Corruzione di
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen, come
introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, si pone in
termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva
per induzione, essendo stata, nella nuova norma, descritta in termini identici
la condotta del pubblico ufficiale. Nella nozione di concussione per
"induzione" va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel
privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso
voluto dall'agente, che può assumere svariate forme (quali l'inganno, la
persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche
variamente ed opportunamente combinati tra loro),.
La fattispecie va esaminata in considerazione anche del diverso
contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di
certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione Nella specie, la
Corte ha rigettato il ricorso avanzato dall'imputato avverso l'ordinanza
cautelare con la quale era stata applicata la custodia in carcere, atteso che
lo stesso, in concorso con il direttore generale di un Comune, che aveva un
architetto quale proprio "consulente di fiducia", abusando della
propria qualità di pubblico ufficiale, aveva condizionato l'approvazione di una
variante edilizia. L’imputato inoltre aveva proceduto alla sostituzione
dell'architetto originariamente incaricato con il professionista di suo
gradimento, inducendo l'imprenditore interessato al recupero edilizio dell'area
ad avvalersi indebitamente della collaborazione del predetto architetto).
Cassazione penale, sez. VI, 11/02/2013, n. 12388.
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