Urbanistica Piano di zona per
l'edilizia economica e popolare. Perdita di efficacia.
La perdita di
efficacia di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, quale piano
urbanistico attuativo, comporta che lo stesso non può più essere portato ad
esecuzione per la parte in cui è rimasto inattuato.
Non possono,
pertanto, più eseguirsi gli espropri, preordinati alla realizzazione delle
opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, né potendosi
procedere all'edificazione residenziale, fermo restando invece che devono
continuare ad osservarsi le prescrizioni previste dallo stesso, destinate ad
essere applicate a tempo indeterminato anche in presenza di un piano
urbanistico generale.
Le conseguenze
della scadenza dell'efficacia del piano di zona si esauriscono pertanto
nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere
sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori
degli interventi di edilizia economica e popolare, che solo mediatamente
trovano fonte nel piano urbanistico attuativo, radicandosi piuttosto nelle convenzioni
urbanistiche, disciplinate dall'art. 11, l. 18 aprile 1962, n. 167, come
modificato dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero negli atti d'obbligo
accessivi al provvedimento di assegnazione del tutto svincolati dalla efficacia
del piano stesso.
La controversia
concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti
dell'ente locale - in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un
piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla
cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi - rientra nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In tale ambito è
esperibile dinanzi a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c., reativa
all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre.
La natura speciale
mista (cognitiva ed esecutiva insieme) dell’azione ex art. 2932 c.c.,
derogatoria della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva,
non la rende incompatibile con la struttura del processo amministrativo come
delineato dal relativo codice
Detto codice
prevede espressamente un’azione di ottemperanza che è caratterizzata dalla
coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme
Non può neppure
sostenersi la tesi di una eventuale ‘tipicità’ delle azioni proponibili nel
processo amministrativo che sarebbe in stridente e inammissibile contrasto con
la stessa previsione dell’art. 24 della cost., ex art. 1 c.p.a. Consiglio di
Stato ad. plen., 20/07/2012, n. 28
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