Enti locali rotazione degli incarichi dirigenziali.
Limiti.
LA giurisprudenza ha sottolineato che soltanto la
normativa di contrattazione collettiva, relativa alle Amministrazioni Statali,
prevede la "rotazione" degli incarichi dirigenziali (cfr. per es.
art. 13 CCNL per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5.4.2001), attesocché
le Amministrazioni Statali hanno in organico molte posizioni dirigenziali,
afferenti allo svolgimento della stessa tipologia di funzioni amministrative,
per cui vengono indetti concorsi per l'assunzioni di molti Dirigenti, che
possono ricoprire diversi incarichi dirigenziali per ogni tipologia di Laurea.
Le prove scritte ed orali sono calibrate al
riscontro di una preparazione idonea a svolgere tutti quegli incarichi
dirigenziali, attinenti a quel tipo di funzioni amministrative.
Mentre negli Enti Locali, anche di maggiori
dimensioni, i Laureati in Giurisprudenza possono ricoprire soltanto pochi posti
dirigenziali, afferenti all'area amministrativa, per cui gli Enti Locali sono
costretti ad indire appositi concorsi, finalizzati alla copertura di un preciso
posto dirigenziale, prevedendo prove concorsuali, attinenti alle specifiche
materie di competenza del settore, al quale dovrà essere preposto il Dirigente
da assumere.
Infatti, ad un Dirigente comunale, laureato in
Giurisprudenza, non può, con il criterio della "rotazione" degli
incarichi dirigenziali, essere conferita la responsabilità di un settore
tecnico o di un altro settore, che si occupa di materie, che non sono state
oggetto del concorso, vinto dallo stesso Dirigente comunale, laureato in
Giurisprudenza.
Nel caso di specie alla ricorrente non può essere
imposta l'assegnazione di un altro incarico dirigenziale, in quanto ha superato
un apposito concorso, finalizzato alla selezione ed individuazione di un posto
di Dirigente Avvocato. Conseguentemente, il Comune di Matera potrà sopprimere
dalla propria pianta organica il posto di Dirigente dell'Avvocatura comunale
soltanto se la ricorrente accetta il trasferimento ad altro incarico
dirigenziale oppure soltanto dopo l'estinzione del rapporto di lavoro tra la
ricorrente ed il Comune resistente. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I,
28/02/2012, n. 100
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