L’art. 13, d.l.
83/2012,prova una ulteriore semplificazioni in materia di autorizzazioni e
pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
Sembra che il
legislatore dimentichi che la vera semplificazione è stata fatta nel 19990 con
la l.241/1990.
La norma, art. 6,
afferma che il responsabile del procedimento deve adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria.
Se ciò fosse eseguito
con austriaca sollecitudine non ci sarebbe bisogno di semplificare alcunché
Oggi parlare con un
responsabile del procedimento che pensa a tutto fuorché ad fare giungere ad
approvazione la domanda serve solo a complicare pratiche già complicate.
L’unico scopo è cercare
di fare pagare contributi non dovuti per rimpinguare le casse oltre quello che
la norma prevede e se possibile sanzionare per aggiustare la produttività
interna.
I grandi amministratori
e i grandi manager intenti a conservare i loro privilegi di tutto ciò non si
occupano.
Comunque il governo
prova un ulteriore esercizio legislativo pensando, ma è il solo, di raggiungere qualche risultato.
Il ritornello è il
solito.
La norma consente di è
possibile certificare adempimenti di
competenza dell’amministrazione. L'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni
di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti
previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai
regolamenti edilizi.
Ma quale professionista
in un marasma urbanistico si prende la responsabilità di non farsi controllare
prima di iniziare i lavori?
Nei comuni dove i
controlli esistono nessuno.
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