Il Consiglio dei Ministri del 14 settembre ha approvato in via
preliminare non solo il DDL sulla nuova disciplina sulla difesa del suolo,
Il
provvedimento mira anzitutto a garantire l’equilibrio tra i terreni agricoli e
le zone edificate o edificabili, ponendo un limite massimo al consumo di suolo
e stimolando il riutilizzo delle zone già urbanizzate. Esso ha inoltre
l’obiettivo di promuovere l’attività agricola che si svolge (o si potrebbe)
svolgere su di essi, contribuendo alla salvaguardia del territorio.
Il
mantenimento dell’attività agricola infatti consente di poter gestire il
territorio e contribuisce a diminuire il rischio di dissesti idrogeologici.
Il
provvedimento in particolare identifica come “terreni agricoli” tutti quelli
che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione
agricola.
La norma introduce
un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell’estensione massima
di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione
d’uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici).
Problematico
appare il controllo sull’applicazione di detta norma da parte degli enti
locali. Coma fa a controllare lo Stato se competenti sono Le regioni e come si
fa a conciliare il controllo regionale
con l’autonomia comunale?
E’ sancito
il divieto di cambiare la destinazione d’uso dei terreni agricoli che hanno
usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari.
Il provvedimento
incentiva il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di
manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti.
5. Si
istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole al fine di
identificare i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici adottati non
prevedono l’ampliamento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite
determinato dalle Regioni, che possono chiedere di essere inseriti.
I
contributi di costruzione devono obbligatoriamente concorrere alle spese per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non possono essere destinati alla
copertura delle spese correnti da parte dell’Ente locale.
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