martedì 1 ottobre 2013

Consiglio comunale. Decadenza. Rimozione Sindaco.

Consiglio comunale. Decadenza. Rimozione Sindaco.

Nel caso di specie il provvedimento di rimozione del Sindaco è stato fondato sull'accertamento della "grave e reiterata inerzia del predetto amministratore, nonostante le numerose diffide dal parte del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania, nel fronteggiare l'abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" nonché della "violazione, protrattasi per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
La misura è stata adottata in applicazione degli artt. 141, comma 1, lett. b) n. 1 e 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (tuel).
Il Collegio è chiamato ad indagare: se il potere di disporre la rimozione del sindaco alla luce dell'art. 142, comma 1-bis cit. poteva essere esercitato nell'imminenza della scadenza dello stato di emergenza; se sussisteva al riguardo la competenza del Presidente della Repubblica; se la fattispecie, come delineata nel provvedimento di rimozione e negli altri atti del procedimento, integrava la grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti la raccolta dei rifiuti urbani, che legittima il ricorso all'istituto alla luce dell'art. 142, comma 1-bis, del d. lgs. 267/00; se la stessa è stata fatta ritualmente constare.
Il ricorrente ha fatto presente che il provvedimento sanzionatorio si fonda su quattro contestazioni.
Al riguardo, e in disparte l'apprezzamento degli elementi dedotti dal ricorrente in ordine alle varie attività provvedimentali effettuate in riscontro, si rileva la totale insufficienza di tali comunicazioni ad integrare per tenore, coerenza temporale ed espositiva ed estremi formali, una seria ed effettiva contestazione di uno specifico e grave inadempimento preordinata alla rimozione di un organo elettivo di un ente territoriale.
È anche d'uopo osservare che la contestazione emergente da siffatte comunicazioni è la carente organizzazione della raccolta dei rifiuti nelle strade comunali.
Ne deriva che risulta anche improprio il richiamo motivazionale del provvedimento di rimozione all'abbandono incontrollato dei rifiuti su aree private, e alla violazione, da parte del Sindaco, dei doveri di ordinanza di cui all'art. 192, comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18/03/2010, n. 4275.


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