L’occupazione
preliminare.
La dottrina prevalente distingue fra l’occupazione
preliminare, ossia un procedimento volto ad acquisire il bene, anticipando gli
scopi dell’azione amministrativa ablatoria cui è correlato, e l’occupazione
strumentale, intesa come l’occupazione temporanea avente effetti suoi propri
compatibili con l’apprensione temporanea del bene.
Il legislatore preunitario ha ipotizzato vari tipi di
occupazione che hanno procedure ed effetti diversi.
In alcuni casi le occupazioni sono autonome rispetto
al procedimento di espropriazione e non necessariamente presuppongono effetti
ablatori definitivi.
In altre ipotesi le occupazioni sono preliminari al
procedimento ablatorio che deve necessariamente seguire dato che il bene
oggetto di occupazione è destinato a diventare di proprietà
dell’amministrazione.
Le occupazioni d’urgenza hanno avuto un notevole
sviluppo poiché sono state ricollegate ad una particolare dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza dei lavori, che non si basa su situazioni
oggettivamente urgenti, ma su di una urgenza per così dire convenzionale, che è
affermata a priori per situazioni tassativamente determinate dal legislatore.
Le occupazioni preliminari sono, quindi, diventate la
norma nel procedimento ablatorio creando l'occasione di numerose vertenze nel
caso in cui l’occupazione diventi illegittima per il mancato rispetto dei
termini o per eventuali illegittimità del procedimento.
Con le modifiche apportate al
D.P.R. 327/2001 dal D. L.vo 27 dicembre 2002, n. 302, con l’inserimento
dell’art. 22 bis il legislatore ha
reintrodotto l’istituto dell’occupazione d’urgenza preliminare
all’espropriazione, già da ultimo disciplinata dall’art. 20, L. 865/1971.
L’abrogazione dell’istituto, giustificata dal fine di
eliminare il contenzioso, trova una inaspettata modifica in seguito alle
pressanti richieste degli enti esproprianti, come afferma la relazione di
accompagnamento allo schema di D.L.vo. O. FORLENZA, La seconda vita dell’occupazione d’urgenza, in Guida Dir. , 2003, n. 14, 59.
L’azione amministrativa in materia di espropriazione
può ripercorrere la strada abbreviata dell’occupazione d’urgenza baipassando il
procedimento di determinazione dell’indennità provvisoria.
Elementi costitutivi del decreto di occupazione sono
la dichiarazione di urgenza, la determinazione dell’indennità di esproprio e il
termine di esecuzione.
Il decreto può essere emanato per tutti quei casi in
cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza.
La determinazione è lasciata alla valutazione
dell’amministrazione che deve indicare i motivi di particolare urgenza.
Essa non è censurabile nel merito, ma solo per vizi di
legittimità.
Per la giurisprudenza il ricorso alla procedura prevista dall'art. 22 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è
condizionato dall'indefettibile necessità di una motivazione che dia conto
dell'urgenza qualificata cui fa riferimento la norma e che deve essere comunque
connessa alla particolare natura delle opere da realizzare sui suoli che si
intendono fare oggetto di occupazione. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 19 giugno
2007, n. 343, in Foro amm. TAR, 2007, 6, 2115.
Nel caso di specie è stata ritenuta legittima l’urgenza nella rapida
realizzazione di un raccordo interessante la tangenziale, in relazione
all'interesse pubblico della comunità municipale a ridurre, in tempi brevi ed
in modo rilevante, l'inquinamento atmosferico ed acustico dell'area urbana
principalmente derivanti dal traffico veicolare. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 23 maggio 2007,
n. 306, in Foro amm. TAR, 2007, 5, 1599.
Per contro è stata dichiarata illegittima la delibera di occupazione di
urgenza non correlata alla natura delle opere da eseguire, ma motivata solo
dalla necessità del rispetto dei tempi necessari per ottenere un finanziamento.
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I,
2 febbraio 2007, n. 35, in Foro amm. TAR, 2007, 2, 731.
La procedura è applicabile direttamente, senza alcuna
motivazione, in relazione alla particolare natura di talune opere, come
infrastrutture stradali, ferroviarie ed altre opere lineari previste dalla L.
443/2001, ora trasfuse nel T.U. espr., e nell’ipotesi in cui vi siano più di 50
destinatari della procedura ablatoria. La giurisprudenza non richiede alcuna
specifica motivazione delle ragioni di urgenza - che hanno indotto
l'amministrazione ad occupare il bene per realizzare l'opera pubblica - quando
il numero dei destinatari sia superiori a 50.
Cons. St., sez. IV, 12
luglio 2007, n. 3968, in Foro amm. CDS, 2007, 7-8, 2155.
La dottrina rileva l’eccesso di delega poiché vi è la
copertura di delega al legislatore per introdurre modifiche al T.U. espr. solo
con riguardo agli interventi disciplinati dalla legge obiettivo, ex art. 5, L. 166/2002. R. CONTI, Il nuovo volto del T.U. espropriazione dopo
il D.LGS., in Urb. App., 2003,
261.
L’amministrazione può emanare senza particolari
indagini o formalità decreto motivato che determina in via provvisoria
l’indennità di espropriazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei
beni immobili necessari.
La determinazione dell’indennità di espropriazione è
un elemento costitutivo del decreto ed è anche una novità rispetto alla dizione
del precedente art. 20, L. 865/1971.
Il proprietario che accetta la determinazione
dell’indennità formulata dall’espropriante può ottenere il riconoscimento
dell’acconto dell'ottanta per cento dell’indennità.
Egli deve consentire l’immissione nel possesso ed
autocertificare la piena e libera proprietà del bene, ex art. 20, comma 6, D.P.R. 327/2001.
Altro elemento costitutivo è il termine di tre mesi
entro il quale il decreto deve essere eseguito con l’immissione nel possesso;
successivamente esso decade ed il procedimento deve essere rinnovato fatta
salva la possibilità per il soggetto passivo di chiedere il risarcimento per
danno ingiusto.
Il decreto è strettamente legato alla conclusione del
procedimento di esproprio.
Il decreto perde, infatti, efficacia qualora la
pubblica amministrazione non abbia dato corso a detto procedimento entro il
termine di cinque anni dal provvedimento che comporta la pubblica utilità
dell’opera, ex art. 13, D.P.R.
327/2001.
26. L’occupazione
strumentale. Caratteri.
L’occupazione ha carattere strumentale quando il
provvedimento serve a realizzare alcuni scopi dell’amministrazione in modo
compatibile con le caratteristiche dell’immobile e per un periodo di tempo
determinato; ad esempio, per rendere più agevole la realizzazione di un’opera
pubblica ovvero per restaurare monumenti, ex art. 92, D.L.vo 29.10.10999, n.
490.
Il provvedimento non è teso ad acquisire la proprietà
del bene, nel senso che non è subprocedimento
autonomo di un procedimento di espropriazione.
La funzione di tali provvedimenti è di consentire alla
pubblica amministrazione determinati atti che non siano antitetici
all’esercizio futuro del diritto di proprietà dell’immobile.
L’attività della pubblica amministrazione può
coesistere con l’attività del privato, in quanto non può essere attuata una trasformazione
irreversibile del fondo.
L’art. 49, 1° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327, consente
all’autorità espropriante di disporre solamente la occupazione temporanea di
aree che non siano soggette al provvedimento espropriativo.
L’autorità deve, però, dimostrare che il provvedimento
è necessario per la corretta esecuzione dei lavori.
L’art. 49, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327, richiede
come requisito fondamentale la redazione dello stato di consistenza dei luoghi
occupati che deve essere fatta come termine ultimo al momento della immissione
del possesso.
Il verbale deve essere redatto in contraddittorio con
il proprietario; questi può rifiutarsi di partecipare in tal caso è necessaria
la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante,
ex art. 49, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
La illegittimità del decreto comporta evidenti
ripercussioni nella misura di determinazione dell’indennità che deve essere
ragguagliata per ogni anno di occupazione ad un dodicesimo del valore venale
dell’area e non al dodicesimo dell’indennità di esproprio.
La caratteristica dell’attività dell’amministrazione
è, quindi, quella di esplicare funzioni compatibili con l’esercizio del diritto
di proprietà, diritto che trova un limite solo temporaneo nell’esercizio delle
funzioni indicate dal provvedimento.
Da parte del soggetto passivo viene esercitato un
controllo sull’esecutore dell’opera pubblica, che non consente che il terreno
occupato sia utilizzato in modi non indicati dal decreto di autorizzazione.
Se questo utilizzo arreca danni che non sono previsti
nella determinazione dell’indennità di occupazione del fondo, il proprietario
può agire per ottenere il risarcimento del maggiore danno, ai sensi dell’art.
2043 c.c.
27. L’organizzazione
del cantiere.
L’imprenditore può richiedere di occupare
temporaneamente beni privati sia per problemi organizzativi di cantiere sia per
utilizzare materiali estratti dal fondo occupato al fine dell’esecuzione
dell’opera.
La disposizione ha come caratteristica il fatto che il
provvedimento è teso a consentire l’esecuzione di un’altra opera che sia
dichiarata di pubblica utilità.
Elementi costitutivi del decreto sono:
(1) la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica cui l’occupazione è
strumentale;
(2) l’indicazione
dei beni da occupare;
(3) la
durata dell’occupazione;
(4) la
descrizione degli eventuali materiali che si intendono utilizzare;
(5) la
determinazione dell’indennità.
Oggetto del decreto può essere l’occupazione del fondo
o per esigenze organizzative del cantiere ovvero per potere raggiungere più
facilmente il luogo dove si deve realizzare l’opera pubblica; si pensi, ad
esempio, ad un fondo intercluso.
La valutazione della superficie occorrente per la
realizzazione di un’opera pubblica, ai fini dell’occupazione temporanea dei
terreni ritenuti al riguardo necessari, attiene a profili
tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede di legittimità.
Sono censurabili i vizi logici del procedimento non
congruamente motivati.
E’ stato dichiarato illegittimo il provvedimento con
il quale il Prefetto, trascurando i risultati dell’istruttoria compiuta
dall’Ufficio del genio civile e senza alcuna motivazione, dispone l’occupazione
della totalità delle aree private, senza tenere conto di un’altra area indicata
e messa a disposizione dal proprietario interessato che avrebbe comportato la
liberazione di una parte dei terreni occupati. Il provvedimento, infatti,
risulta chiaramente ispirato alla finalità di risparmiare all’esecutore
dell’opera pubblica, occupante sine
titulo dei terreni, i disagi e le spese necessari per liberare la predetta
parte dei terreni abusivamente occupati e per trasferire altrove i baraccamenti
occorrenti alle maestranze occupate nei lavori.
I materiali devono essere utilizzati nelle quantità
indicate dal decreto.
L’utilizzo non deve comportare il mutamento
irreversibile della destinazione del fondo; il proprietario ha diritto al
risarcimento del danno subito non previsto nella determinazione dell’indennità,
la cui entità coincide con il valore stesso del fondo.
Si pensi all’ipotesi limite di uno scavo che
impedisca, per l’eccessiva profondità, l’utilizzo agricolo del fondo e ne muti
la destinazione d’uso.
L’uso non può avere come oggetto una radicale
trasformazione del fondo per esecuzione di un’opera pubblica, perché tali
lavori non previsti possono consentire, in quanto eseguiti sine titulo, un’azione di manutenzione o reintegrazione del
possesso, salvo il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento dei
maggiori danni.
La facoltà di emanare il provvedimento di occupazione
è alternativa alle azioni civili, di cui all'art. 843 c.c., che consentono
l’accesso al fondo per realizzare una costruzione o per riparare una cosa
comune.
28. La forza
maggiore.
L’occupazione nei casi di forza
maggiore e di assoluta urgenza e considerata ancora realizzabile dall’art. 49,
5° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Tale occupazione è da considerarsi strumentale.
L’autorità competente può ordinare l’occupazione
temporanea dei fondi, che occorrono per l’esecuzione delle opere necessarie,
nell’eventualità di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti e negli altri
casi di forza maggiore e di assoluta urgenza.
Elementi costitutivi del decreto che legittimano
l’occupazione sono:
- la sussistenza di un fatto contingente che sia
straordinario, imprevedibile e dannoso;
- l’esatta identificazione degli immobili oggetto del
provvedimento;
- l’indennità;
- la durata. G.B. Verbari, Occupazione (dir. pubbl.), in Enc. Dir., XXIX, 1979, 638.
L’urgenza non può impedire che, prima
dell’occupazione, sia redatto lo stato di consistenza.
L’art. 49, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, fra i requisiti
del provvedimento di occupazione non contempla quello della durata massima.
Appare evidente che esso deve contenere i termini di
efficacia del provvedimento, altrimenti verrebbe meno il requisito, stabilito
dal legislatore, della temporaneità dell’occupazione.
In tali casi non è applicabile la proroga, ma e
necessario redigere un nuovo decreto.
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