domenica 12 febbraio 2017

La retrocessione dei beni.

La retrocessione dei beni.

La restituzione totale del bene è ammessa per mancata esecuzione dell'opera o per mancato inizio della sua realizzazione, ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Il nuovo testo normativo prevede, differentemente dalla normativa precedente, il termine di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio con l’immissione del possesso per potere inoltrare la richiesta.
Gli espropriati, in quanto titolari, al riguardo, di uno ius ad rem di  carattere potestativo a contenuto patrimoniale, possono chiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi la decadenza della dichiarazione di  pubblica utilità e che siano loro  restituiti i  beni  espropriati.
Si tratta in ogni caso di un nuovo procedimento che deve concretizzarsi con un atto di trasferimento da parte dell’amministrazione espropriante ai precedenti proprietari.
La richiesta non può essere formulata se vi è stato un inizio di esecuzione dell’opera da parte dell’amministrazione.
E’ stato affermato che non può ritenersi ineseguita l'opera quando, nel termine prescritto, essa sia stata realizzata nelle strutture essenziali.
L'accertamento del requisito dell'esecuzione dell'opera nei termini sopra indicati, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, solo nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 874, in Foro amm. CDS, 2007, 2, 486.

Nel caso in cui l'intero immobile oggetto di espropriazione non sia più ritenuto di pubblico interesse, dato che la pubblica amministrazione non ha titolo per ritenerlo, esso deve essere restituito al privato precedente proprietario espropriato, ove venga richiesta la retrocessione, si deve però attendere la scadenza del termine decennale
Ad esempio, se le disposizioni del nuovo piano regolatore modificano radicalmente l'assetto territoriale prima programmato e gli immobili non utilizzati risultano giuridicamente sottratti, in modo irreversibile, alla destinazione loro impressa con la dichiarazione di pubblica utilità giustificativa della espropriazione, si determina una situazione di giuridica inutilizzabilità degli stessi, che attribuisce al privato il diritto di ottenere la retrocessione.
Non è più possibile, infatti, dare agli immobili la destinazione prevista nel decreto di espropriazione e non attuata prima delle modifiche intervenute nella pianificazione.
L'ente espropriante stabilisce il corrispettivo per la retrocessione che è pari alla determinazione attuale dell'indennità di esproprio, avendo presente la natura attuale di edificabilità o meno dell’immobile, con riferimento al momento del ritrasferimento.
Se il richiedente non concorda sul corrispettivo della retrocessione può richiedere che esso sia determinato dall’UTE o dalla commissione provinciale prevista dall’art. 41, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Avverso la stima è sempre proponibile ricorso alla Corte d’appello del distretto in cui si trova il bene espropriato.
Il richiedente la retrocessione deve corrisponderne il prezzo, entro il termine fissato dall’amministrazione, a pena di decadenza dal diritto.
L'art. 48, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327, prevede che, anche qualora le aree dichiarate di pubblica utilità non vengano utilizzate, i comuni possono esercitare il diritto alla prelazione entro 180 giorni dal momento in cui l’ente espropriante o il proprietario notificano al comune l’accordo relativo alla retrocessione indicante l’area ed il corrispettivo.

31. La retrocessione parziale.

L’art. 47, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, distingue l'ipotesi di retrocessione parziale dalla restituzione totale del bene espropriato nel caso di mancato utilizzo dell'area legittimamente espropriata.
Il diritto alla retrocessione sorge in capo all'espropriato solo nel caso in cui l'amministrazione espropriante dichiari che i beni non servono più per l'esecuzione dell'opera pubblica.
A tal fine evidentemente deve essere stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità.
L’espropriato ravvisando la mancata utilizzazione di tutto l’immobile espropriato può richiedere la restituzione parziale.
La retrocessione parziale ha luogo se, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, uno o più  fondi  espropriati non  abbiano  ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione.
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 04 luglio 2007, n. 478, in Foro amm. TAR, 2007, 7-8, 2540.

A tal punto il soggetto beneficiario della espropriazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa la proprietario ed al comune nel cui territorio si trova il bene indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera e che possono essere ritrasferiti ed indica il relativo corrispettivo.
Per potere procedere alla retrocessione l’amministrazione deve avere dichiarato che il fondo o i fondi non utilizzati non servono più alla realizzazione dell'opera.
Solo la dichiarazione di inservibilità determina la trasformazione o dell’interesse legittimo del proprietario espropriato, interesse il quale non assurge ancora al rango di diritto di proprietà, assumendo invece consistenza di diritto potestativo. R. CARANTA, Questioni in materia di retrocessione dei beni espropriati, in Giust. Civ., 1998, 978.
Il diniego alla richiesta o la mancanza di tale dichiarazione ed il  comporta un a lesione ad un interesse legittimo del richiedente che può essere tutelabile presso la giustizia amministrativa in relazione al difetto di motivazione o sulla logicità del provvedimento di diniego.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 maggio 2007, n. 4045, in Foro amm. TAR, 2007, 5, 1683.
Il diritto soggettivo nella retrocessione parziale, azionabile davanti al giudice ordinario, sorge solo se ed in quanto l'amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servano all'opera pubblica. Cass. civ., sez. un., 08 marzo 2006, n. 4894, in Foro amm. CDS, 2006, 6 1728


L'effetto ex nunc del ritrasferimento del bene è riconducibile alla sentenza definitiva che, nel difetto dell'accordo delle parti, determini il prezzo della  retrocessione,  poiché  solo con questa pronuncia - di natura costitutiva - viene meno il titolo legittimante la proprietà e il possesso nei confronti dell'espropriante.  
La sentenza che relativa alla domanda di determinazione del prezzo del bene, contestualmente, può constatare l'impossibilità della concreta attuazione del diritto  alla  retrocessione.
E’ stato, logicamente, affermato che l'istituto della retrocessione parziale  o dei relitti disciplinato negli artt. 60, 63, L. n. 2359, 1865 non trova applicazione nell'ipotesi in cui sull'area  espropriata  sia  stata realizzata l'opera pubblica per la quale era stato pronunziato il provvedimento ablatorio, anche se dopo la sua ultimazione l'opera abbia poi perso siffatta utilizzazione. Cass. civ., Sez. U., 13.11.1997, n. 11215, in Giust. Civ., 1998, 969.




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