Il Comune può discrezionalmente programmare gli
assetti organizzativi e i livelli di assistenza sulla base delle risorse
disponibili.
L'Ente locale, nella piena esplicazione della
propria autonomia normativa e organizzativa, nell'attuale assetto
ordinamentale, può discrezionalmente programmare gli assetti organizzativi e i
livelli di assistenza sulla base delle risorse disponibili.
Tali scelte sono effettuate dagli organi
politico-istituzionali posti al vertice della amministrazione locale, cui
spetta di ponderare, da un lato, le esigenze perequative dei cittadini,
dall'altro, la necessità di rispettare determinati equilibri finanziari (i
quali non possono contare su risorse illimitate).
Parimenti il Commissario straordinario di un Comune,
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, può emanare anche
provvedimenti di cd. alta amministrazione, come quelli relativi alla riduzione
delle posizioni dirigenziali della dotazione organica di un Comune, in quanto
l'ordinamento giuridico, per la provvisoria gestione di un Comune fino
all'insediamento degli organi ordinari, assegna al Commissario straordinario
tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al
Sindaco, nessuno escluso.
T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 28/02/2012, n.
100.
La giurisprudenza ha precisato che la determinazione relativa alla riduzione
dell’ausilio economico erogato per ridurre gli effetti dannosi sul piano del
potere d'acquisto derivanti dal cambio delle lire italiani in franchi svizzeri
- previsto per i beneficiari abitanti nel Comune di Campione d'Italia - costituisce una manifestazione di volontà
strumentale all'obiettivo del contenimento della spesa, che non si appalesa
irragionevole o illogica ma rispettosa delle regole giuridiche che governano
l'esercizio del potere. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05/11/2012, n. 2641
L'introduzione del tetto massimo pari a 6.000
franchi svizzeri (poi, ulteriormente ridotto) trova ragionevolmente una sua
giustificazione con riguardo alle esigenze di bilancio e alla possibilità che
il medesimo beneficio possa essere in futuro goduto da altri; al fatto che il
sistema precedente consentisse al dipendente un reddito mensile ben al di sopra
dell'ultima retribuzione, non giustificato da esigenze legate al costo della
vita, all'introduzione dell'euro che ha ridotto, sia pure solo in parte, le
differenze del costo della vita per via della modificazione del tasso di
cambio.
L'ex dipendente, pur con "soli" 6000
franchi svizzeri, pari a circa € 4.565, per tredici mensilità, dispone
certamente di risorse più che sufficienti a condurre una vita dignitosa nel
Comune: il discorso rimane invariato a seguito della ulteriore diminuzione del
tetto a 5500 franchi svizzeri.
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