Espropriazione
pubblica utilità. Occupazione appropriativa. Restituzione bene limiti art. 2058
e art. 2933 c.c.
La
dottrina rileva la occupazione appropriativa non può portare la restituzione
del bene consentendo solo il
risarcimento del danno per equivalente ogni qualvolta la riduzione in pristino
sia contraria all’interesse dell’economia nazionale o sia eccessivamente
onerosa per il debitore.
La
giurisprudenza amministrativa ha
affermato che la domanda di restituzione del bene e riduzione in pristino,
conseguente all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e dei
successivi atti della procedura espropriativa, costituisce una pretesa
restitutoria, non può essere preclusa da considerazioni fondate sull'eccessiva
onerosità, art. 2058 c.c., o sul pregiudizio derivante all'economia nazionale
dalla distruzione della cosa. Cass. civ., sez. I., 23.8.2012, n. 14609.
.
L'amministrazione non può invocare la regola prevista nell'art. 2933, comma 2,
c.c., quando la restituzione incide comunque su interessi circoscritti alla
realtà locale, in quanto la norma costituisce una disposizione di carattere
eccezionale, applicabile nei soli confronti delle opere che sono fonti di
produzione e di distribuzione di ricchezza. T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 12.7.2011, n.
245.
.
La restituzione dell'area può essere preclusa solo dalla rinuncia, anche
implicita della parte o dall'impossibilità oggettiva, che non è integrata dalla
sola realizzazione dell'opera in assenza di un formale (e legittimo)
provvedimento di acquisizione dell'area Cons.
St., ad. plen., 29.4.2005, n. 2.
Anche
la giurisdizione ordinaria ritiene che non vi sia alcun motivo ostativo
all'accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito
di dichiarazione di pubblica utilità, domanda basata sulla richiesta di
applicazione delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno nel
caso in cui le condizioni di fatto riscontrate depongano nel senso di un
sopraggiunto difetto di interesse della p.a. a perseguire l'obiettivo
originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, art. 2058 c.c. Cass. civ., sez. un., 31.5.2011,
n. 11963.
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