per pagare una tassa ci vogliono tre codici ed il sistema non risponde.
Ma da chi mi devo tutelare: da qualcuno che vuole pagare al posto mio.
Perché nessuno fa un Referendum per abrogarla. Cremona 12.9.2012

lunedì 10 settembre 2012

Corte dei Conti. Competenza in ordine al procedimento di acquisizione in sanatoria.


L’art. 43, 1o e 2o co., d.p.r. 8.6.2001, n. 327, dà disposizioni in merito alla possibilità di acquisire un bene immobile utilizzato in assenza di un valido ed efficace titolo abilitante ovvero qualora l’atto di esproprio sia stato annullato dal giudice amministrativo.
L’amministrazione, quindi, per potere giungere ad un provvedimento di acquisizione non deve utilizzare semplicemente il bene altrui, ma deve avere in precedenza provveduto a modificarlo, materialmente, anche se si tratta di perseguire scopi di interesse pubblico. N. Centofanti, L’espropriazione per pubblica utilità, 2009, 717.
L’art. 34 del d.l. l6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (prima manovra estiva di finanza pubblica) ha introdotto nel T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’art. 42 bis che, nel dettare una nuova disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un’Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato senza regolare titolo un’opera pubblica, ha previsto che l’Autorità che emani un provvedimento di acquisizione in sanatoria, in base ai presupposti stabiliti dal nuovo art. 42 bis, è tenuta a darne “comunicazione alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale” (co. 7).
La Corte Dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, 28 Settembre 2011, n. 120, ha rilevato che la disposizione non specifica, però, a quale articolazione della Corte dei conti debba essere trasmessa la delibera con la quale il Consiglio comunale, dopo aver valutato l’interesse pubblico e l’interesse dei soggetti privati coinvolti nel procedimento,
abbia disposto, da un lato, l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area oggetto di occupazione senza titolo sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica e, dall’altro, la corresponsione ai proprietari di un indennizzo, comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (co. 1 del citato art. 42 bis).
Sussistono dubbi sull’individuazione dell’Ufficio destinatario della comunicazione che potrebbe essere la Procura regionale o la Sezione regionale di controllo.
La norma contenuta nell’art. 42 bis ha inteso dettare una nuova disciplina della sanatoria dell’acquisizione di aree occupate senza titolo o in seguito a procedura espropriativa illegittima sulle quali sia stata realizzata un’opera pubblica, cercando di superare le censure che negli anni scorsi erano state prospettate in relazione alle precedenti discipline legislative sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – CEDU.
Nell’ambito di questo nuovo procedimento ha previsto la trasmissione della delibera di acquisizione alla Corte dei conti ed occorre verificare quale sia la finalità che il legislatore ha inteso, in concreto, perseguire.
Potrebbe ritenersi che lo scopo perseguito sia quello di assicurare il controllo della sussistenza dei presupposti delineati dal co. 1 del nuovo art. 42 bis da parte di un organo terzo ed imparziale, quale è la Corte dei conti, e, in questo caso, la delibera dovrebbe essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo.
Per altro verso, la trasmissione della delibera di acquisizione potrebbe essere finalizzata a verificare se nell’ambito della procedura di occupazione senza titolo e nella successiva acquisizione delle aree si sia verificato un danno alla finanza dell’ente locale e, in questo caso, la comunicazione dovrebbe essere indirizzata alla Procura regionale.
Peraltro, potrebbe anche ritenersi che la trasmissione alla Corte sia finalizzata a perseguire entrambe le finalità e, conseguentemente, che la delibera di acquisizione debba essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo la quale, dopo aver esercitato il controllo di regolarità, possa inviare la stessa alla Procura regionale per verificare se si sia verificato un danno alla finanza dell’ente locale.
La questione è stata, pertanto, deferita alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 17, co. 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, per avere la più corretta interpretazione dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.


domenica 9 settembre 2012

Parcheggi. Riserva posti. Richiesta di Annullamento ordinanza



Avv. Nicola Centofanti
VIA XI Febbraio 17
26100 Cremona

Al responsabile del procedimento
Cremona
Oggetto: Annullamento ordinanza Comune Cremona n. 556/2012
Con Ordinanza in oggetto il Comune di Cremona riservava dal 9/9/2012 al 13/9/2012 al parcheggio dei residenti di Via Patecchio, oggetto temporaneamente a lavori , ampia porzione di Via XI Febbraio prospiciente i civici 13-17 eccc.
Detta ordinanza è illegittima per i seguenti  motivi:
1)      Vizio del procedimento istruttorio. L’ordinanza riserva spazi di parcheggio ai residenti  di Via Patecchio che non risultano essere stati avvertiti. Tanto è vero che nei primi due giorni di entrata in vigore nessun veicolo di detta zona è stato visto parcheggiare. Lo spazio è rimasto inutilizzato.
2)      Contraddittorietà e Contrasto col principio di uguaglianza. Lo spazio era già riservato ad altri utenti questi , essendo esclusi dalla sosta in parte della loro Via, dove parcheggiano?
3)      Illogicità. Via Patecchio  risulta molto distante dal Via Xi Febbraio rispetto ad altre vie cittadine, Piazza Marconi ad esempio, Non è congruo il criterio di scelta della via XI Febbraio .
4)      Palese onerosità di questo provvedimento  rispetto ad altre forme di riserva . L’apposizione di apposita segnaletica è sicuramente più onerosa del rilascio a singoli richiedenti di autorizzazione a parcheggiare in vie oggetto di riserva ai residenti.
p.q.m.
Si chiede il suo annullamento
Con perfetta osservanza
Avv. Nicola Centofanti
Cremona 9.9. 2012

venerdì 7 settembre 2012

Urbanistica. Piano Insediamenti produttivi. Annullamento. Risarcimento danno.


Il p.i.p. è un piano speciale di zona equiparabile al piano particolareggiato, in quanto entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del piano regolatore generale. Nicola Centofanti Paolo Centofanti e Mirco Favagrossa, Diritto urbanistico,  2012, 353
Il p.i.p. persegue l'obiettivo di assicurare un ordinato sviluppo urbanistico della zona ove dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi o dovranno trovare sistemazione quelli già esistenti.
I piani speciali di zona, fra quali rientra anche il p.i.p., hanno pertanto, funzioni ed ripercussioni che travalicano la mera regolamentazione dell'uso del territorio, contenendo programmi di espropriazione di vaste aree per la realizzazione di un duplice interesse pubblico: economico, avendo la funzione di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico.
Il piano per gli insediamenti produttivi non ha natura di mero strumento attuativo delle previsioni contenute nel piano regolatore generale, essendogli stata riconosciuta la funzione di strumento di politica economica, di stimolo all'espansione industriale e d'incentivazione delle imprese oltre che di mezzo volto a suscitare nuove opportunità lavorative, offrendo ad esse ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione.
Questa caratteristica del p.i.p.  non esclude l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, d'una adeguata istruttoria e motivazione, con uno studio sullo sviluppo economico dell'area interessata capace, in conformità ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione, di una documentata valutazione previsionale del fabbisogno di aree da vincolare e, successivamente, da espropriare, per consentire gli insediamenti previsti.
Attraverso il piano  si realizza un trasferimento di ricchezza dai proprietari assoggettati ad espropriazione agli assegnatari dei lotti con il sacrificio del principio di eguaglianza, nonché del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato.
Tuttavia, tale sacrificio potrà essere imposto soltanto in nome di un interesse generale, ex art. 42, comma 3, cost., la cui sussistenza dovrà formare oggetto di specifica istruttoria da parte del comune, che è tenuto a motivare in modo specifico l'adozione del p.i.p.
La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di un'adeguata istruttoria, attraverso indagini di mercato atte ad individuare una specifica domanda di realizzazione di attività imprenditoriali. L’indagine deve condurre ad affermare la prevalenza di tali interessi su quelli dei proprietari espropriati, potrà allora affermarsi l'opportunità dello strumento nel senso della piena corrispondenza alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge.
Nel caso di specie il T.A.R. ha annullato il p.i.p. accogliendo il ricorso dei ricorrenti che hanno denunziato l'omissione da parte del Comune di ogni opportuna ricerca in ordine alla effettiva domanda di attività produttive e di tipo industriale nella zona, nonché all'assenza di alcuna ponderazione circa l'adeguatezza del piano, comprendente un'area della superficie di 200.000 mq, ritenuta sproporzionata in relazione alle esigenze del paese. (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 7.7.2011, n. 390, RATAR, 2011, 7-8).
Sorge il problema sulla possibilità di richiedere un risarcimento del danno per provvedimenti palesemente illegittimi .
In tal caso vale l’interesse fatto valere.
Ossia bisogna considerare se l’atto amministrativo considerato illegittimo colpisce un interesse economico suscettibile di risarcimento.
Se il piano ha comportato la variante da area agricola ad area industriale il ricorrente non può vantare un pregiudizio economico.
Se , invece, il piano ha comportato la variante da area residenziale ad area industriale e per ciò è stato denegato il permesso di costruire richiesto è palese che si configurano gli estremi per un risarcimento del danno.


La giurisdizione ordinaria. Il risarcimento per legittimo affidamento nel diritto ad edificare. Giurisdizione ordinaria.


L'attrazione della tutela risarcitoria nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può verificarsi esclusivamente qualora il danno patito dal soggetto che ha impugnato l'atto sia conseguenza immediata e diretta della illegittimità dell'atto impugnato.  (Centofanti N.,  Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo 201, 839.
Il beneficiario di un permesso di costruire  illegittimo, annullato d'ufficio o su ricorso di altro soggetto, può chiedere il risarcimento del danno subito per avere confidato nella apparente legittimità della stessa. Tale controversia, infatti, ha a oggetto la violazione da parte dell'amministrazione del principio del neminem laedere, ossia di quei doveri comportamentali il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche l'amministrazione, come qualsiasi soggetto privato, è tenuta a rispettare. Corte cass., Sez. Un., 23 .3.2011, n. 6594.
L’orientamento è sicuramente maggioritario nonostante il parere contrario della dottrina per la quale  il ragionamento del giudice della giurisdizione contiene una palese forzatura e cioè riqualificare il provvedimento originario come “mero comportamento”, a partire dal dato dinamico dell'avvenuto annullamento, come se ciò consenta, per trasformismo giuridico, di astrarre a posteriori la vicenda dalla sua originaria ambientazione nell'esercizio del potere . Mazzamuto M., La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell'affidamento, in Riv. dir. proc. amm., 2011, 896.
La giurisprudenza prevalente precisa che l’atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter legittimamente procedere alla edificazione del fondo.
In mancanza di un atto impugnabile il proprietario ha la esclusiva possibilità di invocare un'unica tutela risarcitoria fondata sull'affidamento.
Viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell'esercizio della attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza.
Tale controversia  non essendo collegata alla impugnabilità di un atto non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva.
Nel caso in esame, la parte ha ottenuto il rilascio di una concessione edilizia e ha iniziato a realizzare il manufatto oggetto della concessione.
Questa situazione di fatto non era tale da sollecitare alcuna esigenza di tutela contro un agire illegittimo della pubblica amministrazione.
L'esigenza di tutela  risarcitoria e solo di tale tipo  affiora per l'affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole.
La parte che invoca la tutela risarcitoria non postula dunque un esercizio illegittimo del potere, consumato in suo confronto con sacrificio del corrispondente interesse sostanziale, ma la colpa che connota un comportamento consistito per contro nella emissione di atti favorevoli, poi ritirati per pronunzia giudiziale o in autotutela.
La domanda di risarcimento proposta nei confronti di un'Amministrazione Pubblica per avere questa ingenerato un incolpevole affidamento sulla legittimità di un provvedimento poi rivelatosi non conforme a legge, e per questo (legittimamente) annullato in via di autotutela (nella specie: permesso di costruire), non attiene a responsabilità precontrattuale ma ad un comportamento dell'Amministrazione medesima, e pertanto deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario.
Nella specie i ricorrenti, nel progettare e presentare la domanda di permesso di costruire relativa alla nuova edificazione sul terreno di loro proprietà, hanno fatto incolpevole affidamento sulla legittimità delle previsioni del Regolamento urbanistico approvato nel 2005, risultato poi in contrasto con il Piano strutturale per un colpevole errore del Comune . T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12/12/2011, n. 1913.
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