Segnalazione certificata di inizio attività. Tutela
del terzo. Sollecitare l'esercizio del potere sanzionatorio.
L’art. 19, comma 6-ter,
della L. 7 agosto 1990, n. 241, mod. dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L.vo
138/2011, modifica l’interpretazione giurisprudenziale, disponendo che la
segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di
inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate.
Esse non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
N. Centofanti, P. Centofanti e
M. Favagrossa, Diritto urbanistico, 2012, 754.
La giurisprudenza
ha precisato che dopo la presentazione
al Comune di una DIA ed il
consolidamento di questa con il decorrere dei termini di legge, il terzo agisca
dinanzi al g.a. chiedendo l'annullamento del silenzio e l'emanazione di una
pronuncia di condanna del Comune all'adozione del provvedimento inibitorio
all'esecuzione dei lavori di cui alla DIA, il ricorso è inammissibile: visto
l'art. 19 comma 6 ter, l. n. 241 del 1990, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011
n. 138, conv. dalla l. 14 settembre 2011 n. 148(il quale prevede che « in caso
di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31 commi 1, 2 e 3,
d.lg. 2 luglio 2010 n. 104 »), il soggetto che si oppone all'intervento è legittimato
a presentare un'istanza all'Amministrazione affinchè, quest'ultima, ponga in
essere i provvedimenti sanzionatori e di autotutela previsti dalla normativa
vigente; in presenza di un'eventuale inerzia, e della successiva attivazione
della procedura del silenzio, il terzo, presumibilmente leso, non potrà
chiedere al giudice il riesercizio del potere inibitorio (potere esauritosi a
seguito del decorso del termine di legge), ma potrà sollecitare l'esercizio del
generale potere sanzionatorio proprio della P.A a reprimere l'abuso
perpetratosi; pertanto, è evidente l'inammissibilità del ricorso in s.g. che,
in quanto tale, non appaia, in nessuna parte di esso, strutturato utilizzando
lo strumento dell'impugnativa del silenzio ai sensi di quanto previsto dall'art.
31 del codice del processo, non essendovi, infatti, traccia alcuna della
presentazione di un'istanza all'Amministrazione affinchè quest'ultima eserciti
i poteri di vigilanza ed eventualmente di autotutela. Nella specie si tratta
della realizzazione di un parcheggio esterno in un terreno. T.A.R. Veneto
Venezia, sez. II, 12/04/2012, n. 519.
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