Il
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente),
all'art. 228, impone ai produttori ed importatori degli pneumatici
l'obbligo di recuperare annualmente, singolarmente o in forma associata, una
quantità dgli pneumatici fuori uso, almeno pari a quella degli pneumatici immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale . Ciò anche al
fine di incentivare il recupero degli pneumatici fuori uso, con una chiara
valenza ambientale.
Si
è creata una nuova e diversa classificazione degli pneumatici
Da
un lato si considerano i pneumatici fuori uso, considerati rifiuto a tutti gli
effetti, destinati ad attività di recupero o smaltimento , art. 228 D.Lgs.
152/2006); dall'altro si evidenziano i
pneumatici usati, non valutati rifiuto e che possono essere destinati ad un'attività
di ricopertura o, eventualmente, anche di riutilizzo diretto secondo le
modalità previste dalla normativa di settore.
Questi
ultimi, quindi, possono essere compravenduti come beni e trasferiti.
È
ora pacifico che gli pneumatici ricostruibili non sono rifiuti.
La
dottrina ha assunto una posizione favorevole ad escludere gli pneumatici usati
ricostruibili dalla disciplina dei rifiuti, in conformità al dato legislativo .
Novelio Furin e Enrico De Negri, Pneumatici o rifiuti?, Riv. giur. ambiente,
2010, 3-4, 0453.
Per
quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, il giudice delle leggi ha
espressamente affermato che lo pneumatico ricostruibile non è rifiuto Corte
Cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 378, in Foro it., 2005, I, 288. Risulta
quindi evidente la finalità ecologica delle operazioni di ricostruzione, che
appunto mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l'inquinamento
ambientale derivante dal deposito, dall'accumulo e dallo smaltimento degli
pneumatici usati.
Con
riferimento alla giurisprudenza di legittimità, l'orientamento più recente ed
attento si è adeguato alle norme prima esaminate e ha confermato che gli
pneumatici usati ricostruibili non sono rifiuti .
Cass.
pen., Sez. III, 23 gennaio 2007, in Cass. pen., 2008, n. 4, 1553. Tale sentenza
afferma espressamente che "...la nozione di rifiuti è attualmente
ristretta ai solgli pneumatici "fuori uso" rimanendone invece
esclusi, come noto, i cd. pneumatici ricostruibili.
Integra,
invece, il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui
all'art. 256 d.lg. n. 152 del 2006, l'abbandono in modo incontrollato di
numerosi pneumatici di camion e autovetture, da considerarsi rifiuti speciali
non pericolosi, senza il possesso di provvedimenti di autorizzazione né di
documenti richiesti dalla norma. In tale ipotesi, la provenienza da più veicoli
dei pneumatici e la permanenza degli stessi per vari mesi, costituiscono
elementi tali da non consentire di ritenere lo scarico dei rifiuti come
attività episodica ed occasionale. Tribunale Grosseto, 17/05/2007, n. 350.
E’
stata sanzionata l 'effettuazione di una
attività abusiva di gestione di rifiuti speciali, nella specie messa in
riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati, mediante l'utilizzo
di tre aree adiacenti al sito produttivo ma non autorizzate per detta attività,
in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del d.m. 5 febbraio
1998. Il reato comporta ai sensi delle normative vigenti anche il risarcimento
del danno ambientale.
Cassazione
penale, sez. III, 28/10/2009, n. 755.
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