Le
sopraelevazioni.
Le sopraelevazioni di immobili devono essere considerate
costruzioni e, di conseguenza, deve essere loro applicato il regime delle
distanze, ai sensi dell’ex art. 873 c.c.
Nel caso di una costruzione edificata a
distanza inferiore a quella legale, vale il diritto a sopraelevare senza
osservare le distanze legali?
Secondo la giurisprudenza, dato che la
sopraelevazione di un fabbricato preesistente è, in effetti, una nuova
costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., tale ipotesi non è ammissibile
(Galletto 1990, 467).
Per lo stesso motivo, se viene
prescritto il rispetto di una distanza diversa rispetto a quella vigente quando
fu eretto l’edificio, la sopraelevazione deve essere adeguata a questa nuova
disposizione.
Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della
volumetria di un fabbricato, derivante
sia dall'aumento della sagoma di ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione,
ancorché di dimensioni ridotte, e, in ambo i casi, la normativa da rispettare,
ai fini delle distanze, è quella vigente al momento della modifica suddetta,
anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la
prevenzione, essendo ugualmente obbligati preveniente e prevenuto
(Cass.
civ., sez. II, 5 luglio 2000, n. 8954, GCM,
2000, 1492).
La
sopraelevazione anche se di ridotte dimensioni comporta sempre un aumento della
volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti
gli effetti e quindi anche per la disciplina delle distanze come nuova
costruzione
(Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2000, n. 6809, GCM, 2000, 1102).
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