Il terrapieno e
muro di contenimento.
La giurisprudenza ha definito le
caratteristiche strutturali e funzionali che deve possedere un muro per essere
considerato muro di cinta, visto che l’art. 878 c.c. dispone che tale tipo di
muro non deve essere considerato ai fini del computo delle distanze.
Le caratteristiche previste sono:
a) altezza
non superiore ai tre metri;
b) isolamento
delle due facce;
c) destinazione
a recingere il fondo.
Nel caso non possieda tali
caratteristiche il muro viene considerato
come costruzione e, come tale, il proprietario nell’edificarlo ha
l’obbligo di rispettare la distanza legale dagli altri fabbricati.
Se il suddetto limite di altezza viene
osservato, ai sensi dell’art. 878 cc., non è più operativo l’art. 873 c.c.
In tal caso viene considerato come muro
di cinta anche un basso zoccolo in muratura recante infissa una rete metallica.
Il muro di contenimento relativo ad una
scarpata o ad un terrapieno, secondo una recente interpretazione
giurisprudenziale, non costituisce costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c.,
limitatamente a quella parte che svolge tale funzione. La parte del muro avente
lo scopo di impedire lo smottamento del terreno o lo svicolamento, fino al
livello del fondo soprastante, qualunque ne sia l’altezza, viene quindi
distinta da quella che non ha tale funzione e che s’innalza oltre tale piano.
Questa seconda parte ha una sua propria rilevanza e può essere considerata muro
di cinta solamente se ne ha le caratteristiche, altrimenti deve essere
considerata costruzione (Galletto 1990, 465).
In
caso di fondi a dislivello non può considerarsi "costruzione", ai
fini e per gli effetti dell'art. 873
c.c., il muro di contenimento realizzato per evitare smottamento o frane. Nel
caso invece di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono, invece,
considerarsi costruzioni in senso tecnico - giuridico il terrapieno ed il
relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato
quello già esistente per la natura dei luoghi
(Cass.
civ., sez. II, 21 maggio 1997, n. 4541, GBLT,
1997, 4284. Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1997, n. 4511, GCM, 1997, 806).
I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma
dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono
costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a m. 3, la sua
destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura
della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali
adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e di contenimento
del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i m.
3, se tale è l'altezza del terrapieno o
della scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini
dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello
naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno
e di contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato
costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e
definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato
dall'opera dell'uomo
(Cass.
civ., sez. II, 11 luglio 1995, n. 7594, in GCM,
1995, 1356).
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