Decreto legislativo
08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per
i reati di concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione
L’art. 25, Decreto
legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012, disciplina fra l’altro la responsabilità
amministrativa dell’ente per i reati di
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
La sanzione
pecuniaria è graduata a seconda dei
reati contestati..
In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Articolo
318 Corruzione per l'esercizio della
funzione (1) (2).
[I]. Il pubblico
ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo
recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. [I]. Il pubblico ufficiale, che,
per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro
od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se il
pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente
l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86.
Articolo
321 Pene per il corruttore (1) (2).
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis,
nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi
degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od
altra utilità [32-quater] (3).
Articolo
322 Istigazione alla corruzione
[I]. Chiunque offre
o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o
ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318( reclusione da
uno a cinque anni), ridotta di un terzo [323-bis].
[III]. La pena di
cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote , L.231/2001
art. 25 comma 2.
Articolo
319 Corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio (1) (2) (3).
[I]. Il pubblico
ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario
ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto (4) anni
[32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 3222, 4, 323-bis; 3812b, 4 c.p.p.].
Articolo
319 ter Corruzione in atti
giudiziari (1) (2) (3).
[I]. Se i fatti
indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni (4).
Articolo
321 Pene per il corruttore (1) (2).
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro
od altra utilità [32-quater]
Articolo
322 Istigazione alla corruzione (1)
(2) (3).
[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per
indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio
[358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di
un terzo [323-bis] (5).
[IV]. La pena di cui al comma secondo si
applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio
[358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte
di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis].
In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato
ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote, L.231/2001 art. 25 comma 3
Articolo
317, Concussione (1) (2) (3).
[I]. Il pubblico
ufficiale [357] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Articolo319,
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis,
Articolo
319 bis Circostanze aggravanti
[I]. La pena è
aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei
quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321,
357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3).
Articolo
319 ter Corruzione in atti giudiziari
(1) (2) (3).
[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna
[4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni,
la pena è della reclusione da cinque (5) a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è
della reclusione da sei a venti anni.
Articolo
319 quater Induzione indebita a dare
o promettere utilità (1).
[I]. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi
previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione fino a tre anni.
Articolo
321 Pene per il corruttore (1) (2).
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il
denaro od altra utilità [32-quater] (3).