Consiglio comunale. Decadenza.
Rimozione Sindaco.
Nel caso di specie il provvedimento di rimozione del Sindaco è
stato fondato sull'accertamento della "grave e reiterata inerzia del
predetto amministratore, nonostante le numerose diffide dal parte del
Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato
alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania, nel fronteggiare
l'abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei
doveri del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152" nonché della "violazione, protrattasi per un
lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
La misura è stata adottata in applicazione degli artt. 141, comma
1, lett. b) n. 1 e 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (tuel).
Il Collegio è chiamato ad indagare: se il potere di disporre la
rimozione del sindaco alla luce dell'art. 142, comma 1-bis cit. poteva essere
esercitato nell'imminenza della scadenza dello stato di emergenza; se
sussisteva al riguardo la competenza del Presidente della Repubblica; se la
fattispecie, come delineata nel provvedimento di rimozione e negli altri atti
del procedimento, integrava la grave inosservanza di specifici obblighi posti a
carico dei comuni inerenti la raccolta dei rifiuti urbani, che legittima il ricorso
all'istituto alla luce dell'art. 142, comma 1-bis, del d. lgs. 267/00; se la
stessa è stata fatta ritualmente constare.
Il ricorrente ha fatto presente che il provvedimento sanzionatorio
si fonda su quattro contestazioni.
Al riguardo, e in disparte l'apprezzamento degli elementi dedotti
dal ricorrente in ordine alle varie attività provvedimentali effettuate in
riscontro, si rileva la totale insufficienza di tali comunicazioni ad integrare
per tenore, coerenza temporale ed espositiva ed estremi formali, una seria ed
effettiva contestazione di uno specifico e grave inadempimento preordinata alla
rimozione di un organo elettivo di un ente territoriale.
È anche d'uopo osservare che la contestazione emergente da
siffatte comunicazioni è la carente organizzazione della raccolta dei rifiuti
nelle strade comunali.
Ne deriva che risulta anche improprio il richiamo motivazionale
del provvedimento di rimozione all'abbandono incontrollato dei rifiuti su aree
private, e alla violazione, da parte del Sindaco, dei doveri di ordinanza di
cui all'art. 192, comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006. T.A.R. Lazio Roma, sez.
I, 18/03/2010, n. 4275.
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