1 Il calcolo dell’indennità per area non edificabile.
Sono considerate
come aree non edificabili quelle colpite da vincolo di inedificabilità
assoluta, oltre che le aree agricole, quelle, ad esempio, destinate a verde nel
piano regolatore generale anche qualora ad esse sia attribuito un modesto
indice di fabbricazione per la realizzazione di strutture di servizio al verde,
che sia espropriata per la realizzazione di un parco comunale, con progetto
approvato, costituente vincolo preordinato all'esproprio. Cass. civ.,
sez. I, 06 settembre 2006, n. 19132, in Riv. giur. Ed.,
2007, 2, 562.
In tema di
determinazione della indennità di esproprio, i terreni non legalmente
edificabili, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella
agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli adottati
per i terreni agricoli, non potendosi più sostenere, a seguito dell'intervento
della Corte costituzionale con la sentenza n. 261 del 1997, la esistenza di un tertium
genus, oltre quelli delle aree edificabili e delle aree agricole.
Né assume, di
per sé, alcun rilievo, in contrario, la circostanza che i terreni in questione,
originariamente compresi, in base agli strumenti urbanistici, nella Zona E
(agricola), abbiano successivamente ottenuto, in sede di variante al P.R.G.,
l'attribuzione della destinazione urbanistica Fb (attrezzature di interesse
comprensoriale), ove tali attrezzature non siano idonee a far sorgere
possibilità legali di edificazione, in assenza, tra l'altro, di un piano
comunale particolareggiato. Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1684, in Giust.
civ. Mass. 2000, 342.
Qualora l'area
espropriata non sia integralmente compresa nella zona omogenea di espansione
urbana, rientrando parzialmente nella contigua zona a destinazione agricola;
non può riconoscersi, valorizzando la situazione di fatto, anche per
quest'ultima porzione il carattere decisamente edificatorio.
La
giurisprudenza afferma che la zonizzazione degli strumenti urbanistici conforma
il diritto di proprietà delle aree comprese nelle differenziate zone omogenee,
anche in funzione della suscettività edificatoria dei suoli; sicché, ai fini
della determinazione dell'indennità di espropriazione, non può essere
riconosciuta l'edificabilità di un'area (valutata in rapporto a speciali
condizioni di fatto) in contrasto con la disciplina urbanistica che neghi una
tale utilizzazione del suolo, soccorrendo il criterio dell'edificabilità di
fatto soltanto in difetto della disciplina legale, in assenza cioè di un
vigente piano regolatore generale. Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7874,
in Giust. Civ., 2000, 1258.
L’art. 40,
D.P.R. 8.6.2001, n. 327, prevede che l’area non edificabile sia indennizzata
con una somma pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticato.
In tal caso si
deve tenere conto del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati
per l’esercizio dell’azienda agricola.
L’indennità è
definita dalla commissione regionale competente per la relativa provincia, ex
art. 41, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Al proprietario
coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale spetta una ulteriore
indennità aggiuntiva determinata nella stessa maniera della precedente.
Spetta una
analoga indennità aggiuntiva, ex art. 42, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, al
fittavolo o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa
sia costretto ad abbandonare l’area coltivata almeno un anno prima della
dichiarazione di pubblica utilità.
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