Il modello di organizzazione aziendale di cui alla l. 231/2001 è requisito di idoneità per la partecipazione alle gare di appalto?
Secondo alcune amministrazioni
il fatto che un’impresa abbia adottato il modello di organizzazione
aziendale di cui alla l.231/2001 costituisce un requisito di idoneità, che qualifica soggettivamente il
concorrente.
Alcune stazioni appaltanti hanno subordinato la
partecipazione alla gara alla dimostrazione del possesso, tra gli altri
requisiti, del "modello 231".
In tal caso è stato
posto un ulteriore onere di partecipazione alle gare di appalto restringendo in tal modo l'accesso alle sole
imprese in possesso di quello specifico sistema organizzativo.
La giurisprudenza ha
ritenuto illegittima la previsione, sostenendo che "la legge individua dei
principi in materia di requisiti di ordine generale, in particolare di
requisiti di carattere morale, necessari per la partecipazione alle gare
strumentali alla stipula di contratti con la p.a.
Detti principi sono
contenuti nel d. lg. n. 163/2006, che determina i requisiti di carattere
generale dei quali l'impresa deve provare il possesso,
La norma dispone
l'esclusione dalla gara dei soggetti nei cui confronti è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 ,
art. 38, comma 1, lett. m) d. lg. n. 163/06. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Il subappalto,
2012, 135.
Per la
giurisprudenza non è ragionevole imporre
agli offerenti − quale sostanziale requisito di partecipazione − l'adozione del
modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa in conformità a
quanto previsto dal d. lg. n. 231/2001.
Detta previsione è
illegittima perché pretende il possesso di un requisito che rientra nella
facoltà dei partecipanti e non risponde ad un preciso interesse
dell'Amministrazione essendo finalizzata a liberare la società dalla
responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati da parte
dei propri dipendenti/incaricati.
Il rispetto dei requisiti
di ordine generale richiamati nel bando di gara appare ad avviso del Collegio
sufficiente per la partecipazione alla gara di cui trattasi, non essendo
ragionevole imporre agli offerenti - quale sostanziale requisito di
partecipazione - l'adozione del modello di gestione, organizzazione e controllo
dell'impresa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001.
Detto modello,
infatti, ha il diverso e particolare fine di escludere la responsabilità
dell'ente per i reati commessi da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso, ovvero da
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'ente.
Nella specie si trattava di un bando per l'affidamento del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. III, 4 febbraio 2011 n. 227, in Foro amm.-T.A.R., 2011, 2, 647
Un'altra stazione
appaltante, invece, ha inserito il "modello 231" tra gli aspetti
dell'offerta oggetto di valutazione, prevedendo l'attribuzione di punteggio ai
concorrenti in possesso di quel sistema organizzativo.
Anche detto requisito
imposto dalla stazione appaltante appare illegittimo.
Esso, infatti,
consiste nella regolazione d'assetti che riguardano l'organizzazione interna
della struttura ma nona attiene alle
modalità d'erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
L'attribuzione di
un punteggio al fatto che il concorrente abbia adottato procedure interne
finalizzate a escludere la responsabilità della società in caso di reato
commesso da uno dei soggetti che operano al suo interno non trova agevole
giustificazione, poiché non incidono sulla prestazione oggetto del contratto.
Non è ravvisabile
un interesse pubblico idoneo a giustificare una limitazione all'accesso alla
gara da parte di concorrenti che non ritengano di adottare un modello
facoltativo di esonero di responsabilità oggettiva con conseguente palese
illegittimità della clausola del bando di gara che imponesse tale requisito
alla partecipazione.
Nessun commento:
Posta un commento