Invasione di immobili
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste
nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non
si abbia il possesso o la detenzione. Cassazione penale, sez. II, 05/03/2013,
n. 15297.
La giurisprudenza ammette che l'illecita occupazione di un bene
immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla
persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o
dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della
persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo
dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta
necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.
Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante,
essendo stato accettato che, oltre alla carenza di energia elettrica ed al
ridotto arredamento dell'alloggio, non risultava che l'imputato avesse fornito
alcuna prova di avere chiesto l'aiuto dei servizi sociali e delle altre
istituzioni pubbliche di assistenza ovvero di avere cercato soluzioni
alternative, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non risultava neppure
allegata. Cassazione penale, sez. II, 22/01/2013, n. 5945.
Il dettato dell'art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la
configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che
la invoca), richiede che il pericolo sia "attuale".
Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente
agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona"
- il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e
nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374).
L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea
di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate
da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la
configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione
interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una
inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello
della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che,
essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso
stretto.
Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì
permanente proprio perchè l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e
derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare sè od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è
destinata a prolungarsi nel tempo.
Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà,
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce
dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili
l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del
terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si
verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque,
un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura
legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305;
La giurisprudenza ha affermato che l'occupazione arbitraria di un
appartamento di proprietà dello Iacp rientra nella previsione dell'art. 54 c.p.
solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non
coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente
di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. Cassazione
penale, sez. II, 21/12/2011, n. 4292
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