1 La giurisdizione amministrativa. I provvedimenti ablatori.
La giurisdizione
sui provvedimenti ablatori, quali la dichiarazione di pubblica utilità e il
decreto di esproprio, è affidata al giudice amministrativo, mentre al giudice
ordinario sono affidate le controversie relative all'indennità di esproprio.
TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 124.
Tale
impostazione è stata ribadita dall’art. 53, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e mod.,
che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto gli atti conseguenti all’applicazione del T.U.
espr.
Le disposizioni
contenute nel T.U. servono a chiarire le dispute dottrinali in ordine al
riparto della giurisdizione; esso trova ora fonte nella oramai dettagliata
disciplina legislativa, prima della quale l’interprete poteva fornire delle
indicazioni di larga massima.
Fra le
controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa sono da inserire
quelle relative agli atti, ai provvedimenti ed ai comportamenti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati emanati nell’ambito
del procedimento ablatorio come, ad esempio, le impugnazioni relative alle
dichiarazioni di pubblica utilità stabilite negli strumenti di pianificazione
esecutiva o nei singoli progetti di opere pubbliche.
La Corte cost.
con sentenze 204/2004, e 281/2004, ha dichiarato, fra l’altro, la parziale
illegittimità costituzionale dell’art. 34, 1 e 2 comma, D.L.vo. 80/1998, mod.
L. 205/2000, là dove ammette la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia urbanistica.
La Corte ravvisa
un contrasto fra detta norma e l’art. 103, 1° co., cost.
Per la Corte
detto articolo non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed
incondizionata discrezionalità nell'attribuire al giudice amministrativo
materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il
potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi.
La dottrina ha
previsto che l’ampliamento della giurisdizione amministrativa ai comportamenti
potrebbe riverberarsi negativamente sull'art. 53, T.U. espr., per effetto della
declaratoria di incostituzionalità parziale dello stesso art. 34 D.L.vo
80/1998. CONTI R. Corte costituzionale, riparto delle giurisdizioni e
art. 34, d.lg. n. 80/98: fu vera rivoluzione?, in Urb. App., 2004,
1039.
L'art. 53, 1°
co., D.P.R. n. 327 del 2001, è stato puntualmente dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle
pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i
comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere. FERRERO G. E RISSO Evoluzione giurisprudenziale in tema di
occupazione illegittima o illecita. Questioni giurisdizionali, Foro Amm.
Cons. St., 2006, 5, 1376.
La
pronuncia riguarda l'art. 53, D.P.R. n. 327 del 2001, esclusivamente nella sua
valenza di norma attributiva della giurisdizione al giudice amministrativo e,
pertanto, senza che in alcun modo possa essere coinvolta la norma nella parte
in cui - essendo applicabile l'art. 43, D.P.R. n. 327 del 2001 - presuppone la
possibilità che sia sindacato dal giudice amministrativo l'esercizio, da parte
della pubblica amministrazione, del potere di acquisire al suo patrimonio
indisponibile l'immobile modificato.
In particolare,
pertanto, è costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva delle controversie relative all'occupazione usurpativa, ma non anche
quelle nascenti da ipotesi di occupazione acquisitiva. Corte cost., 11 maggio
2006, n. 191,
in Giust. Civ., 2006, 6, 1107.
L’art.
133, lett. g), D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli
accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di
un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del
giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
2 Gli accordi delle amministrazioni pubbliche
Gli accordi
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati tendenti a
sostituire il procedimento ablatorio.
Il
perfezionamento dell'accordo di cessione, avvenuto con la sottoscrizione
da parte del ricorrente dell'opzione di cessione bonaria
delle aree e la successiva approvazione della cessione con
delibera comunale, sostanzialmente interrompe il procedimento espropriativo,
salvo l'adozione dell'atto formale di trasferimento per la quale nessun termine
è fissato normativamente. T.A.R.
Sicilia Catania, sez. II, 31 luglio 2008, n. 1468.
La giurisprudenza,
conformemente, rileva che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo gli accordi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad
esse equiparati tendenti a sostituire il procedimento ablatorio.
La
controversia originata dalla pretesa del comune al rispetto dell'impegno del
privato assunto mediante scritture private al trasferimento di fondi già oggetto
di provvedimento di esproprio rientra nella giurisdizione
amministrativa, considerato che detti accordi di cessione
volontaria dei beni si configurano come accordi
sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11, l. n. 241 del 1990. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 44
L'accordo
amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio non comporta la cessione
volontaria del bene: il passaggio della proprietà del bene dall'espropriato
all'espropriante, infatti, si verifica soltanto con il negozio di cessione o
con il decreto di esproprio. Di conseguenza, in mancanza di uno di questi atti,
il procedimento non si conclude e viene meno l'efficacia dell'accordo
amichevole sull'ammontare dell'indennità, non potendovi essere un'indennità di
espropriazione se non c'è espropriazione. Ulteriormente, non essendosi
completato l'iter espropriativo, appartiene alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo l'eventuale domanda giudiziale proposta
dal privato nei confronti deII'espropriante di pagamento delle indennità di
esproprio e di occupazione, nonché di risarcimento dei danni derivanti dalla
realizzazione dell'opera pubblica sulla parte del fondo non espropriato.Consiglio Stato , sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4022
Devono
escludersi le questioni attinenti alla determinazione del corrispettivo nel
caso di cessione volontaria che rimangono nella competenza del giudice
ordinario.
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