domenica 12 febbraio 2017

Le aree del piano per l'edilizia economica e popolare

1               Le aree del piano per l'edilizia economica e popolare.


Con riguardo ad espropriazioni disposte per l'attuazione di un piano per l'edilizia economica e popolare non sussiste il problema della natura edificabile dell'area nell'ipotesi in cui l'inclusione di un'area nel piano di zona sia conseguenziale, perché meramente attuativa, di una previsione di p.r.g.
In tal caso non si avranno modifiche nella destinazione urbanistica dell'area, né, di conseguenza, sulla sua valutazione ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione, non essendovi variazione sotto il profilo urbanistico, dato il carattere di edificabilità attribuito all'area già anteriormente alla pianificazione dell'intervento di edilizia sociale.
La giurisprudenza ha risolto invece il problema della natura edificabile dell'area nel caso in cui precedentemente all’approvazione del piano di zona il terreno abbia avuto destinazione non residenziale.
La giurisprudenza ha stabilito che nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi - o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acquisitiva - l'indicazione, contenuta nel p.e.e.p., di un terreno con riferimento alla sua destinazione all'edilizia economica e popolare è, di per sé, elemento giustificativo del carattere edificatorio ex lege del bene, sia pur nei limiti consentiti dal p.e.e.p. stesso.
Non è, quindi, sufficiente fare riferimento al p.r.g. nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel p.e.e.p., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche. Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2007, n. 12771
L'indennità di espropriazione dovuta - in base al criterio di cui all'art. 5 bis, l. 8 agosto 1992, n. 359 - con riferimento ad un terreno la cui edificabilità legale risulti dal piano di zona che abbia per esso previsto la destinazione ad edilizia economica e popolare, il valore venale del bene, secondo il criterio analitico deduttivo, deve essere determinato tenendo conto dell'indice di edificabilità previsto dal suddetto piano o, comunque, ad esso applicabile.
Allo stesso criterio deve aversi riguardo per il computo degli oneri di urbanizzazione e per la valutazione dei tempi di realizzazione, da calcolarsi sulla base delle realizzazioni imposte dall'attuazione del piano, mentre del tutto illegittimo risulta il riferimento alla media di due diversi indici di edificabilità stabiliti per aree limitrofe.



Nessun commento:

Posta un commento