Il nuovo
tributo IMU, Imposta Municipale Unica,
che amplifica la base imponibile e le aliquote dell’ICI, Imposta Comunale degli
Immobili, ripropone vecchie tematiche sulla costituzionalità dell’imposta.
La giurisprudenza in
tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), ai sensi dell'art. 1, comma
2, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, ha affermato che il presupposto dell'imposta
è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli "a
qualsiasi uso destinati", mentre per l'art. 5, comma 1, del medesimo
decreto, base imponibile è il valore venale degli immobili, il quale si
determina, per i fabbricati iscritti in catasto, con riguardo alla rendita
catastale: ne discende che restano irrilevanti la capacità del bene di produrre
reddito, nonché il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il
momento impositivo con la giuridica esistenza dell'immobile, qualificata dalla
idoneità del bene ad essere iscritto in catasto. Cassazione civile, sez. trib.,
18/06/2010, n. 14820
La nuova IMU
ripropone la questione se la stessa imposta non contrasti con i principi
fissati dall’art. 53 cost C. Sforza Fogliani, Nuovo catasto patrimoniale permanente, in Nuova Rass., 2012, ,295.. .
La norma afferma che tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Si può considerare espressione di capacità contributiva il possesso di
un bene immobile nel caso in cui questo non produce reddito.
La Corte ha precisato per la nozione di reddito occorre far riferimento
a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, è dal legislatore qualificato tale Corte
cost. 109 del 2002.
In questo caso il reddito tassabile non esiste poiché soprattutto nella
prima casa e nella casa tenuta a disposizione l’indice della capacita
contributiva è il precedente reddito che ha consentito l’acquisto degli
immobili.
L’ipotesi dell’aumento del catasto ed i costi che gli immobili
comportano, manutenzione, spese condominiali, certificazione degli impiantì ed
energetiche stanno creando un numero sempre più numeroso di ex proprietari di prima
casa costretti a vendere e a chiedere immobili in affitto agli enti
pubblici a prezzo calmierato.
In tal senso la perdita della capacità contributiva comporta ma
necessità di vendere.
Ma ciò è in linea con le norme che tutelano la proprietà come forma di
libertà economica e indipendenza sociale dell’individuo?
Il nuovo parametro è quello dell’art. 43 cost. e l’art. 1 all.1 della
CEDU che tutelano e garantiscono la proprietà dei singoli e non solo quella dei
grandi potentati economici.
* *
L'imposta non è detraibile dal reddito quindi sull'importo pagatto per l'IMU è soggetto all'imposta sulel persone fisiche.
Complimenti è un' interpretazione che serve a fare pagare ai contribuenti due imposte per lo stesso reddito
* *
Le fondazioni bancarie siano state esentate dal pagare l'Imu, perché riconosciute come associazioni no-profit.
Come può considerarsi no profit un ente che ha capitali investiti in Titoli di Stato o aziende secondarie, con l'unico scopo di trarne del reddito?
Se l’ente fa della beneficenza la detrae dalla denuncia IRPEG come tutti i mortali.
Non occorre ricordare che l’imu come l’ici per i comuni mortali non è detraibile dalle tasse.
Su l’imu, come per l’ici, si pagano le imposte sul reddito secondo lo schema che chi dichiara è colpito dal fisco sempre due volte.
La norma è chiaramente incostituzionale poiché contraria al principio che le imposte si pagano secondo la capacità contributiva e secondo il principio di uguaglianza.
Le leggi tributarie devono colpire fatti che siano espressivi di capacità contributiva secondo il principio della progressività, ex art. 53 cost.
Per il principio di uguaglianza, ex art. 3 , tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: ma è proprio così?
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L'imposta non è detraibile dal reddito quindi sull'importo pagatto per l'IMU è soggetto all'imposta sulel persone fisiche.
Complimenti è un' interpretazione che serve a fare pagare ai contribuenti due imposte per lo stesso reddito
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Le fondazioni bancarie siano state esentate dal pagare l'Imu, perché riconosciute come associazioni no-profit.
Come può considerarsi no profit un ente che ha capitali investiti in Titoli di Stato o aziende secondarie, con l'unico scopo di trarne del reddito?
Se l’ente fa della beneficenza la detrae dalla denuncia IRPEG come tutti i mortali.
Non occorre ricordare che l’imu come l’ici per i comuni mortali non è detraibile dalle tasse.
Su l’imu, come per l’ici, si pagano le imposte sul reddito secondo lo schema che chi dichiara è colpito dal fisco sempre due volte.
La norma è chiaramente incostituzionale poiché contraria al principio che le imposte si pagano secondo la capacità contributiva e secondo il principio di uguaglianza.
Le leggi tributarie devono colpire fatti che siano espressivi di capacità contributiva secondo il principio della progressività, ex art. 53 cost.
Per il principio di uguaglianza, ex art. 3 , tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: ma è proprio così?
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