Capitolo secondo
Le categorie dei beni del demanio
Guida bibliografica.
1. Il demanio necessario.
La dottrina classifica come
facenti parte del demanio necessario il demanio marittimo, quello idrico e
quello militare. Sandulli 1984, 745.
2. Il demanio accidentale.
La dottrina classifica come
facenti parte del demanio accidentale il demanio stradale, quello ferroviario,
quello aeronautico e quello culturale. Sandulli 1984, 749.
3. Le pertinenze.
La pertinenza forma con la cosa
principale un’unità sotto il profilo giuridico ed economico. Essa ha, infatti,
la stessa funzione e destinazione della cosa principale cui è strettamente
collegata. De Martino 1964, 49. Sandulli 1984, 745.
1. Il demanio necessario.
I beni demaniali
si dividono in due grandi categorie quella del demanio necessario e quella del
demanio accidentale (Virga 1995, 370).
I beni possono essere demaniali
per natura in quanto sono per la loro stessa essenza destinati a funzioni
riservate allo Stato o alla regione e devono appartenere per questa ragione
solo agli enti pubblici.
Gli elementi che caratterizzano
il demanio naturale sono l’esclusività e l’appartenenza allo Stato.
L’esclusività comporta che le
categorie dei beni del demanio naturale sono tassativamente elencate dall’art.
822, 1° co., c.c.
Fanno parte del
demanio necessario i seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade, i
porti - che fanno parte del demanio marittimo ai sensi dell’art. 28 del c.n. -
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia - che fanno parte del demanio idrico - le opere destinate alla difesa
nazionale - che fanno parte del demanio militare.
La giurisprudenza rileva che il
demanio marittimo ha le caratteristiche del c.d. demanio naturale necessario,
essendo i beni che ne fanno parte naturalmente destinati ai pubblici usi del
mare per struttura e composizione. (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 20.6.2005, n. 1435, FATAR, 2005, 6 2200).
Fanno parte del demanio idrico
necessario le acque pubbliche, tra cui i laghi, come stabilito dall'art. 822
c.c. (Cons. St., sez. VI, 19.5.2005, n. 2509, FACDS,
2005, 5 1556).
L’appartenenza al demanio
necessario dello Stato consente di risolvere ogni questione relativa alla
proprietà dei beni fra amministrazioni pubbliche.
Le acque pubbliche, ad esempio,
fanno parte del demanio necessario idrico dello Stato, con la eccezione, che
qui non ricorre, del demanio regionale riguardante talune acque lacuali.
Detto principio generale, che si fonda sulla norma dell'art. 822, c.c., e sul regime complessivo di cui al r.d. n. 1175 del 1933, è ribadito dalla normativa successiva, che risulta ad esso del tutto coerente, anzitutto nel d.p.r. 616 del 1977. La norma attribuisce alle Regioni delle funzioni relative alla tutela, alla disciplina ed alla utilizzazione delle risorse idriche, ex art. 90, d.p.r. 616 del 1977.
Detto principio generale, che si fonda sulla norma dell'art. 822, c.c., e sul regime complessivo di cui al r.d. n. 1175 del 1933, è ribadito dalla normativa successiva, che risulta ad esso del tutto coerente, anzitutto nel d.p.r. 616 del 1977. La norma attribuisce alle Regioni delle funzioni relative alla tutela, alla disciplina ed alla utilizzazione delle risorse idriche, ex art. 90, d.p.r. 616 del 1977.
La competenza dello Stato quanto
alla dichiarazione di pubblicità delle acque è ribadita dall'art. 91, d.p.r.
616 del 1977.
Nel nostro sistema è necessario dunque in via di principio, salvo il caso della antica utenza antecedente la normativa suddetta sulla quale non vi è stata controversia nella specie, stabilire se un'acqua è pubblica.
E' ben vero, come ritiene il ricorrente, che i Comuni oltre ad altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 183 del 1989, partecipano alle funzioni riguardanti il riassetto delle acque in materia di difesa del suolo, ma tale potere, che si esercita pur sempre nelle forme stabilite dalla legge, nulla ha a che vedere con la titolarità di un diritto dominicale sulle acque stesse (pubbliche), appartenenti, si é detto, in via di principio al demanio dello Stato salva diversa previsione legale.
Nel nostro sistema è necessario dunque in via di principio, salvo il caso della antica utenza antecedente la normativa suddetta sulla quale non vi è stata controversia nella specie, stabilire se un'acqua è pubblica.
E' ben vero, come ritiene il ricorrente, che i Comuni oltre ad altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 183 del 1989, partecipano alle funzioni riguardanti il riassetto delle acque in materia di difesa del suolo, ma tale potere, che si esercita pur sempre nelle forme stabilite dalla legge, nulla ha a che vedere con la titolarità di un diritto dominicale sulle acque stesse (pubbliche), appartenenti, si é detto, in via di principio al demanio dello Stato salva diversa previsione legale.
Nel nostro ordinamento, le acque
pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario
(idrico) dello Stato, come risulta dall'art. 822 c.c. e dal r.d. 11.12.1933, n.
1775, e come è ribadito dal d.p.r. 24.7.1977, n. 616.
Questa regola non trova
eccezione, in favore dei Comuni, nella successiva normativa sul riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla l. 18.5.1989, n.
183, giacché l'art. 11 di detta legge, se affida ai Comuni, unitamente ad altri
soggetti, il compito di partecipare alle funzioni riguardanti il riassetto
delle acque in materia di difesa del suolo, non attribuisce ad essi la
titolarità di alcun diritto dominicale sulle stesse acque pubbliche, titolarità
che neppure è ricavabile dall'interesse dell'ente locale alla corretta gestione
delle acque sul proprio territorio, ex art. 4, l. 5.1.1994, n. 36.
Fanno parte della categoria dei
beni del demanio militare gli immobili destinati a soddisfare esigenze di
sicurezza del Paese, sia all'esterno sia all'interno; non possono ricondursi
fra tali beni i poligoni di tiro ceduti in uso all'Unione italiana tiro a segno
per finalità che perciò esulano dai compiti istituzionali dell'amministrazione
militare. (T.A.R. Sicilia Palermo, 31.5.1988, n. 403, FA, 1988, 3847).
Una della conseguenze
dell’appartenenza al demanio necessario è evidenziata dalla giurisprudenza che
nega per tali beni forme di sdemanializzazione tacita.
Il demanio marittimo ha le
caratteristiche del cosiddetto demanio naturale necessario, essendo i beni che
ne fanno parte naturalmente destinati ai pubblici usi del mare per struttura e
composizione; pertanto, nei suoi confronti non sono possibili forme di
sdemanializzazione tacita, non potendo venire meno le potenziali attitudini
dell'arenile ai pubblici usi dal mare per il solo fatto dell'eventuale
tolleranza, da parte della p.a., del possesso di privati sul bene stesso.
2. Il demanio accidentale
Il demanio accidentale comprende
i beni che possono essere di proprietà oltre che dello Stato anche di altri
enti o di privati.
Detti beni sono considerati
demaniali solo se appartengono allo Stato o agli altri enti territoriali.
Fanno parte del demanio
accidentale il demanio stradale, costituito dalle strade e dalle autostrade; il
demanio ferroviario, costituito dalle strade ferrate; il demanio aeronautico,
costituito dagli aerodromi; il demanio degli acquedotti; il demanio culturale
costituito dai beni immobili, riconosciuti di notevole interesse storico,
artistico o archeologico, ai sensi del d. lg. 42/2004, e dai beni mobili, come
le raccolte dei musei delle pinacoteche degli archivi e delle biblioteche.
Un immobile di interesse storico
può ritenersi incluso nel demanio accidentale dello Stato (o delle regioni o
degli enti locali) a norma dell'art. 822 c.c. alla duplice condizione che
appartenga ai suddetti enti e che l'indicato interesse sia stato dichiarato o
riconosciuto in esito a specifico giudizio valutativo da parte della p.a. (T.A.R. Toscana, sez. III, 19.7.2002, n. 1561, FATAR, 2002, 2453).
La giurisprudenza ha stabilito
che non costituiscono beni del demanio storico comunale le antiche mura di un
centro medievale che non siano state fatte oggetto di un preventivo
accertamento amministrativo e non siano state espressamente riconosciute
d'interesse artistico o storico a seguito di un procedimento valutativo
tendente ad appurare la qualità intrinseca del bene. I medesimi immobili, pur
ammettendone l'originario carattere demaniale militare, di conseguenza, non
passano automaticamente nella categoria del demanio accidentale una volta
perduta la loro attitudine alla difesa, ma rimangono assoggettati alla
disciplina di diritto privato, nella specie all'art. 887, c.c., per i fondi a
dislivello. Nella specie si trattava delle mura castellane di Valfabrica.
(Cass. Civ., sez. I, 28.6.1985, n. 3871, RGE, 1986, I, 74).
La giurisprudenza ritiene che per
essere qualificati demaniali i beni del demanio accidentale devono appartenere
interamente agli enti pubblici con esclusione quindi dei beni che appartengono
a detti enti solo per quote di comproprietà.
L'art. 822, 2° co., c.c., ed, in
correlazione, l'art. 824, c.c., comprendono tra i beni del demanio accidentale
dello Stato e, rispettivamente, degli enti locali, i soli immobili riconosciuti
di notevole interesse, appartenenti per intero a quei soggetti pubblici.
Va, pertanto, escluso che
facciano parte del demanio accidentale dello Stato o degli enti locali - per
intero, o anche soltanto per quota ideale - gli immobili riconosciuti di
notevole interesse storico, artistico o archeologico, ai sensi della l. n. 1089
del 1939, rispetto ai quali detti soggetti siano titolari, unicamente, del
diritto di comproprietà indivisa in comunione con un soggetto privato, mentre,
in tale ipotesi, il soggetto pubblico vanta sul bene soltanto un diritto di
comproprietà pro indiviso col soggetto privato, di natura meramente
privatistica.
La privatizzazione degli enti ha
inciso solo sulla loro struttura organizzativa e non ha avuto conseguenze sulla
qualificazione del loro patrimonio.
Ad esempio, la trasformazione
delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico, regolata dalla l. 17.5.1985,
n. 210, e la successiva modifica in s.p.a., ad opera della l. 8.8.1992, n. 359,
ha inciso soltanto sulla disciplina organizzativa della struttura affidataria
del servizio, senza far venire meno tutta la restante disciplina prevista dalla
richiamata l. n. 210 del 1985, ivi compreso il regime giuridico dei beni di sua
proprietà.
Il regime, quindi, resta quello
tipico dei beni rientranti nel demanio accidentale, in cui va compreso il
demanio ferroviario, cioè di quei beni in qualche modo destinati all'esercizio
dell'attività ferroviaria (Cons. St., sez. IV, 14.12.2002, n. 6923, DT,
2003, 656).
E’ preferibile la teoria che
inquadra tali beni fra i beni privati di interesse pubblico. Vedi Cap. XII, n.
1.2.
3. Le
pertinenze.
Il regime della pertinenza,
fissato dal c.c., collega il destino di tali beni con quello della cosa
principale.
1. Gli atti e i rapporti
giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le
pertinenze, se non è diversamente disposto.
(art.818, c.c.).
La giurisprudenza ritiene che per
la costituzione del vincolo pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo,
consistente nella materiale destinazione del bene accessorio in una relazione
di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente
nella effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro
diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio
o all'ornamento del bene principale (Cass. Civ., sez. II, 9.5.2005, n. 9563, GCM,
2005, 5).
Sono considerate pertinenze del
demanio stradale il terreno di sedime sottostante ad un viadotto autostradale.
Il terreno di sedime sottostante
ad un viadotto autostradale e le aree immediatamente contigue, espropriati o
altrimenti acquistati per la costruzione dell'autostrada e assegnati ad una
società concessionaria, con obbligo di ritrasferimento allo scadere di concessione,
ha natura di pertinenza dell'opera pubblica autostradale e, in quanto tale, è
partecipe del regime pubblicistico di questa. Non rileva, a tal fine, il fatto
che, medio tempore, sia proprietario del terreno un soggetto privato.
(Cons. St. , sez. IV, 18.9.1991, n. 721).
La casa cantoniera, in base
all'art. 24, d. lg. 30.4.1992 n. 285, costituisce pertinenza della strada e
partecipa, quindi, al suo carattere di demanialità quando la strada stessa
appartiene ad un ente pubblico territoriale; che la perdita del carattere
demaniale della pertinenza può essere solo l'effetto della perdita dello stesso
carattere della cosa principale, salvo il caso - che qui non ricorre - di una
diversa disposizione a norma dell'art. 818 c.c.
La casa cantoniera, in quanto pertinenza
della strada pubblica partecipa alla sua natura demaniale.
Successivamente all'entrata in
vigore dell'art. 19, l. 30.4.1999, n. 136, il quale ha stabilito che nel
patrimonio dell'ANAS si intendono comprese le case cantoniere, nonché i terreni
utili per i fini istituzionali, ha modificato il quadro normativo.
Ai sensi dell'art. 19 l.
30.4.1999. n. 136, le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e,
in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di
autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c.c., essendo esperibili
soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà
e del possesso.
La giurisprudenza ravvisa che
fanno parte, fra l’altro, del demanio ferroviario, in quanto sue pertinenze, le
stazioni, gli impianti, i viadotti, i ponti, le aree antistanti le stazioni.
L'esercizio del commercio su area
pubblica, disciplinato dalla l. n. 112 del 1991, nel piazzale di una stazione
ferroviaria è subordinato all'autorizzazione comunale ed al consenso
dell'amministrazione che ne ha la proprietà o la gestione.
Il piazzale esterno antistante la
stazione ferroviaria è pertinenza necessaria di questa e il comune non ne ha la
disponibilità in virtù di una convenzione che attribuisce a questo
esclusivamente l'attività di manutenzione, pulizia, sgombero neve ed
illuminazione.
Fanno parte del demanio idrico
gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera
dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare
allo stesso un più alto grado di protezione.
Tale rapporto pertinenziale e la
conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui
la p.a. manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione,
mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della
medesima.
Nella specie, la p.a. aveva
espropriato un'area limitrofa al Brenta per la ricostruzione dell'alveo del
fiume dopo un'alluvione e l'argine era stato ripristinato con l'inserimento di
una "banca" e di una "sottobanca" di rinforzo, sulla quale
ultima successivamente un privato aveva costruito un fabbricato.
La qualità di pertinenza
demaniale della sottobanca, che, pur non essendo permeata dalle acque di piena
ordinaria, deriva dal fatto che essa è inseparabile strutturalmente dall'alveo
e può assolvere una funzione protettiva con continuità e non per esigenze solo
momentanee.
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