Proprietà.
Canne fumarie Azioni a tutela.
La presenza di gas nocivi provenienti dal
camino del vicino ne legittimano la chiusura: non è necessario dimostrare il
superamento della soglia di normale tollerabilità quando sia indiscussa la
nocività delle esalazioni.
Nella fattispecie il proprietario del fondo
danneggiato chiede la cessazione delle turbative derivanti da immissioni
provenienti da due canne fumarie, di proprietà del vicino, collegate a delle
stufe alimentate a legna.
Il giudice accerta che la combustione, seppur di origine
naturale, crea una pestilenziale miscela di gas tossici che, sprigionati dai
comignoli, essa invade l'abitazione dello sfortunato vicino, ponendone a grave
rischio l'incolumità.
La Seconda sezione Civile della Corte di
Cassazione conferma tale verdetto.
Decisivo il parere del CTU. Il consulente
tecnico di ufficio accerta la presenza di un forte odore proveniente dai
comignoli finiti sotto la lente della Giustizia nonché la presenza,
nell'appartamento danneggiato, di monossido di carbonio.
La presenza di gas nocivi costituisce senza
ombra di dubbio una violazione del diritto alla salute. I comignoli, di
conseguenza, devono essere eliminati a prescindere dalla loro regolare
realizzazione e dall'eventuale rispetto delle norme in materia di distanze.
La Corte (Sez. U, Sentenza n. 10186 del
15/10/1998, Rv. 519722), ha precisato gli stretti rapporti intercorrenti tra
azione a tutela della proprietà in conseguenza di immissioni e azione a tutela
delle lesioni al diritto alla salute in conseguenza di immissioni oltre il
consentito ex artt. 2043 e 2058 c.c.
Al riguardo, ha affermato che "le
propagazioni nel fondo del vicino che oltrepassino il limite della normale
tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa,
con l'anione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura
negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che
ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il
pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della
definitività" (Cass. n. 7420 del 2000 - Rv. 537210).
Nella motivazione le Sezioni Unite,
affrontando il tema del concorso delle azioni e della tutela apprestabile,
hanno concluso come segue: "A conclusione del dibattito, può ritenersi
consolidata in giurisprudenza la distinzione tra l'azione ex art. 844 c.c., e
quella di responsabilità aquiliana per la lesione del diritto alla salute e, allo
stesso tempo - ciò che maggiormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del
concorso delle due azioni. L'azione esperita dal proprietario del fondo
danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra
le azioni negatorie, di natura reale a tutela della proprietà. Essa è volta a
far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere
il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle
cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 2598; Cass., Sez. 2^, 4 agosto 1995,
n. 8602). Nondimeno l'azione inibitoria ex art. 844 c.c., può essere esperita
dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla
salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista
dall'art. 2043 c.c., nonchè la domanda di risarcimento del danno informa
specifica ex art. 2058 c.c. (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 999).
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