domenica 12 febbraio 2017

La giurisdizione sui provvedimenti ablatori

1               La giurisdizione amministrativa. I provvedimenti ablatori.


La giurisdizione sui provvedimenti ablatori, quali la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio, è affidata al giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario sono affidate le controversie relative all'indennità di esproprio. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 124.
Tale impostazione è stata ribadita dall’art. 53, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e mod., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti conseguenti all’applicazione del T.U. espr.
Le disposizioni contenute nel T.U. servono a chiarire le dispute dottrinali in ordine al riparto della giurisdizione; esso trova ora fonte nella oramai dettagliata disciplina legislativa, prima della quale l’interprete poteva fornire delle indicazioni di larga massima.
Fra le controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa sono da inserire quelle relative agli atti, ai provvedimenti ed ai comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati emanati nell’ambito del procedimento ablatorio come, ad esempio, le impugnazioni relative alle dichiarazioni di pubblica utilità stabilite negli strumenti di pianificazione esecutiva o nei singoli progetti di opere pubbliche.
La Corte cost. con sentenze 204/2004, e 281/2004, ha dichiarato, fra l’altro, la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 34, 1 e 2 comma, D.L.vo. 80/1998, mod. L. 205/2000, là dove ammette la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica.
La Corte ravvisa un contrasto fra detta norma e l’art. 103, 1° co., cost.
Per la Corte detto articolo non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuire al giudice amministrativo materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi.
La dottrina ha previsto che l’ampliamento della giurisdizione amministrativa ai comportamenti potrebbe riverberarsi negativamente sull'art. 53, T.U. espr., per effetto della declaratoria di incostituzionalità parziale dello stesso art. 34 D.L.vo 80/1998. CONTI R. Corte costituzionale, riparto delle giurisdizioni e art. 34, d.lg. n. 80/98: fu vera rivoluzione?, in Urb. App., 2004, 1039.
L'art. 53, 1° co., D.P.R. n. 327 del 2001, è stato puntualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. FERRERO G. E RISSO Evoluzione giurisprudenziale in tema di occupazione illegittima o illecita. Questioni giurisdizionali, Foro Amm. Cons. St., 2006, 5, 1376.
La pronuncia riguarda l'art. 53, D.P.R. n. 327 del 2001, esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione al giudice amministrativo e, pertanto, senza che in alcun modo possa essere coinvolta la norma nella parte in cui - essendo applicabile l'art. 43, D.P.R. n. 327 del 2001 - presuppone la possibilità che sia sindacato dal giudice amministrativo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile l'immobile modificato.
In particolare, pertanto, è costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie relative all'occupazione usurpativa, ma non anche quelle nascenti da ipotesi di occupazione acquisitiva. Corte cost., 11 maggio 2006, n. 191, in Giust. Civ., 2006, 6, 1107.
L’art. 133, lett. g), D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.


2               Gli accordi delle amministrazioni pubbliche


Gli accordi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati tendenti a sostituire il procedimento ablatorio.
Il perfezionamento dell'accordo di cessione, avvenuto con la sottoscrizione da parte del ricorrente dell'opzione di cessione bonaria delle aree e la successiva approvazione della cessione con delibera comunale, sostanzialmente interrompe il procedimento espropriativo, salvo l'adozione dell'atto formale di trasferimento per la quale nessun termine è fissato normativamente. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 31 luglio 2008, n. 1468.
La giurisprudenza, conformemente, rileva che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo gli accordi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati tendenti a sostituire il procedimento ablatorio.
La controversia originata dalla pretesa del comune al rispetto dell'impegno del privato assunto mediante scritture private al trasferimento di fondi già oggetto di provvedimento di esproprio rientra nella giurisdizione amministrativa, considerato che detti accordi di cessione volontaria dei beni si configurano come accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11, l. n. 241 del 1990. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 44
L'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio non comporta la cessione volontaria del bene: il passaggio della proprietà del bene dall'espropriato all'espropriante, infatti, si verifica soltanto con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio. Di conseguenza, in mancanza di uno di questi atti, il procedimento non si conclude e viene meno l'efficacia dell'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità, non potendovi essere un'indennità di espropriazione se non c'è espropriazione. Ulteriormente, non essendosi completato l'iter espropriativo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'eventuale domanda giudiziale proposta dal privato nei confronti deII'espropriante di pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione, nonché di risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica sulla parte del fondo non espropriato.Consiglio Stato , sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4022
Devono escludersi le questioni attinenti alla determinazione del corrispettivo nel caso di cessione volontaria che rimangono nella competenza del giudice ordinario.


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