domenica 12 febbraio 2017

Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

16. Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Atto preparatorio indispensabile all’emanazione del decreto di esproprio è la determinazione dell'indennità provvisoria.
Successivamente all’efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità - l’art. 20, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, indica un termine di 30 giorni che è da ricollegarsi alla durata quinquennale indicata dall’art. 13, 4° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327 - il responsabile del procedimento dell’ente promotore dell’espropriazione deve compilare l’elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria, dei relativi proprietari indicando le somme che offre come indennità di esproprio.
L’atto è notificato con le forme degli atti processuali civili, ex art. 20, 1° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Il proprietario può, nei trenta giorni successivi, proporre osservazioni sul valore attribuiti ai beni espropriati.
L’autorità accerta successivamente in via provvisoria la misura dell’indennità d’esproprio, ex art. 20, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Il proprietario ha due alternative o accetta e addiviene alla  cessione bonaria del bene o non accetta.
La mancata accettazione dell’indennità proposta comporta la riduzione del 40% dell’indennità provvisoria se l’area è edificabile o senza le maggiorazioni se l’area non è edificabile.
Il responsabile del procedimento deve depositare la somma offerta entro trenta giorni presso al Cassa depositi e Prestiti, ex art. 20, 14° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
L’indennità provvisoria non è soggetta da impugnazione dovendosi attendere la determinazione dell’indennità definitiva.






17. La cessione bonaria.

Se il proprietario accetta, l’amministrazione espropriante è obbligata a concludere l'accordo di cessione del bene che comporta per il proprietario i benefici economici previsti dall’art. 45, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- nel caso di indennizzo riguardante un’area edificabile si applica l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell’art. 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, al valore venale del bene, ex mod. apportata dall’art. 2, comma 89, L. 244/2007. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento.
- nel caso di indennizzo riguardante una costruzione legittima compete il valore venale (non c’è aumento);
- nel caso di indennizzo riguardante un’area non edificabile il valore agricolo, di cui all’art. 40, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è aumentato del 50 per cento;
- nel caso di indennizzo riguardante un’area non edificabile coltivata dal proprietario il valore agricolo è moltiplicato per tre.
L’accettazione deve essere effettuata entro i trenta giorni dalla notifica della proposta, ex art. 20, comma 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La scadenza di tale termine segna la fine di ogni procedimento alternativo a quello di esproprio che resta l’unico possibile, in quanto non si ravvisa la possibilità di realizzare in termini successivi l’accordo bonario di cessione del bene.
E’ evidente che gli effetti si ripercuotono anche nei confronti del responsabile del procedimento qualora esso acquisisca il bene senza procedere agli adempimenti procedimentali richiesti.

18. Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

L’indennità provvisoria può essere determinata in casi di particolare urgenza senza particolari indagini e formalità, art. 22, comma 1., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Il procedimento, in tal caso, consente la tempestiva emanazione del decreto di esproprio permettendo l’immissione nel possesso prima delle stesse determinazioni del proprietario sull’indennità proposta.
Tale procedura garantisce la corresponsione dell’indennità che, nel caso di accettazione della proposta dell’amministrazione, è effettuata entro sessanta giorni dall’accettazione. Il corrispettivo dell’atto di cessione è aumentato del dieci per cento, ex mod. apportata dall’art. 2, 89° co., l. 244/2007.

19. Il pagamento o deposito dell’indennità.

La notifica dell’atto che determina l’indennità provvisoria comporta nel termine di trenta giorni il pagamento o il deposito dell’indennità al proprietario.
L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45, ex mod. apportata dall’art. 2, comma 89 della L. 244/2007.
Il proprietario deve assumere ogni responsabilità in ordine ai diritti di terzi; l’amministrazione può richiedere idonea garanzia prima del pagamento; in caso contrario l’indennità provvisoria deve essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 26, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.



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