1. L.231/2001. Il modello di organizzazione come esimente della responsabilità dell’ente.
In
ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se
l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi, art. 7, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231.
La
cd. "colpa dell'organizzazione" risulta provata in caso di assenza di
modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli accertati
a carico dell'amministratore (concussione), adeguatamente monitorati da un
Organismo di Vigilanza. Tribunale Milano, 28/04/2008.
Il
modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione
nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
La
redazione di un modello di organizzazione implica una monitorizzazione costante
dell’attività dell’ente che deve incardinarsi in sistemi predisposti per lo
svolgimento dell’attività trasparenti e verificabili da parte di un organismo
terzo.
L'efficace
attuazione del modello richiede:
a)
una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b)
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Nell'ambito dell'auto-organizzazione della società,
all'Organismo di Vigilanza e Controllo ( OdV) è riservata una funzione
centrale. L. Troyer e A. Ingrassia,Vi è una posizione di garanzia in capo ai
membri dell'Organismo di Vigilanza? Spunti di riflessione, in Riv. dottori comm. 2008, 06, 1266.
Il
ruolo dell'OdV emerge dalla costruzione normativa dell'esimente di
responsabilità in capo all'ente in seguito a reato ex art. 6, d.lg. n.
231/2001: la responsabilità è esclusa qualora l'ente, prima della consumazione
dell'illecito penale, ad opera di un soggetto posto in posizione apicale, abbia
adottato un modello organizzativo ed affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro
aggiornamento, ad un organismo dell'ente, con autonomi poteri di iniziativa e
di controllo.
Ai
fini della concessione dell'esimente, la consumazione del reato non deve
dipendere dall'omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV, ma da una condotta
direttamente elusiva del modello ad opera del reo.
L’'OdV
ha compiti di vigilanza sull'applicazione del modello, definibili compiti
statici, e, dall'altro, di controllo sul funzionamento e sull'aggiornamento del
modello stesso, attività definibili dinamiche.
Sono
riconducibili ai compiti statici le verifiche periodiche, sia generali, ovvero
inerenti l'applicazione del modello rispetto alle aree considerate sensibili in
ordine alla possibile commissione di un illecito penale, sia speciali, cioè gli
accertamenti relativi a presunte violazioni del modello.
Alle
attività di tipo dinamico si riconducono il costante aggiornamento del modello,
la sua integrazione, ove si riscontrino nuove aree sensibili oltre a quelle
inizialmente considerate, nonché la verifica del costante flusso di
informazioni tra gli organi societari, i soggetti apicali, i soggetti
sottoposti all'altrui direzione e l'OdV.
2.
I contenuti obbligatori del modello di
organizzazione. La verifica
delle procedure
Il modello organizzativo deve essere costruito specificatamente i
rapporto alle peculiarità di ciascuna azienda.
I principi più seguiti per la costruzione di un modello
organizzativo sono i seguenti::
ricostruibilità - del processo autorizzativo;
attuazione - del principio della separazione dei
compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa);
integrità - delle registrazioni contabili sia nella
fase del processo che in quella successiva di
archiviazione;
scelta - trasparente, motivata e autorizzata dei
dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.)
basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza,
professionalità, esperienza, onorabilità);
compensi - a dipendenti e a terzi congrui rispetto
alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva
della prestazione resa;
sistemi - premianti congrui e basati su target
ragionevoli;
impiego - e utilizzo di risorse finanziarie
previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget,
piani finanziari, bilancio preventivo);
tutte - le uscite finanziarie devono essere documentate,
autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti ‘emittente e ricevente’
e alla specifica motivazione.
- codificazione delle procedure delle attività rilevanti
nell’ambito dell’azienda;
- codificazione dei flussi di informazioni che consentano
l’esercizio del controllo sia interno che esterno con l’applicazione dlel
relative sanzioni disciplinari.
3.
Il
controllo interno
Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate
con il sistema di controllo interno che deve essere ispirato principi:
− chiara assunzione di responsabilità .
Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una
persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità.
Il soggetto che deve eseguire un compito specifico lo svolge con
più attenzione quando sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da
procedure prefissate;
− separazione di compiti e/o funzioni.
Principio per il quale l’autorizzazione ad effettuare una
operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa
da chi contabilizza, esegue
operativamente o controlla l’operazione;
− adeguata autorizzazione per tutte le
operazioni. Principio che può avere sia carattere generale
(riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia
specifico (riferito a singole
operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di
operazioni, transazioni e azioni.
In ogni momento devono potersi effettuare controlli che attestino
le caratteristiche dell’operazione, le motivazioni e individuino chi ha
autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
− verifiche indipendenti sulle operazioni
svolte (svolte sia da persone dell’organizzazione ma
estranei al processo, sia da persone esterne all’organizzazione
quali ad esempio sindaci e revisori esterni).
4.
Il
controllo interno affidato all’Organismo di Vigilanza.
Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace
funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo nonché di proporne
l’aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia,
professionalità e indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni.
La società deve nominare l’Organismo di Vigilanza, con
provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente
sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza,
indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente al quale
eventualmente delegare specifiche funzioni.
La delibera di nomina dell’Organismo di Vigilanza determina anche
il compenso e la durata.
I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. Il
membro revocato o che rinunci all’incarico viene tempestivamente sostituito e
resta in carica fino alla scadenza dell’Organismo di Vigilanza in vigore al
momento della sua nomina.
L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di
Amministrazione ove non
diversamente previsto.
L’Organismo di Vigilanza è composto da uno o più soggetti esterni,
non appartenenti al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della
società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d’azione.
L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo nell’ambito della società tali da consentire l’efficace
esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi
provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria
funzione, l’Organismo di Vigilanza deve disporre di autonomi poteri di spesa
sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta dell’Organismo stesso.
L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i
propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con
l’obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della
riunione immediatamente successiva.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei
quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all’obbligo di
riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni o attività.
L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e
favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni
di controllo esistenti nell’Azienda.
All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere
attribuiti, neppure in via
sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale,
organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività
dell’Ente.
5. La responsabilità penale dell’organismo di vigilanza per l'omesso impedimento degli illeciti penali.
La dottrina ha
avanzato una ricostruzione interpretativa per la quale, in capo ai membri
dell'OdV, vi sarebbe una vera e propria posizione di garanzia rispetto alla
commissione dei reati c.d. presupposto del decreto e, conseguentemente, una
responsabilità penale per l'omesso impedimento dei suddetti illeciti penali.
Da un lato
sussisterebbe per i membri dell'OdV solo una posizione di sorveglianza, ma, ciò
nondimeno, tali soggetti potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo di
concorso nel reato, se dolosamente
siano rimasti inerti dinanzi a fatti delittuosi commessi in violazione dei
modelli organizzativi settoriali, agevolando con l'inerzia, la commissione dei
reati realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. S. Panagia, Rilievi critici sulla responsabilità
punitiva degli enti, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p 165,
Un autore ha
ipotizzato la configurabilità di una posizione di garanzia con riferimento alle
lesioni colpose e all'omicidio colposo dipendente dal mancato rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro. L. Antonetto, Il regime del rapporto e
della responsabilità dei membri dell'organismo di vigilanza, in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2008, p. 83. Si
veda comunque infra, par. 6.
Non
esistono, peraltro precedenti giurisprudenziali. L. Troyer e A. Ingrassia, Vi è
una posizione di garanzia in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza? Spunti
di riflessione, in Riv.
dottori comm., 2008, 6, 1266.
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