domenica 12 febbraio 2017

Il calcolo dell’indennità per area edificata.


 Il calcolo dell’indennità per area edificata.

L’art. 38, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, nel caso di espropriazione di una area edificata determina l’indennità in misura pari al valore venale dell’immobile.
L’art. 16, coma 9, L 865/1971, distingueva fra valore dell’area, computata secondo il valore agricolo, ed il valore dell’edificio calcolato al valore venale.
Tale criterio vale nel caso in cui la costruzione sia stata realizzata con regolare concessione.
In caso contrario l’indennità è determinata solo con riferimento al valore dell’area secondo il principio prima vigente.
In presenza di un fabbricato abusivo, il criterio della liquidazione unitaria dell'immobile, a valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il primo insista, dovendosi valutare la sola area nuda. Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2006, n. 25523, in Foro amm. CDS, 2007, 2, 450.

23. I presupposti per l’emanazione del decreto di esproprio.

L’art. 6, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, attribuisce al dirigente dell’ufficio espropriazioni l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Il decreto di esproprio è, quindi, emanato da un organo della stessa autorità competente alla realizzazione dell’opera.
Il decreto è atto necessario per acquisire legittimamente un bene soggetto al procedimento ablatorio in caso contrario l’amministrazione che abbia occupato un bene deve procedere ad emanare l’atto di acquisizione corrispondendo il relativo risarcimento ex art. 43, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
L’art. 23, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, fissa i presupposti per la legittima emanazione del decreto di esproprio che rende indenne la pubblica amministrazione emanante da ogni eventuale responsabilità contabile.
a) il decreto deve essere emanato nei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità (quinquennale dalla emanazione del vincolo o decennale dall’approvazione di piano particolareggiato o fissato nell’atto che dichiara la p.u.);
b) deve essere emanato nell’ambito dei termini di validità del vincolo preordinato all’esproprio;
c) l’indicazione della indennità provvisoria o urgente e gli estremi del pagamento  del deposito presso la cassa depositi e prestiti;
d) deve dare menzione dell’eventuale della nomina dei tecnici per l’emanazione dell’indennità definitiva;
e) deve dare atto della sussistenza dei presupposti per la determinazione urgente della indennità provvisoria.
Il decreto comporta il trasferimento del bene all’espropriante con la perdita di ogni diritto su di esso da parte dell’espropriato, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia impugnato la determinazione dell’indennizzo.
Ogni diritto dell’espropriato, infatti, può essere fatto valere, da tale momento, solo in rapporto alla determinazione dell’indennizzo.
Il decreto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili con l’indicazione
Il decreto deve essere trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 23, 2° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Esso è presentato al catasto per la voltura agli effetti fiscali.
Il decreto di espropriazione non è atto recettizio, ossia non deve pervenire al destinatario per produrre gli effetti suoi propri.
La notifica non è, infatti, elemento essenziale del decreto anche se essa produce l'effetto di fare scattare i termini per l'impugnazione, che altrimenti restano sospesi.
La Suprema Corte ha precisato che la  mancata  notifica del decreto di  esproprio al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione  catastale, impedisce il  decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima, ma non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo.
La mancata notifica non è motivo di legittimità del procedimento ablatorio che legittimi il proprietario  a chiedere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica.

L’art. 24, D.P.R.. 8.6.2001, n. 327, fissa il termine perentorio di due anni per l’esecuzione del decreto di esproprio: essa avviene con il verbale di immissione di possesso, secondo le precedenti indicazioni giurisprudenziali.
Il provvedimento ablativo non determina, ex se, un  mutamento  dell'animus  rem sibi  habendi  in animus detinendi  in capo  al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di  legge,  il compimento in  suo favore dell'usucapione tutte le volte in cui (come nella specie) alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti ne' l'immissione in possesso, né l'attuazione  del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, del tutto  irrilevante manifestandosi, ai fini de quibus, l'acquisita consapevolezza  dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5293, in Corr. Giur., 2000, 1188 nota Nasti.
In tal caso il decreto decade e la procedura deve essere rinnovata, salvi gli effetti dell’indennità eventualmente corrisposta e depositata.
La descrizione di beni espropriati deve essere effettuata redigendo stato di consistenza prima o dopo l’immissione nel possesso, ex art. 24, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.

24. Le procedure di verifica e di controllo.

Nell’attribuire al governo il compito di delegificare le norme procedimentali, l’art. 20, 5° co., lett. g), L. 59/1997 esprime come uno dei criteri a cui deve uniformarsi l’azione riformatrice quello di individuare le responsabilità e le procedure di verifica e di controllo.
L’art. 14, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, prevede delle procedure di verifica tendenti a costituire presso il Ministero LLPP per le opere di competenza statale e presso l’ufficio del presidente della regione per le opere di competenza regionale un archivio degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione d pubblica utilità.
In particolare l’autorità espropriante deve notiziare l’ufficio dello stato del procedimento di esproprio tre mesi prima della scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; della regolare esecuzione del decreto di esproprio e delle eventuali impugnazioni degli atti del procedimento ablatorio.

Non vi è al momento alcuna norma che preveda forme di controllo diretto o sostituivo.

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