Ambiente . Smaltimento rifiuti.
I rifiuti urbani non pericolosi devono essere
gestiti solo in ambito regionale (argomento ex art. 182 comma 3 D. L.vo 152/06.
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30/08/2012, n. 987.
Il principio di libera circolazione valevole per
quella frazione di essi destinata al recupero costituisce dunque una deroga ad
un divieto generale che deve essere fatta oggetto di stretta interpretazione;
che l'attività di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi crea un carico
impiantistico e genera una quantità di prodotti che per rientrare nel concetto
di "prodotto secondario" devono avere un effettivo valore economico e
di scambio e debbono rispondere a criteri di sicurezza e merceologici ben
determinati: una attività di recupero di rifiuti, quindi, non garantisce necessariamente
la completa reimmissione in commercio del rifiuto trattato e perciò reca in sé
il rischio di gravare l'ambito territoriale interessato di un non preventivato
quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi soggetto a smaltimento ma
proveniente da fuori regione.
Tale considerazione vale, in particolare, con
riferimento al compost, che, stante l'ormai sempre più accentuata sproporzione
esistente tra offerta e domanda, in mancanza di politiche mirate non viene così
facilmente ricollocato sul mercato, rimanendo giacente negli impianti di
compostaggio, che poi nel tempo debbono ampliarsi.
A tale inconveniente si può far fronte solo
approntando un programma di utilizzazione del compost, ad esempio prevedendone
l'utilizzo in larga scala per il recupero ambientale di determinate cave o
discariche, o per la realizzazione di stadi o di giardini pubblici. Nell'ambito
delle previsioni regionali che autorizzino, in deroga al principio di
prossimità, l'apertura di impianti di recupero di rifiuti di provenienza
"esterna" dovrebbero quindi trovare posto, auspicabilmente, anche
delle prescrizioni tendenti a garantirne l'effettivo riutilizzo.
La allocazione di impianti destinati al recupero
di rifiuti urbani non pericolosi, di qualsiasi provenienza, debba essere presa
in considerazione dalla programmazione regionale di settore.
Indiretta conferma in tal senso si trae anche
dall'art. 5 comma 3 del D. L. 263/06, che ha attribuito al Commissario delegato
per la gestione della emergenza dei rifiuti in Campania il potere di "disporre,
d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori
regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei
rifiuti prodotti"
La norma non distingue tra le varie tipologie di
rifiuti prodotti, e così implicitamente riconosce che anche il recupero fuori
regione di rifiuti urbani non pericolosi debba passare - nonostante il
principio di libera circolazione - attraverso un atto di intesa con le regioni
"riceventi".
Una tale limitazione risulti inserita in una
legislazione emergenziale come quella che riguarda lo smaltimento dei rifiuti
della Regione Campania, legislazione che proprio in ragione della situazione di
emergenza che affligge questo territorio favorisce in generale lo smaltimento
dei rifiuti ivi prodotti fuori regione: se ne deduce che anche per il
legislatore il principio di libera circolazione dei rifiuti urbani non
pericolosi destinati al recupero non esclude che tale attività debba
conciliarsi con la programmazione di settore regionale e provinciale.
L'art. 181 comma 5 del D. L.vo 152/06 deve quindi
essere letto tenendo presente che comunque la allocazione degli impianti di
recupero dei rifiuti urbani non pericolosi deve rispettare le previsioni
regionali: queste ultime possono derogare al principio di prossimità
consentendo l'insediamento di impianti destinati al trattamento di rifiuti
urbani non pericolosi provenienti da località esterne all'a.t.o. ed alla
Regione di interesse; ma ove simili previsioni facciano difetto la allocazione
di simili impianti non può ritenersi consentita.
Opinare diversamente significherebbe ammettere che la politica di gestione dei
rifiuti rimanga affidata ai singoli gestori degli impianti, il che non si può
evidentemente accettare in una materia in cui la programmazione e la
coordinazione degli interventi è di fondamentale importanza.
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