Sindaco. Responsabilità
contabile. Nomina dirigenti.
Sussiste la responsabilità amministrativa dei vertici politici e
amministrativi di un Comune per l'alto numero di incarichi dirigenziali
conferiti a soggetti esterni, avulso da qualsiasi previa ricognizione delle
insufficienza di risorse professionali interne e anche, in alcuni casi, nemmeno
sostenuto dalla evidenziazione dell'alto profilo di professionalità richiesto
per l'incarico da conferire, quando non addirittura privo del primario supporto
costituito dalla formazione universitaria, comportando ciò, oltretutto, una
disparità di trattamento nei requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza
pubblica.
Rafforza il convincimento della Procura il senso
distorto di fiducia riposto negli incarichi suddetti, alla stregua della
connotazione pubblicistica riveniente dagli artt. 19 e 28 del T.U. 165/2001 e
dubita la stessa Procura dell'affermazione dei convenuti - secondo cui "nessun
funzionario, struttura od apparato, avrebbe potuto svolgere gli incarichi
oggetto dei contratti di che trattasi, tenuto conto del particolare know how
richiesto per il loro espletamento, nonché della eccezionalità e non continuità
delle attività in esso ricomprese" - non risultando essere stata
effettuata, in proposito, alcuna indagine o accertamento, regolarmente
pubblicizzato, malgrado il chiaro disposto dell'art. 74 dello Statuto. Sarebbe
stato, oltretutto, possibile conferire gli incarichi dirigenziali per cui è
causa, a tempo determinato, a funzionari interni di area D muniti del diploma
di laurea, ai sensi del vigente comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e,
comunque, non risulta evidenziata l'eccezionalità dell'oggetto di siffatti
incarichi. Ne consegue, ad avviso della Procura, che tutti gli incarichi ut
supra conferiti, debbano ritenersi illegittimamente conferiti. Corte Conti reg.
Lombardia, sez. giurisd., 24/03/2009, n. 165
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