giovedì 23 marzo 2017

Il terrapieno e muro di contenimento.


Il terrapieno e muro di contenimento.


La giurisprudenza ha definito le caratteristiche strutturali e funzionali che deve possedere un muro per essere considerato muro di cinta, visto che l’art. 878 c.c. dispone che tale tipo di muro non deve essere considerato ai fini del computo delle distanze.
Le caratteristiche previste sono:
a)  altezza non superiore ai tre metri;
b)  isolamento delle due facce;
c)  destinazione a recingere il fondo.
Nel caso non possieda tali caratteristiche il muro viene considerato  come costruzione e, come tale, il proprietario nell’edificarlo ha l’obbligo di rispettare la distanza legale dagli altri fabbricati.  
Se il suddetto limite di altezza viene osservato, ai sensi dell’art. 878 cc., non è più operativo l’art. 873 c.c.
In tal caso viene considerato come muro di cinta anche un basso zoccolo in muratura recante infissa una rete metallica.
Il muro di contenimento relativo ad una scarpata o ad un terrapieno, secondo una recente interpretazione giurisprudenziale, non costituisce costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., limitatamente a quella parte che svolge tale funzione. La parte del muro avente lo scopo di impedire lo smottamento del terreno o lo svicolamento, fino al livello del fondo soprastante, qualunque ne sia l’altezza, viene quindi distinta da quella che non ha tale funzione e che s’innalza oltre tale piano. Questa seconda parte ha una sua propria rilevanza e può essere considerata muro di cinta solamente se ne ha le caratteristiche, altrimenti deve essere considerata costruzione (Galletto 1990, 465).

In caso di fondi a dislivello non può considerarsi "costruzione", ai fini e  per gli effetti dell'art. 873 c.c., il muro di contenimento realizzato per evitare smottamento o frane. Nel caso invece di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono, invece, considerarsi costruzioni in senso tecnico - giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi
(Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1997, n. 4541, GBLT, 1997, 4284. Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1997, n. 4511, GCM, 1997, 806).

I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a m. 3, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei  quali  adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e di contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come  isolata e l'altezza può anche superare i m. 3, se tale è l'altezza del terrapieno  o della scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e di contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di  origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla  funzione  di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo
(Cass. civ., sez. II, 11 luglio 1995, n. 7594, in GCM, 1995, 1356).







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