domenica 12 febbraio 2017

. La responsabilità contabile di amministratori e funzionari.

6. La responsabilità contabile di amministratori e funzionari.

La giurisdizione sui funzionari, sugli impiegati e sugli agenti civili e militari, che nell'esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendano, è attribuita alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, art. 1, L. 14.1.1994, n. 19.
La responsabilità amministrativa è caratterizzata: da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico; da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla mancata applicazione della legge, che trova giustificazione solo nella forza maggiore, quale, ad esempio, la carenza organizzativa o l'organico insufficiente; da un danno erariale patrimoniale derivante alla amministrazione, che sia direttamente riconducibile all'evento.
Il giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento della illegittimità degli atti dell'amministrazione.
I rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio contabile sono di assoluta autonomia, in quanto non sono previste né preclusioni né precedenze.
L'accertamento della responsabilità amministrativa contabile, in questo caso, non prescinde dall'accertamento dell'illegittimità degli atti dell'amministrazione, sempre che gli stessi abbiano provocato una danno economico all’amministrazione.
La responsabilità è stata limitata alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, art. 3, L. 20.12.1996, n. 639. Deve essere  affermata  la responsabilità amministrativa del tecnico comunale che non  abbia   portato  a termine  il  procedimento  di espropriazione,  omettendo  la predisposizione degli indispensabili atti amministrativi  e  causando  in  tal modo un danno erariale conseguente al risarcimento civile dovuto ai proprietari ablati. Corte Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 16 giugno 2000, n. 79, in Riv. corte conti, 2000, f. 4, 84.
Integra un'ipotesi  di danno erariale la liquidazione dell'indennità di espropriazione per un'area acquisita da parte del comune in misura superiore  a  quella ritenuta congrua dall'ufficio tecnico erariale e disattendendo, senza  motivo, le indicazioni dell'UTE stesso relative ai criteri di calcolo. Corte Conti reg. Molise sez. giurisd., 15 ottobre 1997, n. 484, in Riv. corte conti, 1997, fasc. 6, 174.
La giurisprudenza ha ravvisato che la mancata conversione in espropriazione di un provvedimento di occupazione d'urgenza di un suolo  da parte di amministratori e funzionari comunali, con conseguente maggior erogazione di somme a titolo di svalutazione monetaria, interessi e spese legali, costituisce danno patrimoniale risarcibile. Il perfezionamento della cosiddetta occupazione acquisitiva non costituisce interruzione del nesso causale in caso di danno erariale derivante da ritardata  emissione del decreto espropriativo. Corte Conti, Puglia, sez. giurisd., 12.2.1997, n. 8, in Riv. Corte Conti, 1997, fasc. 1, 124.
Di tale illecito debbono essere chiamati a rispondere i soggetti predetti, per le omissioni di cui sono responsabili connesse alla mancata osservanza del termine quinquennale di durata dell'occupazione d'urgenza. Corte Conti, Puglia, sez. giurisd., 16.2.1994, n. 3, in Riv. Corte Conti, 1994, 136.
La dottrina ha rilevato gli scarsi effetti di tale azione che trova troppi esoneri alla responsabilità, dovuti ad una asserita complicazione del procedimento, che giustifica delle inammissibili omissioni:
In caso di soccombenza della pubblica amministrazione, la responsabilità del sindaco per il mancato perfezionamento della procedura o, in generale, dei funzionari preposti è stata talora ritenuta insussistente, per assenza di colpevolezza, in ragione della complessità e delle dimensioni dell’intervento realizzando. F. CARINGELLA G. DE MARZIO, Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa, 1997, 185.
E’ stata riconosciuta dalla giurisprudenza l’esenzione dalla responsabilità dell’incaricato per il danno provocato se questo è dovuto alla disorganizzazione degli uffici: Deve essere esclusa la responsabilità dell'assessore comunale delegato alla  materia delle espropriazioni per il danno erariale conseguente al protrarsi di occupazione di urgenza oltre i termini di legge, qualora tale situazione di illegittimità dipenda essenzialmente dall'incuria degli uffici amministrativi nel tenere aggiornate e nel segnalare le scadenze connesse all'occupazione medesima. Corte Conti, sez. II, 20.5.1993, n. 126, in Riv. Corte Conti, 1993, 105.
Del pari, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza l’esenzione dalla responsabilità del sindaco in carica per i danni verificatisi nel corso di vari avvicendamenti nella carica stessa: Posto che il periodo di occupazione d'urgenza può protrarsi sino al limite di  cinque anni, non può essere addebitata ai sindaci rimasti in  carica per tale periodo la responsabilità per i danni, emersi in sede giudiziaria civile, derivati dal mancato perfezionamento nei termini anzidetti della procedura  espropriativa, ove non si provi, attraverso l'acquisizione degli atti della procedura, una colpevole inerzia a carico dei sindaci stessi. Corte Conti Sicilia, sez. giur., 1.7.1993, n. 61, in Giur. Amm. Sic., 1993, 566.
Nel caso di delega del procedimento le ipotesi possibili sono tre: l) è responsabile il delegante; 2) è responsabile il delegato; 3) vi è la responsabilità solidale del delegante e del delegato.


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