44 CAPITOLO
LE
IMPUGNAZIONI
1 I mezzi di impugnazione .
I mezzi di
impugnazione delle sentenze di primo grado sono l'appello, la revocazione,
l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione, ex art. 91,
D.L.vo cod. proc. amm. CENTOFANTI
N., CENTOFANTI P. e FAVAGROSSA M. , Formulario del diritto amministrativo 2012
Le impugnazioni in appello si propongono con ricorso e
devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla notificazione della sentenza, ex art. 92, D.L.vo cod. proc. amm.
L'impugnazione deve essere notificata nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della
sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza, ex art. 93, D.L.vo cod. proc. amm.
In mancanza di
notifica trova applicazione la norma dell'art.327 del cpc.,in quanto è
compatibile con il processo amministrativo, che fissa il termine di un anno
dalla data di deposito della decisione.
Il ricorso va
notificato a tutte le parti del precedente giudizio anche se non costituite.
Non vi è
sanzione di inammissibilità potendo il giudice disporre l'integrazione del
contraddittorio, purchè l'errore sia ritenuto scusabile.
La notifica alle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici patrocinati dall'avvocatura
dello Stato va effettuata presso l'avvocatura generale, ai sensi dell'art. 1 L.
260/1958 e dell'art. 10 della L. 103/1979.
Nei giudizi di appello, di revocazione e di
opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del
giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova
delle eseguite notificazioni, ex art.
94, D.L.vo cod. proc. amm.
L’ooriginale del
ricorso con la prova della eseguita notificazione,con l'atto di notificazione
della decisione amministrativa,e con i documenti sui quali il ricorso si fonda
, deve essere depositato nella segreteria del Consiglio di Stato entro trenta
giorni successivi alla data di notifica dello stesso ricorso.
La giurisprudenza ha precisato che l'originale del ricorso
con la prova delle eseguite notificazioni deve essere depositato nella
segreteria del giudice amministrativo a pena di decadenza entro i 30
giorni successivi alla notificazione, atteso che il mancato rispetto del suddetto termine
perentorio incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale
governato da norme espressive di principi di ordine pubblico processuale e
sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti. Cons. St. , sez. V, 14 maggio 2009, n. 2967
Il mancato deposito in giudizio a cura dell'appellante
o delle altre parti dell'atto di appello, con conseguente omesso suo
inserimento nel fascicolo d'ufficio, comporta l'obbligo per il giudice di
dichiarare l'improcedibilità dell'appello, senza dover e poter fissare con
decisione interlocutoria un termine entro il quale l'incombente possa essere
eseguito dall'appellante o dalla parte più diligente, salvo il caso di impossibilità obiettiva del
deposito, ciò in quanto il mancato deposito della decisione appellata non
consente di verificarne la data di pubblicazione e dell'eventuale notifica e,
quindi, il rispetto dei termini per l'impugnazione, né di conoscerne le motivazioni
per poter attribuire contenuto, prima ancora che eventuale fondatezza, alle
doglianze formulate dall'appellante. Consiglio Stato , sez. V, 17 settembre 2008, n.
4427.
L’art.
95 , D.L.vo cod. proc. amm., precisa che l'impugnazione deve essere
notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri
casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini dilòegge almeno una delle parti interessate a contraddire.
Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.
L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini dilòegge almeno una delle parti interessate a contraddire.
Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.
L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
2 L’impugnazione incidentale.
L’art.
96, D.L.vo cod. proc. amm., disciplina le impugnazioni incidentali, ai
sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
L'impugnazione
incidentale può essere rivolta contro
qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della
sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei
suoi confronti di altra impugnazione.
Con l'impugnazione incidentale possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza .
Con l'impugnazione incidentale possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza .
E’ palese che il
nuovo codice non ha recepito i rigori del principio che afferma la
concentrazione delle impugnazioni . E’ possibile la proposizione separata di
appelli avverso capi autonomi della sentenza da parte dei soggetti cui è stata notificata la impugnazione
principale con la sola conseguenza della riunione ope iudici degli appelli medesimi.
La
giurisprudenza distingue l’appello incidentale proprio da quello improprio.
L’appello incidentale proprio è quello sorretto da un interesse collegato da un
nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all'appello principale.
Il regime
processuale dell'appello incidentale impone la notificazione entro il termine
di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell'appello
principale è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale proprio.
La decorrenza
del termine perentorio per proporre il ricorso incidentale è strettamente
ancorata al momento in cui scade il termine assegnato dalla legge al ricorrente
principale per il deposito del suo gravame, a nulla rilevando il fatto che il
controinteressato sia venuto a conoscenza solo nel corso del giudizio delle
circostanze che lo indurrebbero a svolgere le proprie difese incidentali.
L'appello
incidentale improprio è quello con il quale la parte fa valere un autonomo
interesse a presentare gravame avverso la sentenza e pone una domanda che
avrebbe potuto utilmente proporre anche mediante l'appello principale.
L’appello
incidentale improprio che, ancorché qualificato incidentale, sia diretto contro
un capo autonomo della sentenza già appellata, ovvero a far valere un interesse
autonomo mentre devono essere osservati gli ordinari termini vale a dire
sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado.
Nel caso in cui
contro la stessa sentenza del giudice di primo grado siano proposti nello
stesso processo un appello principale ed uno incidentale non di contro
impugnazione, ma tendente a far valere un interesse autonomo, l'appello
incidentale è soggetto ai termini ordinari per l'impugnazione previsti
dall’art. 28, L. T.A.R., e dall’art. 327, c.p.c. Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2005, n. 3250.
L’art.
96, D.L.vo cod. proc. amm., afferma che se l'impugnazione principale è
dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
L'impugnazione
incidentale deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data
in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione
principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione,
entro dieci giorni.
3 Il ricorso in appello
Le sentenze dei
TAR sono impugnabili con ricorso in appello al Consiglio di Stato o al Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ai sensi dell’art. 100 , D.L.vo cod. proc. amm,. riprendendo la formulazione
precedente .
Sono legittimati
a proporre l'appello quei soggetti fra i quali si e' instaurato il rapporto
processuale di primo grado e sono rimasti soccombenti, ma non solo .
Sono legittimati a proporre appello anche il
controinteressato e l'amministrazione non costituitasi nel caso di annullamento
del provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha precisato ceh la sentenza di
primo grado, poi impugnata, che sia stata pronunciata in assenza di alcuni dei
legittimi e necessari contraddittori, deve essere annullata dal giudice di
seconde cure per difetto di procedura. Cons. St. , sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3403.
L’art. 101 ,
D.L.vo cod. proc. amm. , fissa il contenuto
del ricorso in appello che deve contenere l'indicazione del ricorrente, del
difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione,
della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le
specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. Nel processo amministrativo
l'impugnazione è configurabile solo nei confronti dell'elemento costitutivo
della sentenza, dato dal dispositivo, al fine di rimuovere il pregiudizio da
esso determinato, e non anche nei confronti dell'altro elemento costitutivo
della sentenza, dato dalla motivazione, nei cui confronti può configurarsi
talvolta solo l'onere di formulare specifiche censure a dimostrazione dell'invalidità della
sentenza. Cons.
St., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4706.
Le conclusioni devono essere specifiche. La giurisprudenza ha precisato
che l'appello
al Consiglio di Stato, in quanto rimedio impugnatorio, ha ad oggetto non la
questione di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di
primo grado, con conseguente necessità che gli asseriti vizi della stessa siano
specificamente indicati mediante una puntuale contestazione delle conclusioni alle
quali è pervenuto il primo giudice e delle argomentazioni che le sorreggono. Cons. St. , sez. V, 03 febbraio 2009, n. 595
La sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio
personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della
procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo
grado. L'appello
al Consiglio di Stato, in quanto rimedio impugnatorio, ha ad oggetto non la
questione di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di
primo grado, con conseguente necessità che gli asseriti vizi della stessa siano
specificamente indicati mediante una puntuale contestazione delle conclusioni alle
quali è pervenuto il primo giudice e delle argomentazioni che le sorreggono. Cons. Stato , sez. V, 3 febbraio 2009, n. 595
La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la domanda
risarcitoria riproposta
in appello
quando la sentenza di primo grado abbia omesso di pronunciarsi su di essa, ai
sensi dell'art. 346 c.p.c., riproposto dall’art. 101, comma 2, D.L.vo cod. proc. amm., per il quale le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non
esaminate nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello,
si intendono rinunciate.
In base a tale norma, applicabile anche nel processo amministrativo d'appello, nel caso
di omessa pronuncia su una specifica ed autonoma domanda (che implica la
violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)
l'appellato - risultato vittorioso in ordine ad una domanda - non è costretto a
cominciare "ex novo" un giudizio di primo grado e non è tenuto a
proporre una formale impugnazione incidentale (mancando il presupposto della
soccombenza), ma può riproporre in grado di appello la domanda non esaminata, mediante
uno scritto difensivo che la richiami esplicitamente e superi la presunzione di
rinuncia. Tale principio si applica anche quando in sede di giustizia
amministrativa la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda di annullamento
dell'atto lesivo, senza esaminare la contestuale domanda volta ad ottenere il
conseguente risarcimento del danno, e l'appellato riproponga la domanda non
esaminata, nel corso del giudizio di appello (proposto dall'amministrazione o dal
controinteressato soccombente in primo grado). Cons. St., a. plen., 20 dicembre 2002, n. 8
L’art. 6,
comma 6, D.L.vo
104/2010, detta disposizioni particolari.
Per
gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello
statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello
statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
La giurisprudenza ha sempre riconosciuto che avverso
le sentenze emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia l'appello
deve essere proposto esclusivamente innanzi al Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana, con conseguente inammissibilità per
difetto di competenza di quello proposto al Consiglio di Stato ma, ai sensi
dell'art. 50 c.p.c., la causa prosegue davanti al giudice competente qualora
sia tempestivamente riassunta nel termine fissato dalla sentenza di
incompetenza ovvero di sei mesi dalla stessa. Consiglio Stato , sez. V, 21 luglio 2009, n.
4580.
4 Il ricorso per revocazione contro la sentenza di primo grado.
La sentenza di primo grado può essere impugnata presso
lo stesso tribunale che l'ha pronunciata con ricorso per revocazione .
Il rimedio della revocazione è esperibile per tutti i
motivi previsti dall'art. 395 e dall’art. 396 c.p.c.
La parte che la propone in omaggio al principio della
prevalenza dell’appello deve però verificare che siano scaduti i termini per
proporre l’appello , ex art. 106,
D.L.vo cod. proc. amm. e
quindi di fatto è ammessa solo nei soli casi di revocazione straordinaria, ex art. 395, n. 1), 2), 3), 6).
I casi in cui è
ammesso il ricorso per revocazione sono tassativamente stabiliti dall'art. 395
c.p.c. e riguardano le ipotesi in cui la sentenza sia effetto del dolo, inteso
come falsa rappresentazione della realtà, di una delle parti, o sia l'effetto
di prove false o che successivamente si recuperino documenti precedentemente
sottratti o sia l'effetto del dolo del giudice.
Possono
essere impugnate per revocazione le sentenze 1) se sono l'effetto del dolo di
una delle parti in danno dell'altra;
2)
se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo
la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute
o dichiarate tali prima della sentenza ;
3)
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la
parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell'avversario;
6)
se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata
in giudicato.
La legge di
riforma del processo amministrativo limita l’utilizzo della revocazione contro
le sentenze dei tribunali amministrativi regionali. La revocazione è ammessa
se i motivi non possono essere dedotti con l'appello, ex art. 106 , D.L.vo cod. proc. amm.
Per i casi di revocazione
previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura
civile, il termine per proporre la revocazione decorre dal giorno in cui è
stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il
documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo
articolo 395.
La
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.c. - ossia 4) se la sentenza è l'effetto di un
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; 5) se la
sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa
giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione - può essere
chiesta in difetto della notificazione della sentenza. Essa deve essere
notificata entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La norma non si
applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non
aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della
sua notificazione , ex art. 92,
D.L.vo cod. proc. amm.
L’art. 94, D.L.vo
cod. proc. amm., che precisa che
il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione
sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la
sentenza impugnata per revocazione.
La sentenza
emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione, ex art.
107, D.L.vo cod. proc. amm.
5 L’opposizione di terzo
A seguito della sentenza 17 maggio 1995 n. 177 la
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 36
e 28 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, rispettivamente, non
prevedevano l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione
delle sentenze del Consiglio di Stato e delle sentenze dei Tribunali
Amministrativi Regionali divenute giudicato. La legittimazione a proporre l'opposizione va
riconosciuta anche ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti, ai
controinteressati non facilmente identificabili, e, più in generale, ai terzi
titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a
quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di
opposizione. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 12 giugno
2009, n. 1091.
L’art. 108, D.L.vo
cod. proc. amm., recependo il
principio precisa che un terzo, titolare di una posizione autonoma e
incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale
amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri
soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o
interessi legittimi.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti
possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o
collusione a loro danno.
Poiché
l’opposizione di terzo si pone come strumento di impugnazione concorrenziale
con l’appello e la revocazione si pone
il problema di individuare il giudice competente.
L’art.
109 , D.L.vo cod. proc. amm., precisa che l'opposizione di terzo è
proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Se la sentenza è
passata in giudicato per il decorso del termine previsto dall’art, 327, c.p.c.,
il terzo può proporre opposizione di terzo allo stesso giudice che ha emanato
la sentenza, nei modi previsti dall’art. 404, c.p.c., producendo la sentenza impugnata.
La giurisprudenza ha precisato che l'opposizione di terzo è ammissibile non solo avverso
decisioni passate in giudicato, ma anche contro quelle soltanto esecutive, in
pendenza dei termini per l'appello, e nelle stesse forme di tale
impugnazione ordinaria, davanti al giudice di secondo grado. In tal caso il
gravame deve essere proposto nel
medesimo grado nel quale la relativa vicenda possa esplicarsi, e cioè avanti il
giudice dell'appello.
Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2009, n.
6258
L’art.
109 , comma 2, D.L.vo cod. proc. amm.,
recepisce il principio sancendo che se è proposto appello contro la sentenza
di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di opposizione di terzo
intervenendo nel giudizio di appello . Se l'opposizione di terzo è già stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se
l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio
di appello, ai sensi del periodo precedente.
Il termine per proporre opposizione di terzo decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione , ex art. 92, D.L.vo cod. proc. amm.
Il termine per proporre opposizione di terzo decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione , ex art. 92, D.L.vo cod. proc. amm.
6 I rimedi contro le sentenze del Consiglio di Stato. Il ricorso per revocazione.
L’art.
106, D.L.vo cod. proc. amm., precisa che contro le sentenze del Consiglio
di Stato è ammesso ricorso per revocazione.
La
giurisprudenza ha precisato che le pronunce assunte nel giudizio di appello
sono soggette, per il noto principio di tipicità legale dei mezzi di
impugnazione alla revocazione
nei casi e nei termini previsti dall'art. 396 c.p.c. Cons.
St. , sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4497.
Nel giudizio amministrativo d'appello, il termine per il deposito del ricorso per
revocazione va individuato in base al combinato disposto di cui all'art. 400
c.p.c. il quale fissa in via generale in trenta giorni il termine per il
deposito del ricorso
giurisdizionale amministrativo
innanzi al Consiglio di Stato. Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 6471.
L’art. 94, D.L.vo
cod. proc. amm., che precisa che
il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione.
Il ricorso va
presentato alla stessa sezione che ha pronunciato la decisione nei casi
previsti dagli artt.395 -396 c.p.c..
Sono le stesse
ipotesi esaminate trattando del ricorso per revocazione avverso la sentenza
pronunciata dal T.A.R. a cui si rimanda al numero precedente.
7 Il ricorso per Cassazione.
Il ricorso per
Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso unicamente per
motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 110, D.L.vo cod. proc. amm., Le principali fattispecie che si possono
verificare sono le seguenti .
1) il giudice di
appello ha giudicato in materia di altra giurisdizione sia essa ordinaria o
speciale, come ad esempio il Tribunale delle Acque.
2) Il giudice di
appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione in materia che si ritiene ad
esso spettante.
3) Il giudice di
appello ha giudicato sul merito del provvedimento amministrativo,avendo ,in
quella materia ,solo competenza di legittimità.
Il controllo di
legittimità riservato alla Corte di Cassazione sulle pronunce giurisdizionali
del Consiglio di Stato è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento
dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di
giustizia amministrativa, restando escluso ogni sindacato sui limiti interni a
tale giurisdizione o al modo del suo esercizio, cui si riferiscono gli errori in
judicando e in procedendo.
E’ inammissibile
il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato
che, senza negare la propria giurisdizione sull'atto generale, abbia escluso
l'interesse diretto ed attuale all'annullamento di tale atto, in difetto di un
atto amministrativo applicativo da impugnarsi, congiuntamente a quello
generale, dinanzi al giudice amministrativo. Cass. Civ., sez. un., 12 aprile
2002, n. 5283, in Giust. civ. Mass., 2002, 636.
Si applica la
disciplina fissata dal c.p.c.
Per quanto
attiene ai termini di impugnazione si applicano gli artt.325 c.p.c., che
prevede che il ricorso debba essere presentato entro sessanta giorni dalla
notifica della sentenza che si vuole impugnare, e 327 c.p.c.,che in carenza di
notifica della sentenza prevede che il ricorso debba presentarsi entro un anno
dalla pubblicazione della sentenza medesima.
In
caso di sentenza di accoglimento la Corte che accerta il difetto di
giurisdizione del Consiglio di Stato deve cassare la sentenza impugnata senza
rinvio.
Se
la Corte accerta invece che il Consiglio di Stato ha erroneamente declinato la
propria giurisdizione deve mettere una sentenza che imponga la riassunzione dinanzi al giudice
amministrativo.
Il
Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed
urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le
altre opportune misure cautelari .
8 Il giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di
ottemperanza risponde all'esigenza di garantire che l'azione amministrativa si
conformi ad una decisione vincolante del giudice amministrativo od ordinario.
Nel giudizio di
ottemperanza è ammesso l'esame nel merito.
Il giudice deve
approfondire anche i motivi di opportunità che possono meglio indicare le
modalità per l'esecuzione del giudicato, poiché esso ha la funzione di
individuare l'azione più opportuna fra quelle possibili con i limiti derivanti
dai motivi di interesse pubblico che regolano l'azione amministrativa.
L’art. 112, comma
2, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze
del giudice amministrativo passate in giudicato. La giurisprudenza precedente
ha precisato che il giudizio di cognizione per la dichiarazione di
illegittimità del silenzio inadempimento della pubblica amministrazione e il
relativo giudizio di ottemperanza per la pronuncia positiva confluiscono in un giudizio
unitario, posto che la sequenza tra i due giudizi è assorbita in un unico
procedimento e la nomina del commissario ad
acta su istanza di parte è consentita già al momento dell'emissione della
sentenza declaratoria dell'illegittimità. T.A.R. Piemonte
Torino, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 3148.
b) delle sentenze esecutive e degli altri
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo. Le sentenze rese in primo grado dal
g.a. sono esecutive
ancorché appellate e, per l'esecuzione delle decisioni non sospese dal
Consiglio di Stato, il T.A.R. esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato .
Nell'estendere all'esecuzione delle sentenze di primo
grado i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato ha conferito
concretezza alla nozione di esecutività delle pronunce giurisdizionali del g.a.
indipendentemente dal passaggio in giudicato, accostando all'obbligo
dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato quello, più generale, di dare
esecuzione alle pronunce giurisdizionali e, in funzione di ciò, accentuando la
natura "esecutiva" del processo di ottemperanza. Sicché è stato riconosciuto che anche
nei confronti della sentenza di primo grado non sospesa in grado di appello,
può essere richiesta l'ottemperanza. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 maggio 2009,
n. 2376;
c) delle
sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati,
del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della
pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al
giudicato;
d) delle
sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati,
di quei giudici davanti ai quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza,
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione
di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
e)
dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda
il caso deciso, al giudicato.
La
giurisprudenza amministrativa dominante è nel senso dell'esperibilità del
rimedio dell'ottemperanza avverso il lodo omologato rimasto ineseguito dalla
Pubblica Amministrazione. Si osserva, infatti, che con l'omologazione del lodo,
in virtù del decreto di esecutività del Tribunale previsto dall'art. 825
c.p.c., si verrebbe ad operare «una sintesi» tra la decisione arbitrale di
genesi privata, in quanto riconducibile alle clausole contrattuali
appositamente dirette a sottrarre la controversia alla giurisdizione del
giudice ordinario, e l'imperatività tipica della sentenza emessa all'autorità
giudiziaria, alla quale il lodo arbitrale, una volta reso esecutivo nella
suindicata forma, viene a rendersi equivalente quanto agli effetti, per
espressa previsione normativa.
Può essere proposta anche azione di condanna
al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni
derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
Nel processo di ottemperanza può essere altresì
proposta la connessa domanda risarcitoria, nel termine di decadenza di
centoventi giorni fissato dall’art. 30, comma 5, D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm.
La giurisprudenza precedente ha affermato che sussiste
quindi la competenza
giurisdizionale del giudice dell'ottemperanza in ordine alla richiesta di restituzione-risarcimento
avanzata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato
gli atti di una procedura espropriativa, costituendo tale giudizio la naturale
prosecuzione del precedente. Cons. St, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290.
In tal caso il
giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme e nei termini del processo
ordinario.
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