domenica 12 febbraio 2017

Le controversie afferenti la retrocessione parziale di beni.

1               Le controversie afferenti la retrocessione parziale di beni.


La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la retrocessione parziale si distingue dalla retrocessione totale, non solo perchè nella prima l'opera pubblica programmata in base alla dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l'impiego di beni espropriati per quello scopo, sebbene parte o taluni di essi non siano stati materialmente impegnati, ma anche perchè, rispetto ai beni non ancora utilizzati e che l'espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell'opera realizzata.
Tali beni possono essere restituiti solo se la p.a. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso.
Nel caso di espropriazione di più immobili appartenenti a diversi proprietari o di più porzioni di immobili appartenenti al medesimo titolare, ai fini della retrocessione delle aree eventualmente rimaste inutilizzate, la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso dei beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile avanti al giudice ordinario, vantando il proprietario della o delle aree non utilizzate un mero interesse legittimo all'accertamento dell'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione. Cass. civile , sez. un., 11 novembre 2009, n. 23823.





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