Ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, La convocazione della conferenza di servizi.
La
convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi,
alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno,
del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli
articoli 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
7.
Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite
le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216e 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o
delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per
quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente
al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora
lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' chiedere
all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.
8.
Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo'
richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la
applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della
documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta
sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9.
Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma
5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.
(art.
29 quater, d.lg. n. 152 del 2006, mod. art. 2, comma 24, d.lg. n. 128 del 2010
).
Ai sensi dell'art. 14 quater comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241, il dissenso manifestato da una o più amministrazioni in Conferenza di servizi deve essere accompagnato dall'indicazione delle modifiche progettuali che sarebbero necessarie ai fini di poter rilasciare l'assenso sul progetto. (TAR Puglia, Lecce, 23 dicembre 2008 n. 3730).
La violazione della regola secondo la quale i pareri negativi debbono essere costruttivamente formulati è risultata rilevante nella fattispecie sia perché il privato ha proposto, prima della conclusione del procedimento, proposte progettuali di modifica, sia perché la conferenza dei servizi, invece che adempiere alla sua funzione di trovare un giusto contemperamento tra le ragioni dell'operatore economico e le norme che disciplinano l'attività, ha emanato un preavviso di diniego. Il provvedimento negativo ha svolto la funzione ostruzionistica di impedire la ricerca di un incontro di volontà con l'operatore privato.T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 28/10/2010, n. 7148
L’autorizzazione
deve essere rilasciata o negata entro termini perentori che sono però sospesi
ove sia preventivamente richiesta una procedura di valutazione di impatto
ambientale.
10.
L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di
autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro
centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il
silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del
processo amministrativo.
(art. 29 quater, d.lg. n. 152 del 2006, mod.
art. 2, comma 24, d.lg. n. 128 del 2010 ).
L’a.i.a.
è sicuramente un procedimento semplificativo poiché sostituisce tutte le altre
autorizzazioni previste dalle precedenti normative
11.
Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente
decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'allegato IX, secondo le modalita' e gli effetti previsti dalle relative
norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali
sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la
possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste
dal capo V.
(art. 29 quater, d.lg. n. 152 del 2006, mod.
art. 2, comma 24, d.lg. n. 128 del 2010 ).
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