1 Le aree del piano per l'edilizia economica e popolare.
Con riguardo ad
espropriazioni disposte per l'attuazione di un piano per l'edilizia economica e
popolare non sussiste il problema della natura edificabile dell'area
nell'ipotesi in cui l'inclusione di un'area nel piano di zona sia
conseguenziale, perché meramente attuativa, di una previsione di p.r.g.
In tal caso non
si avranno modifiche nella destinazione urbanistica dell'area, né, di
conseguenza, sulla sua valutazione ai fini del calcolo dell'indennità di
espropriazione, non essendovi variazione sotto il profilo urbanistico, dato il
carattere di edificabilità attribuito all'area già anteriormente alla
pianificazione dell'intervento di edilizia sociale.
La
giurisprudenza ha risolto invece il problema della natura edificabile dell'area
nel caso in cui precedentemente all’approvazione del piano di zona il terreno
abbia avuto destinazione non residenziale.
La
giurisprudenza ha stabilito che nella valutazione della natura edificabile del
terreno secondo diritto, ai fini espropriativi - o ai fini risarcitori in una
fattispecie di accessione acquisitiva - l'indicazione, contenuta nel p.e.e.p.,
di un terreno con riferimento alla sua destinazione all'edilizia economica e
popolare è, di per sé, elemento giustificativo del carattere edificatorio ex
lege del bene, sia pur nei limiti consentiti dal p.e.e.p. stesso.
Non è, quindi,
sufficiente fare riferimento al p.r.g. nella sua originaria formulazione (nel
quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma
occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto
nel p.e.e.p., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante,
ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le
caratteristiche. Cass. civ.,
sez. I, 31 maggio 2007, n. 12771
L'indennità di
espropriazione dovuta - in base al criterio di cui all'art. 5 bis, l. 8 agosto
1992, n. 359 - con riferimento ad un terreno la cui edificabilità legale
risulti dal piano di zona che abbia per esso previsto la destinazione ad
edilizia economica e popolare, il valore venale del bene, secondo il criterio
analitico deduttivo, deve essere determinato tenendo conto dell'indice di edificabilità
previsto dal suddetto piano o, comunque, ad esso applicabile.
Allo
stesso criterio deve aversi riguardo per il computo degli oneri di
urbanizzazione e per la valutazione dei tempi di realizzazione, da calcolarsi
sulla base delle realizzazioni imposte dall'attuazione del piano, mentre del
tutto illegittimo risulta il riferimento alla media di due diversi indici di
edificabilità stabiliti per aree limitrofe.
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