martedì 3 dicembre 2013

Pubblico impiego silenzio. Sanzioni.

Pubblico impiego . Sanzioni per il funzionario ed il dirigente che non emanano il provvedimento
Una vera riforma del silenzio della pubblica amministrazione deve prevede a mio avviso l’integrazione dell’art. 2, l 241/1990, comma nove  secondo paragrafo, relativo alla conclusione del procedimento

Il funzionario inadempiente è sanzionato con la riduzione del 10% dello stipendio. In caso di recidiva con il licenziamento . Il dirigente, cui il funzionario inadempiente deve rispondere,  è sanzionato con la riduzione del 10% dell’indennità di produttività in caso di recidiva con il licenziamento.

Comune spese personale

Buongiorno
Sono un consigliere comunale e mi chiedo :
E’ possibile incidere sulla spesa quando, ad esempio, nel mio comune le spese del personale ammontano a 26,5 milioni di euro di cui 2,5 ml per la dirigenza.
Se l’IMU prima casa ammonta  a 2,4 ml di euro come è possibile con le tasse locali incidere?.
Se mancano trasferimenti  statali si chiude
Mi sembra che gli enti locali e siano soprattutto una grande macchina che produce gli stipendi per chi ha la fortuna di lavorarci senza che nessuno venga a discutere su che cosa fai.
Risposta
E’ vero il consiglio comunale non è in grado di incidere sulla spesa del personale .
I contratti del comparto enti locali decidono la spesa .
Quindi ho si paga quanto è richiesto dai contratti o si soccombe nelle sempre più numerose cause di lavoro o si taglia .
Visto che è difficile incidere anche sulla produttività i margini sono scarsi.

Né si può pretendere che un consigliere comunale controlli la produttività degli uffici rischierebbe una denuncia per  mobbing.

Proprietà. Canne fumarie Azioni a tutela.


Proprietà. Canne fumarie Azioni a tutela.
La presenza di gas nocivi provenienti dal camino del vicino ne legittimano la chiusura: non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando sia indiscussa la nocività delle esalazioni. 
Nella fattispecie il proprietario del fondo danneggiato chiede la cessazione delle turbative derivanti da immissioni provenienti da due canne fumarie, di proprietà del vicino, collegate a delle stufe alimentate a legna.
Il giudice  accerta che la combustione, seppur di origine naturale, crea una pestilenziale miscela di gas tossici che, sprigionati dai comignoli, essa invade l'abitazione dello sfortunato vicino, ponendone a grave rischio l'incolumità.
La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione conferma tale verdetto.
Decisivo il parere del CTU. Il consulente tecnico di ufficio accerta la presenza di un forte odore proveniente dai comignoli finiti sotto la lente della Giustizia nonché la presenza, nell'appartamento danneggiato, di monossido di carbonio.
La presenza di gas nocivi costituisce senza ombra di dubbio una violazione del diritto alla salute. I comignoli, di conseguenza, devono essere eliminati a prescindere dalla loro regolare realizzazione e dall'eventuale rispetto delle norme in materia di distanze.
La Corte (Sez. U, Sentenza n. 10186 del 15/10/1998, Rv. 519722), ha precisato gli stretti rapporti intercorrenti tra azione a tutela della proprietà in conseguenza di immissioni e azione a tutela delle lesioni al diritto alla salute in conseguenza di immissioni oltre il consentito ex artt. 2043 e 2058 c.c.
Al riguardo, ha affermato che "le propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'anione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività" (Cass. n. 7420 del 2000 - Rv. 537210).

Nella motivazione le Sezioni Unite, affrontando il tema del concorso delle azioni e della tutela apprestabile, hanno concluso come segue: "A conclusione del dibattito, può ritenersi consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l'azione ex art. 844 c.c., e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo stesso tempo - ciò che maggiormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del concorso delle due azioni. L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass., Sez. 2^, 4 agosto 1995, n. 8602). Nondimeno l'azione inibitoria ex art. 844 c.c., può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., nonchè la domanda di risarcimento del danno informa specifica ex art. 2058 c.c. (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999).

Mobbing. Pubblico impiego.

Mobbing. Pubblico impiego.
Per "mobbing", in assenza di una definizione normativa, si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica. Consiglio di Stato, sez. IV, 06/08/2013, n. 4135.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati da: la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Si tratta in fondo di uno schema ricalcato da quello generale di cui all'art. 2043 c.c. e riversato nella situazione particolare in scrutinio.
Come afferma la giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1388), la condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno.

La situazione delineata ora nei suoi elementi caratterizzanti si evidenzia ora nella questione in esame, dove l'appellante, rimarcata la circostanza della sottoposizione a tre diversi trasferimenti, peraltro all'interno della stessa base aerea e quindi senza movimentazione di sede, ne ha sostenuto (senza allegarne le ragioni né tanto meno provarle) la loro illegittimità e, soprattutto, non ha evidenziato alcun elemento (quindi anche qui manca l'allegazione, prima ancora della prova) a sostegno del sopra citato complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione.

lunedì 2 dicembre 2013

Proprietà caldaia. Responsabilità manutentore.

Proprietà caldaia. Responsabilità manutentore.
Costituisce un preciso dovere del manutentore avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato stesso
E’ stata confermata, nella specie, la responsabilità di un manutentore per i danni derivati ad una famiglia in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio dovuta ad un irregolare funzionamento della caldaia a gas. La Corte ha sottolineato che a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza del cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità. Cassazione penale, sez. IV, 13/11/2012, n. 48229
L'imputato non ha in alcun modo contestato l'affermazione, a lui riferita e contenuta nella sentenza d'appello, secondo cui lo stesso si era accorto, all'atto del suo intervento sulla caldaia de qua, della mancanza di originalità del pressostato.
L'acquisizione di tale dato di conoscenza dell'imputato, al momento del suo intervento sulla caldaia, comporta la conseguente ammissione di un fatto che certamente incide (o dovrebbe necessariamente incidere) sulla formazione di un concreto e ragionevole dubbio in relazione all'effettiva funzionalità del pressostato da cui dipendeva il controllo del rapporto tra la pressione della camera di combustione e quella del condotto di evacuazione.
Sulla base della doverosa consapevolizzazione di tale dubbio, l'imputato avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.
Lo stesso imputato, del resto, ammette di aver percepito il rischio insito nell'uso della caldaia, avendo affermato di essersi raccomandato di usare la caldaia il meno possibile: ciò che segnala la concreta acquisita consapevolezza da parte dello stesso che la caldaia (verosimilmente priva di un pressostato originale) avrebbe potuto cessare di funzionare correttamente.
Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato.
A nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità.

Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, sì come dotata di un pressostato d'incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità.