Il fronte della tutela contro l’inquinamento è complesso.
Contro chi va esercitata la tutela?
L’art. 104 del DPR 616 /1977, attribuisce ai Comuni le
funzioni amministrative concernenti il controllo dell’inquinamento atmosferico
proveniente da impianti termici e il controllo, in sede di circolazione,
dell’inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli.
Sotto tale profilo i Comuni hanno la specifica competenza
a verificare l’inquinamento atmosferico sia per ciò che riguarda gli impianti
termici, ivi intendendo anche gli impianti industriali, ma anche il controllo
delle emissioni prodotte dai mezzi che circolano nelle strade urbane.
Tali enti sono quelli che hanno la diretta responsabilità
della tutela del diritto soggettivo pubblico alla salute e salubrità
dell’ambiente.
Oggetto di tale tutela è la lotta all’inquinamento ossia l’introduzione diretta o indiretta negli
elementi fondamentali acqua,aria, terra,
a seguito dell’attività umana, di quelle sostanze che possono nuocere alla
salute umana, art.74 1° comma lett. c.c. del Testo Unico ambientale.
E’ ormai pacifico che i Comuni hanno avuto attribuito
dalla legge il compito di predisporre strumenti di lotta all’inquinamento onde
garantire il mantenimento e la tutela di quel diritto soggettivo pubblico alla
salute che abbiamo visto essere uno dei diritti soggettivi pubblici
fondamentali.
Il giudice ordinario ha competenza per agire nei
confronti del Comune , in persona del
Sindaco pro tempore, per fare accertare l’illegittimità di certe
condotte, attive ed omissive poste in atto dal Comune stesso, rispetto al grave
inquinamento atmosferico che affligge la città, causato dal traffico veicolare,
e per chiedere all’ente locale il risarcimento del danno conseguente a tali
condotte. L
La Corte di Cassazione 21.3.2006, n. 6218 afferma che il diritto alla salute, che la costituzione
con l’art. 32 proclama diritto fondamentale dell’individuo, è entrato a far
parte della categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o della
categoria dei diritti assoluti della personalità, acquistando, secondo la nuova
prospettiva, il titolo per influire sulle relazioni private e limitare
l’esercizio dei pubblici poteri.
Nelle controversie che hanno
per oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 cost., la
pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della
relativa posizione soggettiva. ne consegue che la domanda di risarcimento del
danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di
suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute è
devoluta al giudice ordinario.
Il giudice penale ha competenza, a seguito querela o d’ufficio
se il reato è perseguibile per sversamenti di sostanze pericolose
Il giudice amministrativo è , invece, competente per
impugnazione o singoli atti o a seguito diffida
il silenzio dell’amministrazione sulla mancata adozione di provvedimenti
di sua competenza.
Inoltre c’è la via amministrativa che in via di autotutela consente di richiedere all’amministrazione
il ritiro di atti che si sospetta viziati di illegittimità o di diffidare il comune ad emettere previa diffida i
comportamenti dovuti. E’ ovvio che se il comune non risponde l’uni strada è
quella giurisdizionale.
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