martedì 1 ottobre 2013

Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio

Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen, come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione, essendo stata, nella nuova norma, descritta in termini identici la condotta del pubblico ufficiale. Nella nozione di concussione per "induzione" va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente, che può assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro),.

La fattispecie va esaminata in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avanzato dall'imputato avverso l'ordinanza cautelare con la quale era stata applicata la custodia in carcere, atteso che lo stesso, in concorso con il direttore generale di un Comune, che aveva un architetto quale proprio "consulente di fiducia", abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, aveva condizionato l'approvazione di una variante edilizia. L’imputato inoltre aveva proceduto alla sostituzione dell'architetto originariamente incaricato con il professionista di suo gradimento, inducendo l'imprenditore interessato al recupero edilizio dell'area ad avvalersi indebitamente della collaborazione del predetto architetto). Cassazione penale, sez. VI, 11/02/2013, n. 12388.

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