Ambiente. La localizzazione di impianti di recupero di
rifiuti.
La localizzazione di impianti
di recupero di rifiuti ed in particolare il procedimento amministrativo è finalizzato
all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
L’autorizzazione può essere emessa nell'ambito e ad esito della conferenza
di servizi; nel caso specifico il provvedimento finale aveva anche la valenza
di variante dello strumento urbanistico (che nella sua versione originaria non
avrebbe consentito la localizzazione nell'area individuata di un impianto quale
quello progettato. R. Rotoli, Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre
2011 n.5193, in Riv. giur. ambiente 2012, 1, 86.
Il procedimento di rilascio
delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all'art.
27, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abrogato dall'art. 264, d.lgs. n. 152 del
2006
Nella nuova configurazione
procedimentale la gestione costituisce oggetto di valutazione necessariamente
contestuale — e non più facoltativa, come previsto dal comma 9 dell'abrogato
art. 27 — all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione
dell'impianto.
La caratteristica comune ad
entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di
servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto,
quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200
Sulla (astratta) possibilità
che l'autorizzazione unica di cui sopra possa avere efficacia di variante dello
strumento urbanistico vigente non pare possano sussistere particolari dubbi.
È stato, infatti, affermato
che l'art. 208 del D.Lgs. 152 del 2006 disciplina l'autorizzazione unica per i
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevedendo
espressamente che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità dei
lavori, sicché dall'approvazione stessa del progetto deriva l'effetto di
variante al P.R.G. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217.
La giurisprudenza ha
precisato che è necessario che in sede di conferenza di servizi sia
legittimamente prestato l'assenso dell'Ente competente ed in particolare, ove
esistente, dell'organo a tale scopo legittimato dalla legge.
Deve ritenersi illegittimo un
provvedimento emesso ai sensi dell'art. 208 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 allorché
in sede di conferenza di servizi sia intervenuto un soggetto sfornito di
rappresentanza dell'organo dell'Ente competente all'adozione del provvedimento
richiesto.
Nella specie trattasi di
rappresentante non delegato dal Consiglio comunale, organo cui spetta
l'approvazione della variante al p.r.g., nell'ipotesi in cui detta variante sia
stata approvata. Consiglio di Stato, sez. V, 16/09/2011, n. 5193
Sotto il profilo processuale
la giurisprudenza sottolinea la
necessità che sia accertata la legittimazione ad agire avanti al Giudice
amministrativo dei soggetti terzi che si assumevano danneggiati dal
provvedimento autorizzatorio emesso.
Il concetto di vicinitas si caratterizza per una
intrinseca mutevolezza di contenuti e di confini
La legittimazione ad
impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali viene riconosciuta
sulla base del criterio della vicinitas quale elemento qualificante
dell'interesse a ricorrere. Cons. St., Sez. IV, 11 novembre 2011, n. 5896.
In particolare è stato recentemente affermato
che in tema di impugnazione, da parte di un esercente commerciale, di
un'autorizzazione ad aprire un nuovo esercizio ad esso concorrenziale, al fine
di verificare la legittimazione ad agire, si considera rilevante la distanza
tra esercizi.
Con il progressivo sviluppo
delle strutture di vendita, si è ampliata l'interpretazione giurisprudenziale
della vicinitas, nel senso di dare rilievo al collegamento territoriale in
relazione al c.d. “bacino di utenza”. Pertanto, non può ritenersi dirimente, ai
fini della legittimazione, l'effettiva distanza lineare tra due attività concorrenti,
venendo in rilievo, piuttosto, l'effettiva concorrenzialità del settore
merceologico e del bacino di utenza, per cui il criterio topografico della
distanza tra due sedi commerciali ha acquisito un contenuto elastico, che va
misurato in rapporto ai citati parametri ». Cons. St., Sez. V, 21 ottobre 2011,
n. 5656.
Il soggetto deve identificare
il bene della vita potenzialmente pregiudicato (ad esempio il paesaggio,
l'acqua, il suolo, il proprio terreno ecc.) e successivamente dimostrare che
rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da
legittimarlo ad insorgere « uti singulus » a sua difesa quale è appunto la
vicinitas
il soggetto singolo che
intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento
amministrativo esplicante i suoi effetti nell'ambiente in cui vive ha l'obbligo
di identificare, innanzitutto, il bene della vita che dall'iniziativa dei
pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il
suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di
un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o
meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità
(la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo),
ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da
legittimarlo ad insorgere uti singulus a sua difesa — di qui il requisito della
finitimità o vicinitas in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad
agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che
vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni. Consiglio
di Stato, sez. VI, 13/09/2010, n. 6554.
Il criterio della vicinitas
costituisce la base del riconoscimento della legittimazione dei singoli che
agiscono a tutela del bene ambientale, ed essa deve essere declinata non tanto
nel senso di stretta contiguità, bensì di stabile collegamento tra i predetti
singoli e la zona il cui ambiente si vuole proteggere.
Per gli impianti per lo
smaltimento di rifiuti la mera vicinanza al predetto impianto è stata ritenuta
perfettamente idonea a fondare la legittimità ad adire l'autorità giudiziaria
per tutelarsi dalla potenziale lesione al bene ambientale derivante
dall'esercizio di una tale attività.
Se interessati alla
localizzazione di un impianto sono anche i cittadini dei Comuni limitrofi a
maggior ragione deve essere ritenuto interessato lo stesso Comune limitrofo, il
quale, di conseguenza, viene identificato quale Ente interessato alla
partecipazione alla conferenza di servizi già più volte citata.
Il criterio della vicinitas
non può ritenersi sufficiente a legittimare l'impugnazione di un provvedimento
relativo ad una discarica da parte di un Comune limitrofo.
La mera vicinanza di un fondo
ad una discarica o ad un impianto di trattamento di rifiuti non legittima di
per sé il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo
dell'opera, essendo necessaria anche la prova del danno che egli da questa
possa ricevere che, esemplificativamente, può essere connesso al fatto che la
localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle
sue vicinanze o al fatto che le prescrizioni dettate dall'Autorità competente
in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare
la salute di chi vive nelle vicinanze, o anche all'incremento del traffico
veicolare. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 28/08/2012, n. 334.
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