1 Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno vanno ascritte al g.a.
Il
giudice amministrativo, investito della giurisdizione esclusiva sulla
controversia in materia di espropriazione può, ex art. 7, comma 5, D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., conoscere, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie
nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
Nel caso vi sia
stato l'annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno
con essi il fondamento all'esercizio del potere, ragioni di economia
processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo,
inducono alla concentrazione davanti a un unico giudice delle pronunce sui
diritti consequenziali all'annullamento.
Dopo
l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e degli altri
provvedimenti preordinati all'esproprio caso per caso, vengono meno i titoli
autoritativi che erano alla base delle condotte materiali con le quali si è
data esecuzione alla dichiarazione di pubblica utilità, mentre rimangono invece
integri, nella realtà effettuale, i comportamenti materiali dell'amministrazione
che, proprio perché non più sorretti da atti autoritativi, vanno ricondotti
sotto il regime dell'illecito aquiliano. Cons. Stato , sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 801.
E’ stata
riconosciuta la pretesa risarcitoria dell’espropriato fondata sul persistente
rifiuto della amministrazione espropriante di provvedere alla determinazione
della indennità d’esproprio per il calcolo del residuo corrispettivo della
cessione volontaria.
E’ stata
affermata la giurisdizione amministrativa anche in una controversia relativa ad
una azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in essere in base a
dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice
amministrativo. Cass. Civ., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3724.
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