1 Le controversie afferenti la retrocessione parziale di beni.
La giurisprudenza ha ripetutamente
affermato che la retrocessione parziale si distingue dalla retrocessione
totale, non solo perchè nella prima l'opera pubblica programmata in base alla
dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l'impiego di
beni espropriati per quello scopo, sebbene parte o taluni di essi non siano
stati materialmente impegnati, ma anche perchè, rispetto ai beni non ancora
utilizzati e che l'espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può
esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli
in funzione dell'opera realizzata.
Tali beni possono essere restituiti solo
se la p.a. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione
dell'opera nel suo complesso.
Nel caso di espropriazione di più immobili
appartenenti a diversi proprietari o di più porzioni di immobili appartenenti
al medesimo titolare, ai fini della retrocessione delle aree eventualmente rimaste
inutilizzate, la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di
interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso
dei beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità, con la
conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto
riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita
anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il
diritto alla retrocessione,
direttamente tutelabile avanti al giudice ordinario, vantando il proprietario
della o delle aree non utilizzate un mero interesse legittimo all'accertamento
dell'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla
restituzione. Cass. civile , sez. un., 11 novembre
2009, n. 23823.
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