Proprietà
caldaia. Responsabilità manutentore.
Costituisce
un preciso dovere del manutentore avvertire il cliente sul pericolo relativo
all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità e
rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza
della funzionalità del pressostato stesso
E’
stata confermata, nella specie, la responsabilità di un manutentore per i danni
derivati ad una famiglia in seguito ad una intossicazione da monossido di
carbonio dovuta ad un irregolare funzionamento della caldaia a gas. La Corte ha
sottolineato che a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo
cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza
del cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle
conseguenti responsabilità. Cassazione penale, sez. IV, 13/11/2012, n. 48229
L'imputato
non ha in alcun modo contestato l'affermazione, a lui riferita e contenuta
nella sentenza d'appello, secondo cui lo stesso si era accorto, all'atto del
suo intervento sulla caldaia de qua, della mancanza di originalità del
pressostato.
L'acquisizione
di tale dato di conoscenza dell'imputato, al momento del suo intervento sulla
caldaia, comporta la conseguente ammissione di un fatto che certamente incide
(o dovrebbe necessariamente incidere) sulla formazione di un concreto e
ragionevole dubbio in relazione all'effettiva funzionalità del pressostato da
cui dipendeva il controllo del rapporto tra la pressione della camera di
combustione e quella del condotto di evacuazione.
Sulla
base della doverosa consapevolizzazione di tale dubbio, l'imputato avrebbe
dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone
poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio
di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente creazione di un
prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.
Lo
stesso imputato, del resto, ammette di aver percepito il rischio insito
nell'uso della caldaia, avendo affermato di essersi raccomandato di usare la
caldaia il meno possibile: ciò che segnala la concreta acquisita consapevolezza
da parte dello stesso che la caldaia (verosimilmente priva di un pressostato
originale) avrebbe potuto cessare di funzionare correttamente.
Costituiva,
dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo
relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia
funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto
prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una
previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato.
A
nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non
avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso
cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle
conseguenti responsabilità.
Il
solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia
potenzialmente dannosa, sì come dotata di un pressostato d'incerte origini,
costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità.
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