Gli sporti.
Nel caso si debbano valutare elementi accessori come gli
sporti, l’indagine sull’esistenza e sul tipo delle intercapedini che si siano
eventualmente formate diventa un elemento fondamentale, al contrario
dell’ipotesi in cui si debba valutare la dannosità dell’intercapedine riguardo
agli edifici, che, invece, si tende a
precludere al giudice.
Spetta al giudice di merito esaminare
concretamente se sussista tale pericolosità e, pertanto, per giustificare
l’adozione di un criterio funzionale, è opportuno far riferimento alla ratio della norma.
Di conseguenza, gli sporti devono
essere considerati costruzioni qualora formino, per la loro struttura e
collocazione, intercapedini dannose o pericolose.
La giurisprudenza distingue lo sporto
vero e proprio, che è un motivo architettonico puramente ornamentale, dagli
elementi che comportano l’ampliamento del fabbricato in superficie o in volume
definiti come corpo unico di fabbricato o aggetto:
Nel
calcolo delle distanze fra le costruzioni devono trascurarsi soltanto quegli
sporti che non
siano idonei a determinare intercapedini dannose o
pericolose, consistendo in sporgenze
di limitata entità, con funzione meramente decorativa, mentre vengono in
considerazione le sporgenze costituenti, per i
loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti,
implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come,
appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di
apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza
(Cass.
civ., sez. II, 2 ottobre 2000, n. 13001, GCM,
2000, 2072).
La
distanza tra costruzioni su fondi finitimi va calcolata tenendo conto di qualsiasi elemento che sporga da una di
esse, non assumendo rilevanza, ai fini
dell'interesse tutelato dalla
norma - nel suo triplice aspetto della tutela della
sicurezza, della salubrità e dell'igiene - che lo sporto sia inadatto
all'incremento volumetrico o superficiario
della costruzione o che aggetti
solo per una parte della facciata; restano esclusi soltanto gli sporti
ornamentali, se inidonei a determinare intercapedini dannose o pericolose
(Cons.
Stato sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1467, CI,
1999, 290).
Lo sporto considerato come motivo
architettonico puramente ornamentale non ha alcuna rilevanza la fine della
misurazione delle distanze richieste dalla disciplina civilistica o di piano.
Ai
fini dell'applicabilità o meno della disciplina della distanza tra costruzioni, di cui all’art. 873 c.c., gli
sporti, aventi scopo meramente ornamentale, vanno tenuti distinti dalle
sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti ed
implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume; deve
qualificarsi aggetto e, come tale va
computata agli indicati fini, una
balconata formata da una falda di cemento armato su appositi pilastri e
mensole, di apprezzabile ampiezza e sviluppata lungo tutto il perimetro del
fabbricato
(Cass. civ., sez. II, 27 maggio 1981,
n. 3481, GCM, 1981).
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