domenica 12 febbraio 2017

L’acquisizione di bene occupato senza titolo.

32. L’acquisizione di bene occupato senza titolo.

Il principio di legalità trova consacrazione nell’art. 43, D.P.R. 327/2001.
L’articolo abroga espressamente l’occupazione appropriativa o espropriazione sostanziale, vale a dire la cosiddetta accessione invertita.
Tale riforma era necessaria, in quanto l’ordinamento deve adeguarsi ai principi costituzionali e a quelli generali del diritto internazionale sulla tutela della proprietà.
Il dettato legislativo ribalta lo schema dell’occupazione appropriativa: non è più il privato che deve attivarsi per chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno per illegittima occupazione, con il rischio di vedersi dichiarare prescritta l’azione, se non esercitata nel termine quinquennale, ma è l’amministrazione che deve procedere ad acquisire i beni utilizzati senza titolo o attraverso il procedimento di esproprio o attraverso l’atto di acquisizione.
La norma prevede una particolare disciplina sostanziale e processuale per il caso che il proprietario chieda la tutela del diritto di proprietà con un’azione petitoria e d’urgenza.
L’operato dell’amministrazione può essere così valutato dal giudice amministrativo che ne decide la fondatezza.
La dottrina rileva l’illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con due principi fondamentali; vi è, in primo luogo, carenza di delega poiché manca un riferimento preciso alla possibilità di configurare l’istituto della acquisizione.
In secondo luogo la dottrina evidenzia che si attribuisce alla amministrazione la possibilità di espropriare al di fuori di ogni legittimo procedimento e di ogni disposizione di legge che ammetta la privazione della proprietà privata. G. LEONE, Osservazioni a margine del nuovo testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità, in Riv. Giur. Ed., III, 245.
Rimane da vedere se la pubblica amministrazione, abituata ad edificare opere pubbliche senza preoccuparsi di rispettare i diritti dei privati, tanto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha biasimato per questo fortemente l’Italia, si adeguerà ai comportamenti più restrittivi impostile dalla nuova riforma.
L’art. 43, 1 e 2 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dà disposizioni in merito alla possibilità di acquisire un bene immobile utilizzato in assenza di un valido ed efficace titolo abilitante ovvero qualora l’atto di esproprio sia stato annullato dal giudice amministrativo.
L’amministrazione, quindi, per potere giungere ad un provvedimento di acquisizione non deve utilizzare semplicemente il bene altrui, ma deve avere in precedenza provveduto a modificarlo, materialmente, anche se si tratta di perseguire scopi di interesse pubblico.
L’atto di acquisizione deve contenere la descrizione del procedimento o dei comportamenti materiali che hanno portato la amministrazione ad utilizzare l’area, indicando la data in cui il fatto si è verificato ed il nominativo del responsabile del procedimento.
L’atto deve riportare la misura del risarcimento, ex art. 46, 6 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e disporne il relativo pagamento che è requisito essenziale per l’emanazione dell’atto di acquisizione. F. CARINGELLA F., G. DE MARZO, R. DE NICTOLIS R., L. MARUOTTI,  L’espropriazione per pubblica utilità, 2002, 628.
Il decreto è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ed è titolo per il passaggio di proprietà dell’area.
I criteri per effettuare la determinazione del risarcimento del danno sono dettati dal legislatore che elimina le controversie, anche di natura costituzionale, recependo il criterio del valore venale del bene; qualora si tratti di terreno edificabile non si applicano le riduzioni previste dall’art. 37, 1 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La norma quantifica anche gli interessi che devono essere corrisposti dal giorno dell’avvenuta occupazione come moratori.
Essi sono compensativi del ritardo con cui è avvenuta la liquidazione del risarcimento; pertanto, non si procede a rivalutazione monetaria del bene dal momento dell’occupazione a quello del pagamento.

L’espresso rinvio all’art. 37, 7 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, comporta che, anche nel caso di acquisizione, la determinazione dell’indennizzo trova un limite nella dichiarazione effettuata dal proprietario espropriato ai fini ICI.

Nessun commento:

Posta un commento