venerdì 10 febbraio 2017

La Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica

La Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica

Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ha la funzione di esaminare i ricorsi attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio nonché sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali.
La giurisprudenza ha precisato che la domanda di risarcimento danni per ritardata consegna dell'immobile, oggetto del contratto preliminare di locazione con patto di futuro acquisto, e dunque, in definitiva, per inadempimento contrattuale, è configurabile come controversia tra socio e cooperativa relativa a rapporti sociali; pertanto detta controversia rientra nell'ambito della previsione dell'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938 ed è dunque sottoposta preliminarmente alla cognizione della speciale Commissione di Vigilanza per l'edilizia economica e popolare in sede giustiziale. La controversia - avente ad oggetto l'esclusione di un socio di cooperativa per morosità - esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta, dapprima, alla cognizione della Commissione di Vigilanza per l'edilizia economica e popolare e poi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 settembre 2006, n. 9232.
Il ricorso alla commissione centrale è qualificato dalla giurisprudenza come un'impugnativa di secondo grado diretta ad un'autorità sovraordinata, ma non in termini gerarchici.
La fattispecie si inquadra, quindi, nell'ambito dei ricorsi gerarchici impropri.
Il procedimento amministrativo che ha come atto conclusivo il provvedimento della Commissione Centrale.
Esso conclude un procedimento di tipo contenzioso, disciplinato negli artt. 21 e ss. del D.P.R. 
23.5.1964, n. 655, che ha istituito le Commissioni Regionali di Vigilanza.
La cognizione delle controversie attinenti alla prenotazione e all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di aspirante socio e quelle tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa (in quanto riguardino i rapporti sociali) spetta, in primo grado, alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e, in secondo grado alla commissione centrale di vigilanza, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato, investito di giurisdizione esclusiva di sola legittimità. Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 806.
La funzione di autotutela da ricorso è alternativa alla giurisdizione amministrativa.
I provvedimenti delle commissioni regionali di vigilanza di decisione dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 131, R.D. n. 1165 del 1938, sono, infatti, impugnabili direttamente ai tribunali amministrativi regionali, essendo libera la scelta tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale. Cons. St., sez. V, 2 agosto 2007, n. 4290
Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è ammesso soltanto ricorso alla giustizia amministrativa in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ex art. 131 del R.D. 28.4.1938, n. 1165.
La Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, inoltre, ha una funzione di controllo in quanto può decidere su abusi, irregolarità nonché sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni; infine la commissione ha una funzione consultiva in quanto deve esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro delle Infrastrutture, ex art. 131 del R.D. 28.4.1938, n. 1165.


2 commenti:

enricodesimone ha detto...

Anche x alloggi ex IACP realizzati o acquisiti da imprese con mutui agevolati 1179 parte 2"?

enricodesimone ha detto...

c.s.

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