25 CAPITOLO
ELEZIONI
1 Il sistema elettorale Elezioni politiche
La riforma
portata dalla L. 270/2005, che modifica il D.P.R. 361/1957, che approva le
norme per l’elezione alla Camera, e il D.L.vo 533/1993 che approva le norme per
l’elezione al Senato, all’art. 1, comma 1, introduce, con modalità
differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55%
assegnata alla coalizione che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale.
La legge elettorale ha riportato il
sistema al proporzionale, ma con un premio di maggioranza eventuale, ovvero che
scatta solo a determinate condizioni. È un sistema abbastanza simile a quello
relativo alle province e ai Comuni maggiori.
La nuova legge elettorale abbandona l'uninominale e
ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale
ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso è
assicurata alla Camera, alla coalizione che ottiene più voti anche se il totale
dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta
maggioranza che consente di governare.
Per un partito
il collegamento ad una coalizione comporta l'accettazione formale del programma
della coalizione e l'impegno, al momento della scelta della persona cui
affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato
premier della coalizione. Programma e nominativo del premier devono essere
depositati con il contrassegno, ex art. 14 D.P.R. n. 361/1957, mod art.
1 comma 4, L. 270/2005.
Per
le elezioni alla Camera si distinguono la circoscrizione Estero, quella della
Valle d’Aosta e le circoscrizioni regionali.
La
circoscrizione Estero è divisa in ripartizioni che eleggono 12 deputati con il
sistema proporzionale puro, senza sbarramenti né premi di maggioranza.
Per le altre 19
regioni, i partiti possono coalizzarsi fra loro; per l’assegnazione dei seggi
la coalizione deve ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il
10% dei voti validi espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere
un minimo del 2%.
Le liste non
coalizzate devono invece ottenere almeno il 4% dei voti, ex art. 83
D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 12, L. 270/2005.
I seggi
all'interno di ciascuna coalizione sono assegnati ripartendoli tra le liste che
hanno raggiunto questa soglia, quelle sotto soglia ma rappresentative di
minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia.
È previsto
inoltre un premio di maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o
singolo partito abbia ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la
maggioranza relativa.
Il premio
prevede l'assegnazione ad essa di 340 seggi, se col normale criterio
proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. I rimanenti seggi sono
assegnati proporzionalmente alle altre coalizioni e liste.
Per
le elezioni al Senato si distinguono la
circoscrizione Estero che elegge 6 senatori mentre la Valle D'Aosta e il Trentino Alto
Adige eleggono i propri senatori col
sistema maggioritario.
Le altre 18
regioni eleggono i propri senatori su base regionale – differentemente i
deputati sono eletti su base nazionale - con sistema proporzionale.
I partiti
possono coalizzarsi; per l'assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere
almeno il 20% dei voti validi espressi a livello regionale ed almeno una lista
della coalizione deve ottenere un minimo del 3%.
Le liste non
coalizzate devono invece ottenere almeno l'8% dei voti validi espressi, sempre
a livello regionale, ex art. 14 D. L.vo n. 533/1993, mod art. 4 comma 6, L.
270/2005.
Nella
ripartizione dei seggi su base regionale all'interno delle coalizioni sono
ammesse solo le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti
validi a livello regionale. Anche il premio di maggioranza al Senato è su base
regionale; la lista o coalizione avente la maggioranza relativa dei voti in una
regione ottiene il 55%, arrotondati per eccesso, dei seggi assegnati a quella
regione, se col normale criterio proporzionale ne otterrebbe di meno.
Al
Senato non è assicurata la maggioranza dei seggi alla coalizione che ha
ottenuto più voti poiché i voti non sono conteggiati a livello nazionale, bensì
a livello regionale.
2 Elezioni regionali.
L’art. 122 della
Costituzione stabilisce che il Presidente della Regione sia di norma eletto
direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio
regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran
parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di
maggioranza. Quattro quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente,
sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province.
Le liste che
hanno ottenuto meno del tre per cento dei voti non ottengono alcun seggio - per
effetto del cosiddetto sbarramento - a meno che non siano collegate con
un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti
all’interno della Regione.
Un quinto dei
seggi è attribuito sulla base di liste regionali - i cosiddetti listini
- il cui capolista è il candidato alla presidenza.
Chi vince fa
eleggere in blocco i candidati del proprio listino, con la seguente eccezione:
se le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale vincente hanno
ottenuto già il 50 per cento dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita
solo la metà dei seggi del listino pari al dieci per cento del totale dei seggi
in consiglio, il resto è distribuito proporzionalmente tra le liste di
opposizione.
Il nuovo
presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consiglio: se le
liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi, oltre
alla totalità dei seggi del listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri
"extra" fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio, la
cosiddetta clausola di governabilità.
Per le elezioni
regionali del 2005 le regioni Lazio, Puglia, Calabria e Toscana hanno eletto i
propri rappresentanti con le rispettive leggi elettorali. Tramite la legge
costituzionale 2/2001 il sistema dell'elezione diretta del presidente della
Giunta è stato esteso anche alle Regioni ad autonomia speciale. Tale
particolare legge costituzionale, che ha modificato parte degli statuti a
Regione speciale, ha, infatti, transitoriamente dettato la disciplina
elettorale per i Consigli Regionali delle regioni di cui all'articolo 116, in
maniera simile a quella delle Regioni a statuto ordinario. Solo per Valle
d'Aosta e Trentino-Alto Adige ha dettato regole specifiche, ispirate al
proporzionalismo puro, onde garantire le minoranze linguistiche.
3 Elezioni comunali.
Le elezioni
comunali sono regolate da due sistemi elettorali differenti secondo la
popolazione residente.
Nelle elezioni
comunali per i paesi sotto i 15 mila abitanti alla lista del candidato
vincitore sono assegnati almeno i due terzi dei seggi col sistema del voto di
preferenza, ex art. 71, D. L.vo 267/2000.
Nelle elezioni
provinciali e nelle elezioni comunali per i centri maggiori, il Sindaco o il
Presidente è eletto col sistema delle liste collegate. Ciascun candidato alla
carica deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il
collegamento con una o più liste presentate per la elezione del Consiglio.
Le liste collegate devono aver ottenuto la maggioranza
assoluta dei votanti; in caso contrario si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
Alla coalizione
di liste vincenti è garantito almeno il 60% dei seggi assembleari, ex
art. 72, D. L.vo 267/2000.
Per le elezioni
provinciali vige un particolarissimo meccanismo di lista bloccata, in
cui i candidati dei vari partiti, in numero pari ai seggi da coprire, sono
assegnati ciascuno ad un singolo collegio uninominale, ex art.
74, D. L.vo 267/2000.
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