Appalto pubblico
Offerta economicamente più vantaggiosa .
Commissione la mancata predeterminazione di criteri per l'attribuzione dei
punteggi . Illegittimità
nel dedurre la
violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990, 64 e 83 del D. Lgs.
163 del 2006, 120 ed allegato G) del dPR 207/2010, nonché l'eccesso di potere
per diversi profili: (a) ha censurato la valutazione, in gara da aggiudicare con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione del
metodo del confronto a coppie, del criterio sub lettera "A"
dell'offerta tecnica; ed, infatti, posto che per l'offerta tecnica la normativa
prevede l'attribuzione di 70 punti su 100, a suo avviso la distribuzione sugli
elementi (A e B) non sarebbe stata accompagnata da una "articolata griglia
di voci e sottovoci, con connessi punteggi" necessaria anche nel caso di
uso del metodo del confronto a coppie e tanto perché, solo dalla combinazione
del dato numerico con quanto previsto dal bando in termini di criteri -
subcriteri e pesi - subpesi, deriverebbe il soddisfacimento dell'onere
motivazionale e del previsto ma comunque limitato potere di valutazione del
seggio di gara; (2) la necessità di dettagliare i criteri sarebbe comprovata
poi dal disciplinare di gara per il quale " ... la commissione, prima
dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, fisserà in via
generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun
criterio e sub - criterio di valutazione il relativo punteggio ...";
Considerato che pur
non ignorandosi l'avviso per il quale all'uso del metodo di cui sopra proprio
in ragione delle sue modalità operative corrisponde un onere attenuato di motivazione
(Ta.r. Emilia - Romagna I, 14 gennaio 2009, n. 15; Consiglio di Stato sez. V,
28 febbraio 2012, n. 1150), nella vicenda va seguito il non contrastante
orientamento per il quale "Anche nel caso in cui si utilizzi, ..., il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il cd.
confronto a coppie, sussiste la violazione dell'art. 83, d. lgs. n. 163 del
2006 per la mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per
l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici ...: anche in tale
ipotesi, infatti, è necessario salvaguardare adeguatamente i principi di
imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure
selettive e consentire la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte
del privato nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte
del giudice amministrativo;" (T.a.r. Napoli Campania sez. II, 30 giugno
2008 n. 6460; Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n. 2379; 30 agosto
2005, n. 4423; 4 giugno 2007, n. 2943; 31 agosto 2007, n. 4543; 17 settembre
2008, n. 4439);
Considerato che in
mancanza di un'espressa definizione di specifici, obiettivi e puntuali criteri
di valutazione degli elementi sostanzianti l'offerta tecnica l'impugnata
disciplina di gara non dispone adeguatamente in proposito e quindi che il solo
punteggio numerico non rappresenta sufficiente motivazione;
Anche nel caso in cui
si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso
il cd. confronto a coppie, sussiste la violazione dell'art. 83, d. lg. 12
aprile 2006 n. 163 per la mancata predeterminazione di precisi e puntuali
criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici...:
anche in tale ipotesi, infatti, è necessario salvaguardare adeguatamente i
principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle
procedure selettive e consentire la verifica dell'operato dell'amministrazione
da parte del privato nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità
da parte del giudice amministrativo, non essendo a tal fine sufficiente il solo
punteggio numerico.
T.A.R. Lazio Latina,
sez. I, 22/11/2012, n. 870
Nessun commento:
Posta un commento