Consigliere comunale Accesso al
Procedimento amministrativo. Atti riservati.
L'accesso agli atti della p.a., infatti, è vietato solo se la legge
impone un obbligo di segretezza; senza l'imposizione di un segreto "ad
hoc", invece, l'accesso è consentito, diversamente si i impedirebbe
l'attività di controllo sull'operato degli organi di governo .
E’ legittimo l'operato del consigliere comunale che ottiene la disponibilità degli atti riservati
riguardanti la gestione di una Casa di riposo a struttura convenzionata in
ragione del diritto di accesso riconosciutogli par tale qualifica dall'art. 54
del Regolamento attuativo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 43, sul
funzionamento del Consiglio Comunale, trattandosi di atti del suo ufficio. E’
parimenti legittimo il fatto che lo stesso consigliere ritenendo tali atti svincolati da qualsiasi
segretezza in assenza di una specifica normativa, li ha divulgati.
La giurisprudenza riconosce il
diritto del consigliere comunale di ottenere dal suo ufficio, fruendo del suo
diritto di accesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento
del suo mandato.
Occorre infatti ricordare come la L. n. 241 del 1990, ha rivoluzionato
la disciplina degli atti e dell'accesso agli stessi, sancendo in definitiva il
principio che tutto ciò che non è segreto è accessibile.
Essa contiene soltanto la regolamentazione del diritto di accesso e non
anche di un parallelo obbligo di segretezza, regolando tale diritto unicamente
in base all'interesse del richiedente, ovvero alla giustificazione addotta
dallo stesso.
Con ciò il legislatore ha inteso porre soltanto un freno all'ipotetico
proliferare di richieste, che potenzialmente potrebbero paralizzare la Pubblica
Amministrazione, esigendo il requisito dell'interesse, quale elemento
regolatore del generico principio della completa accessibilità agli atti,
restando quest'ultima comprimibile solo attraverso l'imposizione del segreto
nei casi previsti dalla legge.
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